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La legge applicabile ai profili risarcitori dell'illecito

4. (Segue): L'ambito della legge applicabile al sinistro. - 5. Norme di sicurezza e di

condotta. - 6. La legge applicabile all'azione diretta ed alla surrogazione. - 7. I rapporti tra “Roma II” e la Convenzione dell'Aja del 1971 sulla legge applicabile ai sinistri stradali. - Sezione II. GLI ASPETTI DI DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE: 8. Genesi ed ambito di applicazione. - 9. (Segue): Il foro del convenuto. - 10. Competenza in materia di assicurazioni. - 11. La scelta del giudice competente.

SEZIONE PRIMA:

LE OBBLIGAZIONI EX DELICTO (INCIDENTI STRADALI)

IL REGOLAMENTO (CE) 864/2007 DELL'11 LUGLIO 2007 (“ROMA II”)

1. Genesi ed ambito di applicazione

Nell'ordinamento comunitario manca una norma di conflitto dedicata alle obbligazioni nascenti da sinistro stradale. La disciplina deve essere ricostruita sulla base di quanto stabilito

dal regolamento (CE) 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (di seguito “Roma II”), integrandolo con quanto disposto dalle direttive R.C.Auto. A completare il quadro concorre la Convenzione dell'Aja del 4 maggio 1971 sulla legge applicabile agli incidenti stradali. Su quest'ultima e sui suoi rapporti con le fonti comunitarie torneremo in seguito.

Nel 1967 la Comunità avviò i lavori che cinque anni dopo avrebbero portato all'elaborazione di un progetto preliminare di Convenzione relativa alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali. Si intendeva con questa completare il progetto di unificazione del diritto internazionale privato in materia di obbligazioni, iniziato con la Convenzione di Bruxelles del 1968 (oggi “comunitarizzata” nei regolamenti “Bruxelles I” e “Bruxelles I bis”). Il progetto, complice anche l'allargamento della comunità, è stato limitato alle obbligazioni contrattuali ed è sfociato, nel 1980, nella Convenzione di Roma, oggi regolamento “Roma I”, di cui si è detto sopra. I lavori sulle obbligazioni extracontrattuali sono ripresi negli anni novanta, ma solo nel 2003 è stata formalmente presentata dalla Commissione una bozza di regolamento. Nel 2005 il Parlamento ha proposto una serie di emendamenti, tra i quali la predisposizione di una disciplina ad hoc per i sinistri stradali. Nel luglio 2007 venne, infine, adottato il regolamento “Roma II”. La normativa appena citata è dichiaratamente complementare alle norme comunitarie in materia di obbligazioni contrattuali, competenza

giurisdizionale e riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere73.

L'analisi dell'ambito di applicazione del regolamento, al pari di quanto esaminato per “Roma I”, deve essere condotta mediante l'analisi di tre diversi profili: territoriale, materiale o oggettivo, temporale.

Partendo da quest'ultimo profilo, l'art. 31, rubricato “applicazione nel tempo” stabilisce che “il […] regolamento si applica a fatti verificatisi dopo la sua entrata in vigore che danno origine a danni”. In assenza di una sua disposizione specifica, il regolamento è entrato in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea, ossia il 20 agosto 2007. L'art. 31 pone qualche problema di coordinamento con il successivo art. 32, che prevede la sua applicabilità a decorrere dall'11 gennaio 2009. Può considerarsi pacifico che ai fini dell'art. 31 sia rilevante non la data di entrata in vigore, bensì quella contenuta nell'art. 32. In questo senso si è espressa anche la Corte di Giustizia74.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione materiale, la disposizione di riferimento è l'art. 1, in base al quale “si applica, in circostanze che comportino un conflitto di leggi, alle obbligazioni extracontrattuali in materia civile e commerciale”. Per interpretare questo articolo si ricorda il principio, già

73 Considerando 7, regolamento “Roma II”.

74 Corte di Giustizia, 17 novembre 2011, causa C-412/10, Homawoo, nella quale si osserva che tale interpretazione è l'unica che consente di assicurare pienamente le finalità di certezza del diritto e di prevedibilità delle decisioni giudiziarie espresse in più punti dai considerando del regolamento.

espresso in merito alla corrispondente norma del regolamento “Roma I”, in base al quale le disposizioni devono essere interpretate alla luce dell'ordinamento comunitario e le varie nozioni oggetto di qualificazione autonoma75. Quanto alla

nozione di “conflitto di leggi” si può riprendere quanto detto in merito al regolamento “Roma I”: ai fini della “applicazione del regolamento è sufficiente che, nel momento in cui è portata all'esame del giudice, la “situazione” presenti un collegamento con uno Stato diverso da quello del foro”76. Il conflitto può essere

sia intracomunitario, sia extracomunitario e, in base a quanto espresso all'art. 14, par. 2, sussiste anche in merito a fattispecie totalmente interne ad uno Stato membro, ma in relazione alle quali le parti abbiano scelto come regolatrice la legge di un altro Stato.

Più complessa la nozione di “obbligazione extracontrattuale”. In base al considerando 11, “dal momento che varia da uno Stato membro all'altro, […] dovrebbe essere intesa in modo autonomo”. L'art. 2 del regolamento, rubricato “obbligazioni extracontrattuali”, sembra ricondurre la nozione sul piano del “danno-conseguenza”, ossia di quei pregiudizi subiti dalla vittima a causa di una condotta non conforme a diritto e che sono suscettibili di risarcimento. Per circoscrivere ulteriormente il campo di applicazione della norma, può essere utile richiamare

75 v. supra Sezione I, paragrafro 1. Per la giurisprudenza in materia, v. supra Sezione I, paragrafro 1, nota 6.

la posizione della Corte di Giustizia77 in merito alla norma della

Convenzione di Bruxelles (oggi regolamento “Bruxelles I bis”), che prevede un foro speciale per gli illeciti civili. La sentenza richiamata ne riconosce l'applicabilità a “qualsiasi domanda che miri a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricolleghi alla materia contrattuale”. Dal momento che le nozioni date devono essere interpretate alla luce dell'ordinamento comunitario, appare ammissibile richiamare la stessa conclusione anche ai fini del regolamento “Roma II”. Si può dunque definire “obbligazione extracontrattuale” ogni rapporto “sorto a seguito della lesione di un bene (diritto o interesse) protetto dalla legge – cioè sorto su base non volontaria -, tra soggetti per lo più indeterminati, anche precedentemente legati da una precedente relazione, contrattuale o meno”78. È di tutta evidenza come nella

definizione data rientri ogni forma di responsabilità conseguente ad un sinistro stradale.

Infine, per quanto concerne l'ambito di applicazione territoriale, il combinato disposto dei considerando 39 e 40, prevede l'applicabilità alle obbligazioni sorte sul territorio di tutti gli Stati membri, compresi Regno Unito e Irlanda, con l'esclusione della Danimarca.

Prima di dedicarci all'analisi della disciplina di conflitto comunitaria, è opportuno ricostruire brevemente il percorso

77 A titolo meramente esemplificativo: Corte di Giustizia, 27 ottobre 1998, causa C- 51/97, Réunion Européenne; 1° ottobre 2002, causa C-167/00, Henkel; 20 gennaio 2005, causa C-27/02, Engler.

evolutivo delle direttive R.C.Auto, che in questo specifico settore del nostro esame rivestono un'importanza cruciale, in quanto garantiscono una disciplina materiale minima uniforme a livello comunitario di tutti gli aspetti della fattispecie.

L'Unione Europea ha dedicato alla materia dell'R.C.Auto sei direttive. La prima di queste risale al 197279. Con questa

l'allora CEE impose ad ogni Stato membro di adottare “tutte le misure necessarie […] affinché la responsabilità civile dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo territorio sia coperta da un'assicurazione”80 e soppresse il controllo della sussistenza

dell'assicurazione alla frontiera per i veicoli provenienti dagli Stati membri. Nel 1984 fece seguito una seconda direttiva81, con

la quale si estese la copertura assicurativa anche ai trasportati prossimi congiunti dell'assicurato, vennero previsti massimali minimi uguali in tutti gli Stati membri e si impose loro di predisporre norme che limitassero le eccezioni fondate sul contratto che l'assicuratore poteva opporre al danneggiato. Una terza direttiva82 ha esteso la copertura assicurativa a tutti i

passeggeri diversi dal conducente e per i danni causati in qualsiasi Stato membro. Ha inoltre affrontato il problema dei

79 Direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

80 Art. 3, par. 1 direttiva 72/166/CEE.

81 Direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

82 Direttiva 90/232/CEE del 14 maggio 1990, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

danni causati da un veicolo rubato. Con la quarta direttiva83 si è

agevolata la liquidazione dei danni causati da sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale della vittima. A questa direttiva si deve, tra l'altro, la previsione dell'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile. Con la quinta direttiva84 sono state modificate le

precedenti per rafforzare la tutela del danneggiato, sia attraverso la limitazione delle eccezioni opponibili dall'assicuratore del responsabile, sia predisponendo periodici aggiornamenti del massimale minimo comune in tutti gli Stati membri. Infine, si è giunti alla tutt'ora vigente direttiva 2009/103/CE85, con la quale si

è codificata la disciplina dettata nelle precedenti cinque.

2. La legge applicabile ai profili risarcitori dell'illecito stradale:

la responsabilità per il danno subito

L'analisi si svolgerà nell'ambito del regolamento “Roma II”, integrato con la disciplina prevista nelle direttive R.C.Auto. Un paragrafo apposito sarà dedicato ai rapporti tra la normativa comunitaria e la Convenzione dell'Aja del 1971 sulla legge

83 Direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE.

84 Direttiva 2005/14/CE dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE.

85 Direttiva 2009/103/CE del 16 settembre 2009, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità.

applicabile agli incidenti stradali.

Come abbiamo detto all'inizio della presente sezione, nonostante la proposta contraria del Parlamento europeo86, manca

una norma ad hoc per le obbligazioni nascenti da un sinistro stradale. Il regolamento si limita a disciplinare alcuni profili parziali che possono venire in rilievo negli incidenti stradali transfrontalieri, quali la legge applicabile all'azione diretta (art. 18) e alla surrogazione (art. 19). In conseguenza di ciò, la disciplina andrà ricavata dalle norme generali del regolamento.

Nel considerando 15 il legislatore riconosce che il principio della lex loci delicti commissi rappresenta la soluzione tipica in materia di obbligazioni extracontrattuali in quasi tutti gli Stati membri, i quali, ammette il considerando, la declinano in maniera diversa, con effetti negativi sulla certezza del diritto. Al fine di superare questa incertezza e di assicurare un giusto compromesso tra gli interessi del danneggiato e del presunto responsabile, prosegue il considerando 16, la lex loci damni, cioè la legge del paese in cui il danno diretto si è verificato, appare il criterio più idoneo. È opportuno sottolineare, peraltro, come una simile distinzione sia rilevante per la categoria generale delle obbligazioni ex delicto, mentre nelle fattispecie oggetto del nostro studio i due criteri vengano a coincidere.

Queste considerazioni si sono tradotte nell'art. 4, par. 1, il quale stabilisce che la legge applicabile al “fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica”. Calando la disposizione

nella fattispecie di un incidente stradale, la legge applicabile sarà quella del Paese in cui è avvenuto il sinistro. La norma va letta insieme al considerando 17, in cui si precisa che “in caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese in cui il danno si verifica dovrebbe essere il paese in cui è stata rispettivamente subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale”. Sono irrilevanti, prosegue il par. 1, sia “il paese in cui si è verificato l'evento che ha dato origine al danno”, sia il paese o i paesi “in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto”. Così, la vittima di un incidente stradale in Germania sarà risarcita in base alla legge tedesca, anche se la sua attività professionale, compromessa dall'incidente, si svolge in un diverso paese.

Merita qualche riflessione l'ipotesi in cui le conseguenze indirette si verifichino in capo a soggetti diversi dal danneggiato originario. Si pensi, ad esempio, ad una vicenda analoga al celebre Caso Meroni: il danno che si produrrebbe nella sfera patrimoniale della società tesserante del danneggiato principale sarebbe indiretto e si verificherebbe in un luogo diverso rispetto a quello del sinistro. Ammettere la rilevanza di questo diverso luogo significa ammettere che la società possa presentare autonoma domanda risarcitoria, sulla base di questa seconda legge. Si verificherebbe, per questo, una frammentazione della fattispecie da un punto di vista della legge applicabile, con conseguenze negative sull'obiettivo di certezza del diritto espresso dal considerando 14. Può allora essere opportuno

guardare nuovamente alla Corte di Giustizia e fare nostra la soluzione proposta per il medesimo problema in materia di foro per gli illeciti civili87, affermando, alla luce delle considerazioni

appena svolte, l'irrilevanza anche del luogo di produzione delle conseguenze indirette in capo a soggetti diversi dal danneggiato originario.

Come appare evidente, per “paese in cui il danno si verifica” deve intendesi esclusivamente il paese in cui si producono le conseguenze dirette ed immediate dell'evento dannoso. Un'impostazione, quella del legislatore comunitario, coerente con la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia nell'interpretazione dell'art. 5, par. 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968, in materia di foro dell'illecito88.

L'art. 4 contiene due eccezioni al principio della lex loci damni, in modo da favorire l'applicazione della legge che presenta un collegamento più stretto con la fattispecie. L'eccezione rilevante per l'oggetto del nostro esame, contenuta al par. 2, riguarda le ipotesi in cui “presunto responsabile e parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese al momento in cui il danno si verifica” e dispone che si applichi tale comune legge. Tipico è il caso di un sinistro che veda coinvolto un solo veicolo, i cui occupanti risiedono nel medesimo Stato. In ipotesi come queste è evidente che il collegamento con lo Stato in cui si è verificato l'incidente è minimo, per non dire meramente fortuito:

87 Corte di Giustizia, 11 gennaio 1990, causa C-220/88, Dumez France.

88 A titolo esemplificativo si vedano: Corte di Giustizia, 19 settembre 1995, causa C- 364/93, Marinari; 10 giugno 2004, causa C-168/02, Kronhofer.

il vero legame con la sfera giuridica e personale delle parti coinvolte è con lo Stato di comune residenza. Appare, per questo, condivisibile e logica la scelta del legislatore di far disciplinare da questa la legge la fattispecie.

È opportuno sottolineare che non è espressamente richiesto che tutte le parti coinvolte nel fatto illecito risiedano abitualmente nel medesimo Stato. Questo potrebbe porre qualche problema nelle ipotesi in cui sia coinvolto anche un soggetto con differente residenza abituale. Ammettere l'operatività della disposizione in analisi, infatti, porterebbe all'applicazione di leggi diverse allo stesso evento dannoso, con una conseguente frammentazione della disciplina e il rischio concreto di decisioni contrastanti in merito al medesimo fatto illecito89. Sembra quindi

condivisibile l'opinione di quella parte della dottrina90 che

esclude l'operatività dell'art. 4, par. 2 in simili ipotesi.

L'articolo appena commentato utilizza come criterio di collegamento la residenza comune delle parti, la cui definizione, simmetrica a quella data nel regolamento “Roma I”, è contenuta all'art. 23. Ai sensi del par. 1, per società e persone giuridiche la residenza abituale è nel luogo in cui si trova l'amministrazione centrale. Tuttavia, prosegue il paragrafo, deve essere considerata quale residenza abituale la sede della filiale o dell'agenzia, qualora il fatto illecito si sia prodotto durante l'attività di questa. Il par. 2 individua nella sede dell'attività principale la residenza

89 F. M. BONAIUTI, Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale

privato, Giuffrè Editore, Milano, 2013 p. 115.

abituale della persona fisica che agisca nell'esercizio della sua attività professionale. Anche in questo caso, nulla viene detto per la persona fisica tout court. Riprendendo quanto detto in proposito trattando del regolamento “Roma I”, la residenza abituale può essere ricavata dalla lex fori oppure ricostruita in maniera autonoma alla luce del diritto comunitario. In questa seconda ipotesi, che si fa preferire per ragioni di uniformità delle soluzioni, per residenza abituale deve intendersi il luogo in cui la persona fisica ha volutamente e stabilmente fissato il centro dei propri interessi91.

3. (Segue): La scelta della legge applicabile

L'art. 4 subordina la disciplina ivi contenuta all'applicabilità di diverse previsioni del regolamento. Nell'oggetto della nostra analisi, mancando norme specifiche per le obbligazioni conseguenti al sinistro stradale, il riferimento è all'optio legis eventualmente esercitata dalle parti ex art. 14. Nonostante la collocazione al termine delle disposizioni sulla legge applicabile alle varie fattispecie di illecito, è questo il criterio di collegamento principale. Il considerando 31, infatti, è esplicito nel sottolineare come il giudice, qualora le parti abbiano raggiunto un accordo, debba rispettarne la volontà.

Per quanto riguarda le obbligazioni nascenti da un sinistro stradale, “le parti possono convenire di sottoporre l'obbligazione

[…] ad una legge di loro scelta con un accordo posteriore al verificarsi del fatto che ha determinato il danno”92. La scelta può

essere espressa o risultare in modo non equivoco dalle circostanze concrete. Viene inoltre precisato, conformemente alla sua natura di atto negoziale, come la scelta non possa pregiudicare i diritti dei terzi. Come si vede, se si esclude il requisito della posteriorità dell'accordo rispetto al fatto93, le parti

sono libere di individuare qualunque legge preferiscano.

Questa autonomia delle parti trova immediato temperamento nei paragrafi 2 e 3. In base al primo, se nel momento in cui si verifica il danno tutti gli elementi della fattispecie sono ubicati in un solo Stato, la legge scelta dalle parti non può pregiudicare l'applicazione delle disposizioni cui tale Stato non consente di derogare convenzionalmente. Si badi bene, non si tratta di norme di applicazione necessaria, che ricevono specifica considerazione all'art. 16, bensì di tutte quelle disposizioni che lo Stato considera inderogabili dall'autonomia privata. Di tenore sostanzialmente analogo, ma riferito alle disposizioni comunitarie, il par. 3: qualora al momento dell'evento dannoso tutti gli elementi della fattispecie siano ubicati sul territorio dell'Unione, la scelta della legge di uno Stato

92 Art 14. par. 1, regolamento “Roma II”.

93 In base all'art. 14, par. 1, lett. b), se tutte le parti esercitano un'attività commerciale, l'accordo può essere negoziato anche ex ante factum. L'ipotesi non appare applicabile al campo degli incidenti stradali, tanto più che la dottrina è pressoché unanime nel ritenere necessaria la sussistenza di un precedente vincolo contrattuale tra le parti. La ratio della norma risiede nell'intenzione del legislatore comunitario di offrire alle parti la possibilità di assogettare alla medesima legge le obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali.

non membro non pregiudica l'applicazione delle disposizioni comunitarie alle quali non è possibile derogare convenzionalmente, “se del caso, nella forma in cui sono applicate nello Stato membro del foro”. L'ultimo inciso, qui riportato in virgolettato, ha sollevato più di una perplessità in dottrina. Infatti, se da un lato è ritenuto opportuno riconoscere che il diritto europeo non sia applicato in maniera coincidente in tutti gli Stati membri, dall'altro si osserva come il collegamento con lo Stato del foro possa essere meramente eventuale, frutto della volontà delle parti, incentivata al forum shopping dal rilievo attribuito alla lex fori. Secondo questa dottrina sarebbe stato preferibile fare salva la forma in cui sono applicate nell'ordinamento la cui legge sarebbe stata applicabile in mancanza di scelta, in ragione della forte e certa connessione tra tale ordinamento e la fattispecie94. Una scelta, quest'ultima, che

appare più vicina all'impostazione sistematica del regolamento. Nonostante il già citato considerando 31 richiami espressamente la necessità di tutelare le parti deboli attraverso la sottoposizione della scelta a determinate condizioni, nessuna specificazione al riguardo è stata predisposta dal legislatore, se non i due paragrafri appena analizzati. La questione, tuttavia, trascende la materia oggetto del nostro esame, in quanto, anche quando vengono dettate disposizioni specifiche per singole