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La legge applicabile all'azione diretta e alla

Due strumenti particolarmente importanti nell'ambito dei sinistri stradali sono l'azione diretta contro l'assicuratore del responsabile e la surrogazione, cui il regolamento dedica, rispettivamente, gli artt. 18 e 19.

Per quanto riguarda l'azione diretta, il legislatore, al fine di favorirne l'applicazione, ricorre al meccanismo del concorso alternativo104, stabilendo che la parte lesa possa chiedere il

risarcimento dei danni subiti direttamente all'assicuratore del responsabile “se lo stabilisce la legge applicabile all'obbligazione extracontrattuale o quella applicabile al contratto di assicurazione”. Coordinando questa disposizione con quanto previsto dall'art. 13, par. 2 del regolamento “Bruxelles I bis”, come interpretato dalla Corte di Giustizia105, si ricava che il

danneggiato può proporre l'azione diretta dinanzi ai giudici del luogo in cui lui stesso è domiciliato, oltre che dinanzi a quelli del luogo di domicilio della compagnia assicurativa, del danneggiante o del luogo in cui è avvenuto il sinistro. Spetterà al giudice adito verificare se l'azione diretta era proponibile in base

104 Vedi supra, sezione prima, par. 6, nota 50.

105 Corte di Giustizia, 13 dicembre 2007, causa C-463/06. La causa era relativa alla corrispondente norma del regolamento “Bruxelles I”, ma vista la coincidenza letterale tra le due disposizioninon non vi sono dubbi circa la validità dell'interpretazione data anche per il regolamento “Bruxelles I bis”.

ad almeno una delle due leggi richiamate dall'art. 18.

Nel settore R.C.Auto è opportuna qualche specificazione. In base all'art. 18 della direttiva 2009/103/CE106, gli Stati membri

devono provvedere affinché le persone lese a seguito di un sinistro possano esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Posto che tale azione è prevista dal diritto di ogni Stato membro, si pone il problema se, alla luce dell'art. 18 del regolamento Roma II, sia esercitabile solo quando ad essere applicabile al sinistro sia la legge di uno di questi Stati. La risposta sembra dover essere negativa. Dottrina e giurisprudenza sono concordi nell'affermare che tale azione diretta non è una mera facoltà processuale, bensì un vero e proprio diritto sostanziale attribuito alla vittima nei confronti dell'assicuratore del responsabile, diritto autonomo rispetto al rapporto tra questi e il responsabile107. La possibilità di agire

direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice è estremamente importante per la tutela della vittima di un incidente stradale. Nel momento in cui si qualifica tale possibilità come un vero e proprio diritto soggettivo, appare conseguenza logica ricondurla all'ordine pubblico interno (art. 26 “Roma II”), o addirittura alle norme di applicazione necessaria (art. 16 “Roma II”), e pretenderne l'applicazione in deroga alla legge applicabile alla fattispecie.

106 L'azione diretta è stata introdotta con l'art. 4 della direttiva 2005/14/CE, “quinta direttiva R.C.Auto”.

107 Sul punto si veda M. ROSSETTI, L'assicurazione obbligatoria della R.C.A., UTET, 2010, p. 183.

Qualora l'argomentazione data non fosse ritenuta sufficiente, si può richiamare l'art. 14, par. 3 del regolamento “Roma II”. Questa norma, nel garantire alle parti la massima libertà di scelta della legge applicabile, dispone che, qualora al momento dell'evento dannoso tutti gli elementi della fattispecie siano ubicati sul territorio dell'Unione, la scelta della legge di uno Stato non membro non pregiudica l'applicazione delle disposizioni comunitarie alle quali non è possibile derogare convenzionalmente, “se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro”. Dal momento che l'azione diretta è stata introdotta da una direttiva europea, l'unica legge che potrebbe escluderla è quella di uno Stato non membro. Posta la natura inderogabile della disposizione comunitaria, l'articolo citato consente alla parte lesa di continuare ad esercitare l'azione diretta, indipendentemente dalla legge scelta come applicabile e senza doverla ricondurre all'ordine pubblico del foro o alle norme di applicazione necessaria.

La surrogazione è disciplinata all'art. 19, il quale dispone che a regolare la fattispecie sia la legge in virtù della quale il terzo è tenuto a soddisfare il creditore-danneggiato. Un esempio tipico del nostro settore di studio, viene dalla figura del “Mandatario per la liquidazione dei sinistri”, previsto all'art. 21 della direttiva 2009/103/CEE108. Ogni impresa assicurativa deve

designare tale mandatario in ogni Stato membro diverso da quello in cui ha ricevuto l’autorizzazione amministrativa. Questo

soggetto ha la funzione di liquidare, in via stragiudiziale, il danno conseguente ad un incidente stradale. La vittima di un sinistro può rivolgersi, invece di esercitare l'azione diretta, al Mandatario dell'assicurazione del responsabile109. Se questo non è stato

designato o entro tre mesi non abbia dato una risposta motivata sulla richiesta di indennizzo, la liquidazione del danno è effettuata dall'Organismo di indennizzo, istituito da ciascuno Stato membro a norma dell'art. 24 della citata direttiva. L'Organismo acquisisce così un credito, pari alla somma liquidata, nei confronti del corrispondente Organismo del paese di stabilimento dell'assicurazione del responsabile, il quale, a sua volta, è surrogato nei diritti vantati dal danneggiato nei confronti della persona che ha causato il sinistro o della sua compagnia di assicurazione.

L'analisi della disciplina richiamata a titolo di esempio esula dal campo del nostro studio110. Per questioni di completezza

espositiva, tuttavia, si precisa che la richiesta presentata al Mandatario è sottoposta alla legge dello Stato in cui è presentata. Dunque, la richiesta presentata al Mandatario designato in Italia da una compagnia francese è disciplinata dalla legge italiana. Il danneggiato, alternativamente, può richiedere l'indennizzo

109 Affinché il danneggiato possa rivolgersi direttamente al Mandatario è necessario che si verifichino cumulativamente i seguenti presupposti: il danno deve essere causato da un veicolo con targa di un paese UE diverso da quello di residenza della vittima ed assicurato con un'impresa stabilita in uno Stato membro, ovvero in uno Stato terzo aderente al sistema della Carta Verde; inoltre, il sinistro deve essere avvenuto in uno Stato membro, ovvero in uno Stato membro aderente al sistema della Carta Verde.

110 Per un'analisi puntuale della disciplina brevemente richiamata si veda M. ROSSETTI, op. cit., p. 360ss.

direttamente all'assicuratore del responsabile, ma in questo caso la legge applicabile alla richiesta è da ricavare sulla base del regolamento “Roma II”.