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La disciplina applicabile all'esistenza e alla validità

del contratto

Il regolamento non contiene disposizioni particolari per questioni diverse dalla scelta della legge applicabile, per cui per ogni altro aspetto la disciplina dovrà essere ricavata dalle disposizioni generali del regolamento. L'oggetto di questo paragrafo sarà lo studio della disciplina prevista da “Roma I” per ogni questione diversa dall'individuazione della legge applicabile. La nostra analisi prenderà le mosse dalla questione della capacità dei contraenti.

Il regolamento esclude dal proprio campo d'applicazione sia le “questioni di stato e capacità delle persone fisiche, fatto salvo l'art. 13”, sia le “questioni inerenti al diritto delle società […] su aspetti quali […] la capacità giuridica”58. Questa

esclusione implica che ciascuno Stato membro applicherà alla capacità di concludere il contratto il proprio sistema di diritto internazionale privato. Nel caso dell'Italia, le norme di riferimento sono contenute nella l.n. 218/1995. Per quanto riguarda le persone fisiche, tanto la capacità giuridica, quanto la capacità d'agire sono disciplinate dalla loro legge nazionale. In entrambe le ipotesi, eventuali questioni speciali di capacità previste dalla legge regolatrice del rapporto sono regolate dalla “stessa legge”59. Per le società, invece, le questioni relative alla

capacità sono disciplinate “dalla legge dello Stato nel cui

58 Rispettivamente art. 1, par. 2, lett. a) e f), regolamento (CE) 593/2008 del 17 giugno 2008 (“Roma I”).

territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione”; sarà applicabile la legge italiana solo qualora si trovino in Italia l'amministrazione o l'oggetto principale60.

Come abbiamo visto, il regolamento, nell'escludere dal proprio ambito di applicazione la capacità dei contraenti, fa salvo quanto previsto dall'art 13, rubricato “incapacità”.

Sulla base di questa disposizione, “in un contratto concluso tra due persone che si trovano in uno stesso paese, una persona fisica, capace secondo la legge di tale paese, può invocare la sua incapacità risultante da un'altra legge soltanto se, al momento della conclusione del contratto, l'altra parte contraente era a conoscenza di tale incapacità o l'ha colpevolmente ignorata”. La norma in analisi – pressochè identica all'art. 11 della Convenzione di Roma -, consente al legislatore comunitario di raggiungere un duplice risultato: da un lato, di non sottrarre completamente la questione della capacità delle persone fisiche alla disciplina del diritto internazionale privato uniforme; dall'altro, di garantire il contraente in buona fede dal rischio di annullamento del contratto per incapacità della controparte, fatta valere sulla base di una legge diversa da quella del luogo di conclusione del contratto.

La sua applicazione viene subordinata a quattro requisiti. In primo luogo, si richiede che le parti contraenti si trovino, al momento della conclusione del contratto, nello stesso Stato. Non è espressamente previsto che si trovino nello stesso luogo, quindi

la norma si può ritenere operante anche a contratti conclusi a distanza. Il legislatore comunitario, al pari di quanto fatto precedentemente da quello convenzionale, ha voluto mantere la tutela offerta all'incapace dalla sua legge personale qualora il contratto sia stato concluso a distanza con un soggetto che si trova in uno Stato diverso, indipendentemente dal fatto che la lex contractus consideri il contraente capace. In secondo luogo, deve configurarsi un conflitto di leggi. “La legge che regola, in base al diritto internazionale privato del giudice adito, la capacità della persona apparentemente incapace, deve essere diversa dalla legge del paese in cui è stato concluso il contratto”61. In terzo luogo, chi

invoca la propria incapacità deve essere considerato capace alla luce della legge dello Stato in cui è stato concluso il contratto. Infine, è necessario che al momento della conclusione del contratto la controparte fosse a conoscenza dell'incapacità o l'abbia colpevolmente ignorata. L'onere della prova incombe sulla parte che invoca l'incapacità.

Per quanto riguarda la diversa legge cui la parte può rivolgersi per far valere la propria incapacità, questa deve essere la propria legge personale, ossia quella di cittadinanza, di domicilio o di residenza. Non osta all'applicazione dell'art. 13 il fatto che queste leggi coincidano tra le parti.

L'art. 7, par. 3, stabilisce espressamente che le parti possono scegliere la legge applicabile al contratto “a norma dell'articolo 3”. In base a questa seconda norma, la scelta può

essere espressa o risultare “chiaramente dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze del caso”. Nel settore oggetto del nostro studio, appare inverosimile l'ipotesi che la legge applicabile non sia espressamente indicata nel contratto. Decisivo, in tal senso, l'art. 183 della direttiva Solvency II, che impone all'assicuratore di informare il contraente persona fisica (anche) in merito alla legge applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano libertà di scelta62, ovvero in merito alla legge

che propone di scegliere.

Particolare attenzione merita il secondo paragrafo dell'art. 3, in cui si riconosce alle parti la massima libertà sia per il momento di scelta della legge applicabile, che può non essere contestuale alla conclusione del contratto, sia circa la possibilità di modificare successivamente la scelta fatta. Desta più di un dubbio l'applicabilità di questa disposizione nel contesto delle assicurazioni di massa e, di riflesso, all'assicurazione R.C.Auto, nella misura in cui consente di determinare la legge applicabile al contratto successivamente alla conclusione di questo. A far propendere per una risposta negativa l'appena citato art. 183, nonché i numerosi obblighi informativi previsti in generale dal diritto comunitario63 per la vendita di servizi. Appare poco

realistica l'eventualità di un accordo antecedente alla conclusione

62 Le parti perdono la libertà di scelta ogni qual volta uno Stato membro, decidendo di adottare il regime derogatorio previsto all'art. 7, par. 4, lett. b) del regolamento “Roma I”, stabilisca che il contratto sia disciplinato dalla legge dello Stato che impone l'obbligo.

63 A titolo meramente esemplificativo si vedano la direttiva 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 sul commercio elettronico, e la direttiva 2011/83/UE del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori.

del contratto. Non sembra, tuttavia, di dover escludere tale facoltà. Resta ferma la possibilità di una modifica consensuale successiva alla conclusione del contratto.

Non trovano applicazione i limiti all'optio legis delle parti previsti ai parr. 3 e 4 dell'art 3, in quanto una delle conseguenze del ridotto numero di opzioni è che la legge scelta non sarà mai del tutto estranea alla fattispecie.

Per concludere la disamina sulle modalità di scelta della legge applicabile, va richiamato l'ultimo periodo dell'art. 7, par. 3, che disciplina l'ipotesi in cui la legge non sia stata scelta in conformità alle disposizioni dettate. In questo caso “il contratto è disciplinato dalla legge dello Stato membro nel quale il rischio è situato al momento della conclusione del contratto”. Come abbiamo visto sopra, tale Stato è quello di immatricolazione del veicolo.

Per espresso rinvio dell'art 3, par. 5, “l'esistenza e la validità del consenso delle parti sulla legge applicabile sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 13”. Gli artt. 10 e 11 verranno analizzati nelle pagine successive, mentre delle disposizioni sulla capacità contenute nell'art. 13 abbiamo già detto.

La disciplina di ogni questione relativa alla formazione del contratto, con la sola eccezione della forma, è contenuta all'art. 10 del regolamento. Rientrano nell'ambito di applicazione di questa norma anche le questioni relative all'esistenza e alla validità del consenso delle parti sulla scelta della legge applicabile.

Al paragrafo primo, l'articolo in commento dispone che “l'esistenza e la validità del contratto o di una sua disposizione si stabiliscono in base alla legge che sarebbe applicabile in virtù del presente regolamento se il contratto e la disposizione fossero validi”. L'espresso richiamo a singole disposizioni, consente di applicare questa disciplina anche per tutte quelle ipotesi in cui oggetto della causa è la validità di una o più clausole del contratto. La soluzione proposta consente, inoltre, di conseguire quella certezza del diritto che il considerando 16 consacra ad obiettivo generale del regolamento, in quanto il quadro normativo sarà sempre il medesimo indipendentemente dal giudice adito.

Il regime sopra descritto è suscettibile di deroga sulla base del par. 2, che contiene una disciplina peculiare applicabile esclusivamente alla formazione del consenso. Al fine di dimostrare di non aver dato il proprio consenso, questa norma speciale consente al contraente di riferirsi alla legge dello Stato in cui risiede abitualmente, “se dalle circostanze risulta che non sarebbe ragionevole stabilire l'effetto del comportamento di questo contraente sulla base della legge di cui al primo comma”. Come chiarisce la Relazione Giuliano e Lagarde in merito alla Convenzione di Roma, il cui art. 8 è ripreso testualmente nell'art. 10 del regolamento, lo scopo di questa lex specialis è “risolvere la questione della rilevanza del silenzio di una parte in merito alla formazione del contratto”; Tuttavia, proseguono i commentatori, il termine “comportamento” è idoneo a ricomprendere qualsiasi

condotta del preteso contraente, tanto passiva, quanto attiva”. Si può dunque ritenere che la disposizione in analisi sia idonea a ricomprendere qualsiasi modalità di formazione del consenso. L'applicabilità di questo regime derogatorio è circoscritta a quelle ipotesi in cui, in base alle circostanze, sarebbe irragionevole far disciplinare la formazione del consenso dalla norma generale. Nel compiere questa valutazione il giudice dovrà tener conto di ogni circostanza della causa e, se vi sono stati, anche dei precedenti rapporti contrattuali tra le parti.

Nell'iter formativo di un contratto possono intervenire anche atti giuridici unilaterali, quali l'offerta. Tali atti non sono però menzionati dall'art. 10 del regolamento, così come non lo erano nel corrispondente art. 8 della Convenzione di Roma. Visto che la disposizione comunitaria riprende testualmente quella convenzionale, appare ragionevole fare nostra la soluzione proposta dalla già citata Relazione Giuliano e Lagarde e ritenere applicabile loro, in via analogica, la disciplina appena analizzata.

6. (Segue): La forma del contratto

La disciplina dei requisiti di forma è contenuta all'art. 11 e si applica tanto ai contratti, quanto agli atti giuridici unilaterali. Al pari dell'art. 9 della Convenzione, la norma comunitaria non contiene una definizione di “forma”. La Relazione ritiene che possa essere considerato tale “qualsiasi comportamento esterno imposto all'autore di una manifestazione di volontà giuridica,

[…] in mancanza del quale la manifestazione di volontà non può essere considerata pienamente efficace”64.

Trattando di tutti i requisiti formali che riguardano un contratto, l'art. 11 si applica anche alle clausole di scelta della legge applicabile e di elezione del foro. La norma detta due diverse discipline a seconda che le parti contraenti si trovino o meno nello stesso paese al momento della conclusione del contratto. In entrambi i casi, prende espressamente in considerazione l'ipotesi che a concludere il contratto, per una o entrambe le parti, sia un intermediario, ipotesi costante nei contratti di assicurazione. In questo caso, ai fini di stabilire se le parti si trovino o meno nel medesimo Stato, l'elemento decisivo è dato dalla posizione dell'intermediario. L'obiettivo del legislatore comunitario è chiaramente quello di favorire la validità formale del contratto al fine di facilitare i contratti internazionali. Tale obiettivo viene perseguito mediante l'utilizzo del concorso alternativo dei criteri di collegamento: il contratto è valido se soddisfa i requisiti di forma prescritti dal diritto materiale di uno qualsiasi degli ordinamenti richiamati65. Questo implica, da un

lato, l'impossibilità di far valere i difetti di forma riscontrabili rispetto ad una delle altre leggi richiamate e, dall'altro, che l'invalidità del contratto o di una sua clausola potrà essere dichiarata solo qualora nessuna delle leggi citate consenta di ritenerlo valido.

64 Relazione Giuliano e Lagarde, art. 9.

65 Sui criteri di collegamento e il loro utilizzo, F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, op. cit. p. 188 ss.

Come detto poco sopra, il legislatore prevede due discipline distinte basate sulla collocazione territoriale dei contraenti (o dei loro intermediari). Per quanto riguarda un contratto concluso tra persone che si trovano nello stesso Stato, questo sarà valido se soddisfa i requisiti di forma previsti o dalla lex contractus o dalla legge dello Stato in cui è concluso. Molto più numerose le leggi richiamate per i contratti tra persone che, al momento della conclusione, si trovano in Stati diversi. Questo deve rispettare i requisiti di forma della “legge che ne disciplina la sostanza ai sensi del […] regolamento o della legge del paese in cui si trova una delle parti, o il loro intermediario, al momento della conclusione oppure della legge del paese in cui una delle parti risiedeva abitualmente in quel momento”66. Il momento di

conclusione del contratto va determinato sulla base della lex contractus.

Agli atti giuridici unilaterali è dedicata una disciplina ad hoc, contenuta nel par. 3 dell'art. 11. Gli atti giuridici unilaterali contemplati da questo articolo sono quelli relativi ad un contratto “concluso o da concludere”. Rientrano quindi nell'ambito di applicazione di questa disposizione sia le manifestazioni di volontà relative alla formazione del contratto, quali l'offerta contrattuale e la sua accettazione, sia atti quali il recesso. La tecnica scelta per accertarne la validità formale è la medesima utilizzata nei due paragrafri precedenti per i contratti: il concorso alternativo. Le leggi richiamate sono la lex contractus, la legge

dello Stato in cui l'atto è stato compiuto e la legge dello Stato in cui l'autore dell'atto risiedeva abitualmente nel momento in cui l'ha compiuto. Nulla viene detto per il caso in cui a compiere l'atto sia un intermediario, ma visto quanto disposto nello stesso articolo in merito alla validità delle clausole contrattuali, la questione non dovrebbe porre problemi.

Prima di concludere la nostra analisi sulla validità formale del contratto, è opportuno spendere qualche parola su due questioni interpretative che potrebbero presentarsi. La prima, estremamente rilevante nei contratti R.C.Auto, riguarda il fenomeno del depeçage. Nel caso in cui le parti abbiano inteso frazionare la disciplina del contratto, come dovrà esserne valutata la validità formale? La soluzione più ragionevole sembra quella di far riflettere il frazionamento anche sulla disciplina formale e, quindi, intendere i vari riferimenti fatti dall'art. 11 alla lex contractus come riferiti alla legge applicabile al singolo segmento del contratto. La seconda questione riguarda la possibilità delle parti di modificare in qualsiasi momento la legge applicabile al contratto. Ove si accogliesse la tesi di quella parte della dottrina che esclude l'estendibilità di questa facoltà all'ambito delle assicurazioni di massa, il problema non si porrebbe. Tuttavia, nel caso in cui si propendesse per un'impostazione più liberale, la soluzione alla questione viene dallo stesso art. 3. Questa norma, infatti, nell'accordare una simile facoltà alle parti, dispone che il suo esercizio “non [...] inficia la validità formale [del contratto] ai sensi dell'articolo 11”.

In altre parole, “è sufficiente che il contratto soddisfi le prescrizioni formali di una qualsiasi delle due o più leggi che ne hanno, in successione tra loro, disciplinato la sostanza”67.

7. (Segue): L'ambito della legge applicabile al contratto

Prima di concludere la nostra analisi sul versante contrattuale dell'assicurazione R.C.Auto, è opportuno un breve cenno sugli aspetti sottoposti alla legge regolatrice dello stesso. L'art. 12 contiene un elenco non tassativo di fattispecie che rientrano nell'ambito della legge applicabile.

In primo luogo, viene in rilievo la questione dell'interpretazione del contratto, in cui rientra anche la qualificazione dello stesso. È in base alla lex contractus, infatti, che avviene la riconduzione ad uno dei tipi contrattuali previsti nell'ordinamento richiamato.

Alle lett. b) e c), da interpretarsi in combinazione con il secondo paragrafo, vengono disciplinate l'esecuzione delle obbligazioni e le conseguenze dell'inadempimento. Tanto le modalità di esecuzione, quanto le misure a disposizione del creditore in caso di esecuzione difettosa, sono sottoposte alla legge regolatrice del contratto, ma dovrà aversi “riguardo [anche] alla legge del paese in cui ha luogo l'esecuzione”68. La formula

utilizzata dal legislatore non è tale da consentire al giudice di

67 F. MOSCONI, C. CAMPIGLIO, op. cit., p. 424. 68 Art. 12, par. 2, regolamento “Roma I”.

applicare direttamente la legge dello Stato di esecuzione. Piuttosto, come suggerito dalla Relazione Giuliano e Lagarde, è idonea a conferire al giudice il potere di valutare la lex executionis e stabilire se questa possa essere applicata “in tutto o in parte per rendere giustizia alle parti”69. Per quanto riguarda

specificamente le conseguenze dell'inadempimento, l'applicazione della lex contractus potrà avvenire solamente “entro i limiti dei poteri attribuiti al giudice dalla sua legge processuale”70. Limitazione che vale anche in ordine alla

quantificazione del danno, possibile “in quanto sia disciplinata da norme giuridiche”71. Riguardo quest'ultima parte della lett. c), si

pone il problema di individuare a quali norme giuridiche si riferisca, dal momento che ad essere richiamate dalla norma in analisi sono quelle della lex contractus, della lex executionis e della lex fori. L'interpretazione più convincente sembra quella che porta ad applicare le norme sulla liquidazione previste dalla legge regolatrice del contratto, fermi restando i limiti ai poteri del giudice stabiliti dalla lex fori72.

Infine, rientrano nell'ambito di applicazione della legge scelta dalle parti i diversi modi di estinzione delle obbligazioni, comprese per espresso richiamo prescrizione e decadenza, e le conseguenze della nullità del contratto.

69 Relazione Giuliano e Lagarde, art. 10, punto 3, ultimo paragrafo. 70 Art. 12, par. 1, lett. c), regolamento “Roma I”.

71 Art. 12, par. 1, lett. c), regolamento “Roma I”.

CAPITOLO TERZO

LE NORME UNIFORMI SUI PROFILI DEL RAPPORTO ASSICURATIVO NECESSARIAMENTE CONNESSI AL

CONTRATTO R.C.AUTO

SOMMARIO: Sezione I. LE OBBLIGAZIONI EX DELICTO: 1. Genesi ed ambito di

applicazione. - 2. La legge applicabile ai profili risarcitori dell'illecito stradale: la