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La tutela del contraente debole nella giurisprudenza in

materia di contratti di assicurazione

È largamente diffusa in dottrina l'opione secondo la quale l'efficienza del mercato interno non possa prescindere da un'armonizzazione delle disposizioni materiali dei singoli Stati membri143. Le più volte citate direttive R.C.Auto si sono mosse

proprio in questa direzione, regolando larga parte degli aspetti del contratto. Non tutte le disposizioni di queste direttive, tuttavia, costituiscono una piena armonizzazione. Il legislatore, infatti, ha spesso operato mediante la previsione di standard minimi, che lasciano gli Stati liberi di adottare previsioni più stringenti al fine

142 Punti 40-41.

143 Sull'inadeguatezza del solo approccio internazionalprivatistico si veda, ex multis, O. LANDO, Mandatory rules governing insurance contracts and private

international law, in F. REICHERT-FACILIDES, H. U. JESSURUN D'OLIVEIRA, International Insurance Contract Law in the EC: Proceedings of a Comparative Law Conference Held at the European University Institute, Florence, May 23-24, 1991, Deventer-Boston, Kluwer Law and Taxation, 1993, p. 101 ss.

di garantire un più alto livello di tutela dell'assicurato. Questo ha portato gli Stati membri a rispondere con misure diverse all'esigenza di tutelare maggiormente la parte debole e, conseguentemente, ad imporre alle compagnie non localizzate sul loro territorio l'osservanza di prescrizioni interne, quali, ad esempio, quelle relative al calcolo del premio assicurativo. Prescrizioni, è bene precisarlo, che si pongono ad un livello diverso e superiore rispetto alle disposizioni specifiche cui il contratto deve conformarsi per rispettare l'obbligo di contrarre144.

Tutto questo con effetti estremamente negativi sull'armonizzazione delle disposizioni materiali e, conseguentemente, sull'efficienza del mercato interno. Uno studio voluto dalla Commissione Europea145, infatti, individua in

questa situazione una delle cause che ostacolano la vendita transfrontaliera dei servizi assicurativi, e sottolinea come a soffrirne maggiormente sia proprio il settore della R.C.Auto, con solo lo 0,6% dei premi assicurativi pagato oltrefrontiera.

Nel paragrafo precedente, abbiamo ripreso le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Giustizia per affermare il principio della tutela del contraente debole nei contratti di assicurazione. La Corte ha affermato che gli Stati, al fine di tutelare l'assicurato, possono restringere la libertà di prestazione dei servizi, in mancanza di adeguate misure di armonizzazione,

144 Art. 7, par. 4, lett. a) regolamento Roma I, vedi supra Capitolo Secondo.

145 Con la decisione del 17 gennaio 2013, pubblicata in G.U.U.E, C 16 del 19 gennaio 2013, ha istituito un Gruppo di esperti sul diritto europeo dei contratti di

assicurazione. Il rapporto finale dello studio è consultabile al sito http://ec.europa.eu/justice/contract/insurance/index_en.htm.

purché le condizioni imposte non vadano oltre quanto è necessario per garantire detta tutela e questa non sia garantita in maniera sufficiente dallo Stato di stabilimento dell'impresa. Ma nel contesto attuale, alla luce delle numerose iniziative di armonizzazione del settore intraprese dal legislatore comunitario, quali margini di operatività sono rimasti alle legislazioni nazionali? In altre parole, in quale misura si giustificano le restrizioni alle libertà di stabilimento e prestazione di servizi operate dai singoli Stati membri al fine di tutelare la parte debole? Per rispondere a questa domanda è necessario richiamare una più recente sentenza della Corte di Giustizia146

Il caso è relativo ad un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione nei confronti della Repubblica Italiana per la violazione degli articoli 43 e 49 del TCE147.

L'inadempimento, nelle motivazioni della Commissione, era dovuto al fatto che l'Italia aveva imposto a tutte le imprese con sede centrale in un altro Stato membro, ma operanti in Italia nel quadro della libertà di stabilimento o della libera prestazione di servizi, l'obbligo di contrarre l'assicurazione R.C.Auto con tutti i proprietari di autoveicoli che ne facciano richiesta, con la possibilità offerta all’ISVAP di irrogare sanzioni in caso di violazione di detto obbligo148. Una simile misura veniva 146 Corte di Giustizia, 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione c. Repubblica

Italiana

147 Oggi artt. 49 e 56 TFUE, rispettivamente sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi.

148 Viene contestato anche l'aver imposto a dette imprese l'osservanza di disposizioni interne per il calcolo del premio assicurativo, corredate di sanzioni in caso di inadempimento, in violazione della direttiva 92/49/CEE del 18 giugno 1992 che

giustificata dall'Italia con gli obiettivi di tutela dei consumatori e di protezione delle vittime di incidenti stradali.

In effetti, è agevole osservare come l'assicurazione R.C.Auto, pur essendo un’assicurazione di tipo privatistico, sia ispirata a finalità sociali, in particolare quelle dirette a garantire il risarcimento delle vittime di incidenti stradali. La previsione dell'obbligo a contrarre (e questa è anche la posizione espressa dall'Italia), appare idonea a tutelare da un lato i contraenti, nella loro qualità di consumatori e contro le discriminazioni in materia di accesso all’assicurazione obbligatoria e, dall’altro, le vittime degli incidenti stradali149.

Opposta la posizione della Commissione, secondo la quale un simile obbligo pregiudicherebbe l’accesso delle imprese straniere al mercato italiano, in quanto queste si troverebbero nell’impossibilità di scegliere liberamente i loro servizi assicurativi e i destinatari dei servizi stessi e, quindi, sarebbero costrette a sostenere costi eccessivi rispetto alle loro strategie aziendali. Inoltre, pur riconoscendo come questo obbligo garantisca che il proprietario di un autoveicolo trovi una compagnia assicurativa disposta a stipulare una polizza, ritiene che sia sproporzionato, essendo imposto alle imprese di assicurazioni nei confronti di tutti i proprietari, mentre le difficoltà a reperire un'impresa di assicurazione riguarderebbero solo l'Italia meridionale ed i nuovi conducenti. Per quanto

coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.

riguarda la finalità di garantire un risarcimento adeguato alle vittime di incidenti stradali, la Commissione fa notare come questa sia già stata conseguita con l’obbligo di sottoscrivere una polizza di assicurazione R.C.Auto, nonché con l’esistenza in ogni Stato membro di un fondo nazionale di garanzia150. Infine,

osserva come i medesimi obiettivi posti dall'Italia a giustificazione di questa imposizione siano stati raggiunti in altri Stati membri tramite misure meno stringenti151.

La Corte ammette che l'obbligo di contrarre, pur non influendo sul riconoscimento dell'autorizzazione amministrativa ottenuta nello Stato di sede, costituisce un’ingerenza sostanziale nella libertà di contrarre di cui godono, in linea di principio, gli operatori economici. Detto obbligo, infatti, costringendo le imprese di assicurazione ad accettare qualsiasi cliente potenziale, impone loro, in termini di organizzazione e di investimenti, rilevanti oneri supplementari, rendendo meno attraente l’accesso al mercato italiano e, qualora questo si concretizzi, riducendo la capacità delle imprese interessate di svolgere immediatamente una concorrenza efficace nei confronti delle imprese tradizionalmente operanti in Italia. Una simile imposizione, quindi, è tale da restringere la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi. Tuttavia, nella giurisprudenza della

150 Punto 48.

151 Punto 49, in cui la Commissione porta a titolo di esempio il Bureau central de

tarification, con sede sia in Belgio sia in Francia, il Consorcio de Compensación de Seguros in Spagna, il consorzio delle principali imprese di assicurazioni nei Paesi

Corte152 è ricorrente l'affermazione che la restrizione alla libertà

di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi sia ammissibile solamente ove risulti rispondente a ragioni imperative di interesse generale, proporzionale ed idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito. A tali ragioni imperative è certamente riconducibile l'esigenza di tutelare le vittime dei sinistri stradali.

Lo scopo dell'assicurazione R.C.Auto risiede nel garantire il risarcimento alle vittime degli incidenti stradali. Un obiettivo, questo, particolarmente sentito anche a livello comunitario, al punto da spingere il legislatore ad imporne l'obbligatorietà in tutti gli Stati membri. Uno dei modi in cui gli Stati possono rispettare tale obbligo, consiste nel garantire ad ogni proprietario di un autoveicolo di poter sottoscrivere l'assicurazione ad una tariffa non eccessiva. Inoltre, l'esistenza di un contratto di assicurazione e la possibilità, garantita dal diritto europeo, di far valere tale contratto nei confronti della compagnia assicuratrice, è uno dei principi fondamentali di protezione delle vittime di un sinistro153. È vero, come osserva la Commissione,

che la prima direttiva R.C.Auto154, contestualmente alla

previsione dell'obbligo di assicurazione, aveva auspicato che gli Stati istituissero un organismo di indennizzo affinchè la vittima

152 Corte di Giustizia, 4 dicembre 1984, causa C-205/84, Commissione c. Repubblica

federale di Germania; sentenze 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla.; 13 dicembre 2007, causa C-250/06, United Pan-Europe Communications Belgium; 1° aprile 2008, causa C-212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone.

153 Punto 81.

non rimanesse senza tutela in caso di sinistro con un veicolo non assicurato. Tuttavia, la seconda direttiva R.C.Auto155, nel rendere

obbligatoria l'istituzione di detto organismo, ha lasciato gli Stati liberi di conferirgli carattere sussidiario. Alla luce di queste considerazioni, l'obbligo dell'assicuratore a contrarre, previsto dalla legislazione italiana, per quanto oggettivamente limitativo della libera prestazione dei servizi, appare idoneo a relizzare gli obiettivi di protezione sociale delle vittime di un incidente stradale.

Considerazioni, queste, analoghe a quelle che sorreggono le motivazioni con le quali la Corte di Giustizia ha respinto il ricorso. I giudici, inoltre, hanno precisato che sullo Stato membro che invochi un’esigenza imperativa, al fine di giustificare una restrizione ai sensi del Trattato CE, incombe l'onere di dimostrare che la propria normativa è opportuna e necessaria per il raggiungimento dell’obiettivo perseguito, ma tale onere non può estendersi fino a pretendere che lo Stato in questione dimostri “che nessun altro possibile provvedimento permetta la realizzazione dello stesso obiettivo alle stesse condizioni”156.

Conseguentemente, il fatto che in altri Stati membri, come rilevato dalla Commissione, le medesime finalità abbiano portato all'istituzione di un regime differente da quello applicato dalla Repubblica italiana, non consente di dimostrare che l’obbligo di contrarre vada al di là di quanto è necessario ai fini del

155 Direttiva 84/5/CEE cit. 156 Punto 84.

conseguimento degli obiettivi perseguiti157.

La sentenza appena esaminata evidenzia l'insufficienza delle misure di armonizzazione delle disposizioni materiali degli Stati membri, i quali rimangono sostanzialmente liberi di perseguire la propria politica di tutela della parte debole. Tutto questo a detrimento sia dell'efficienza del mercato interno, sia dell'uguaglianza tra cittadini comunitari, che rischiano di vedersi tutelati in misura diversa da Stato a Stato.

3. (Segue): La tutela della parte debole nella giurisprudenza in

materia di responsabilità da illecito stradale

A seguito di un sinistro, la parte debole che necessita di tutela è la parte lesa, la vittima del sinistro. Al fine di garantire questa tutela, il legislatore comunitario, come più volte abbiamo ricordato, ha imposto l'obbligatorietà dell'assicurazione R.C.Auto, ha previsto dei massimali minimi per il risarcimento ed ha individuato i soggetti aventi diritto al risarcimento e le tipologie di danno risarcibili. Con relazione a questi ultimi, nella seconda direttiva158 ha disposto che “l'assicurazione [obbligatoria

della R.C.Auto prevista dalla prima direttiva159] copre

obbligatoriamente i danni alle cose e i danni alle persone”160, per

poi precisare, all'art. 1 della terza direttiva161, che detta 157 Punto 85.

158 Direttiva 84/5/CEE cit. 159 Direttiva 72/166/CEE cit. 160 Art. 1, par. 2 direttiva 84/5/CEE 161 Direttiva 90/232/CEE cit.

“assicurazione […] copre la responsabilità per i danni alla persona di qualsiasi passeggero, diverso dal conducente, derivanti dall'uso del veicolo”. Già da questi brevi cenni alla legislazione comunitaria, appare evidente come rientrino tra i danni risarcibili sia i danni materiali, sia quelli fisici. Tuttavia, un'interpretazione estensiva della nozione di danni risarcibili, in cui rientrino anche i danni immateriali, potrebbe ampliare la tutela della parte debole. Sulla questione si è espressa la Corte di Giustizia in una recente sentenza162.

La vicenda riguarda un sinistro avvenuto in Lettonia, in cui sono deceduti i genitori di un minore e questi, di conseguenza, è stato posto sotto la tutela della nonna. L'incidente era stato provocato da un automobilista che, in stato di ubriachezza, guidava ad eccessiva velocità un veicolo in cattive condizioni da un punto di vista tecnico e che aveva effettuato, al momento del sinistro, una manovra di sorpasso pericolosa. La tutrice ha informato la compagnia assicurativa del responsabile, invitandola a corrispondere gli indennizzi previsti, tra i quali nel diritto lettone figura anche quello dovuto a titolo di danni morali163. La

compagnia assicuratrice ha corrisposto un indennizzo praticamente irrisorio: LVL 200 a fronte delle LVL 200.000, in cui era stato quantificato il danno. La tutrice ha proposto un ricorso, al fine di veder riconosciuto l'ammontare maggiore.

162 Corte di Giustizia, 24 ottobre 2013, causa C-277/12.

163 Art. 19 della legge lettone relativa all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei proprietari di autoveicoli (OCTA), rubricato “danni alle persone”.

Essendo stati respinti sia il ricorso, sia l'impugnazione proposta dalla tutrice, questa è ricorsa in Cassazione, sostenendo che uno Stato membro non possa fissare dei massimali minimi inferiori a quelli previsti dalla normativa dell'Unione e, pertanto, chiedeva l'annullamento della sentenza d'appello e il rinvio a tale giudice per un nuovo esame.

Il giudice del rinvio rileva che l’articolo 1 della seconda direttiva fissa un importo di garanzia obbligatorio per i danni alle persone e i danni alle cose, ma non prende in considerazione direttamente i danni morali causati alle persone. Inoltre, ritiene che la prima e la seconda direttiva non siano dirette ad armonizzare i regimi di responsabilità civile degli Stati membri, per cui questi rimarrebbero liberi di determinare il regime applicabile agli incidenti stradali. Se ne potrebbe dedurre che le direttive interessate non riguardino l’importo del risarcimento dei danni morali causati alle persone. Tuttavia, il giudice ritiene possibile affermare che le predette direttive ostino a normative degli Stati membri che fissino un limite massimo a un regime di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Infatti, la finalità di tale assicurazione sarebbe di risarcire, almeno parzialmente, a favore delle vittime di incidenti stradali, i danni che possono essere valutati in modo oggettivo, segnatamente i danni causati alle cose e alle persone, compresi i danni morali. Inoltre, vieterebbero sia di rifiutare o di limitare in modo sproporzionato il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di incidenti stradali, sia di prevedere importi minimi

di garanzia inferiori a quelli fissati dal legislatore comunitario. Alla luce di queste considerazioni, propone un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, chiedendo se il risarcimento obbligatorio del danno alle persone previsto dalle direttive comunitarie includa anche il danno morale e, in caso di risposta affermativa, se tali direttive ostino ad una legislazione nazionale, come quella Lettone, che limita l'importo massimo del risarcimento ad un livello significativamente inferiore ai massimali minimi stabiliti da dette direttive.

Sin dalla prima direttiva in materia, il legislatore ha imposto agli Stati membri di garantire che la responsabilità civile, risultante dalla circolazione di autoveicoli che stazionano abitualmente sul loro territorio, sia coperta da un'assicurazione, precisando i tipi di danni e i terzi vittime che questa assicurazione deve coprire. Tuttavia, precisa la Corte, l'obbligo di copertura assicurativa è distinto dalla portata del risarcimento a titolo di responsabilità civile dell'assicurato: il primo è definito e garantito dalla normativa dell'Unione, la seconda è sostanzialmente rimessa al diritto statale, che deve disciplinare il settore nel rispetto del diritto dell'Unione e non può privare le direttive del loro effetto utile164. Se il legislatore nazionale

prevedesse per ciascuna categoria di danno massimali di garanzia inferiori a quelli previsti dalle direttive, queste sarebbero private del loro effetto utile. Pertanto, i massimali da queste previsti si applicano a qualunque tipologia di danno risarcibile, senza

possibilità di deroghe in peius da parte del legislatore165.

Al fine di eliminare le disparità esistenti nelle normative nazionali circa la portata dell'obbligo di assicurazione, a partire dalla seconda direttiva il legislatore ha imposto, in materia di responsabilità civile, la copertura obbligatoria dei danni alle cose e dei danni alle persone. Pertanto, gli Stati membri sono obbligati a garantire che la responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, applicabile secondo il loro diritto nazionale, sia coperta da un’assicurazione conforme alle disposizioni delle direttive comunitarie. Conseguentemente, la loro libertà di determinare i danni coperti dall'assicurazione è limitata, in quanto queste direttive hanno reso obbligatoria la copertura, tra gli altri, dei danni alle persone.

Per interpretare la nozione di “danni alle persone” la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza costante166, al fine di

sottolineare come le disposizioni del diritto dell’Unione debbano essere interpretate e applicate in modo uniforme alla luce delle versioni vigenti in tutte le lingue dell’Unione. In caso di difformità tra le diverse versioni linguistiche di un testo di diritto dell’Unione, prosegue la Corte, la disposizione dev’essere interpretata in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte.

Posto che le varie versioni linguistiche della seconda direttiva utilizzano sia la nozione di “danno alla persona”, sia

165 Punti 51-54.

quella di “pregiudizio immateriale”, e che tali nozioni si aggiungono a quella di danno alle cose, occorre concludere che rientra nella nozione di “danno alla persona” qualsiasi danno derivante da una lesione all'integrità della persona, comprese le sofferenze fisiche e psicologiche, nei limiti in cui il suo risarcimento sia previsto a titolo di responsabilità civile dell'assicurato nel diritto statale applicabile alla controversia167.

Detta tutela deve essere assicurata ad ogni persona che ha diritto, ai sensi della normativa nazionale, al risarcimento dei danni causati da autoveicoli, compresi i familiari del danneggiato diretto, a motivo dei danni immateriali da questi subiti.

La sentenza appena analizzata rappresenta senza dubbio un'estensione importante delle fattispecie risarcibili e consente di ampliare in maniera significativa la tutela della parte lesa da un sinistro, anche nelle ipotesi in cui questa non sia danneggiata direttamente. Tuttavia, non si può fare a meno di notare come questo ampliamento di tutela sia subordinato al fatto che tale tipologia di danni sia prevista dal diritto statale applicabile alla controversia e, in tal modo, finiscano per persistere ingiustificate differenze di trattamento tra cittadini comunitari. In contraddizione, per altro, con i considerando delle direttive R.C.Auto, in cui si esprime la volontà che le vittime degli incidenti stradali beneficino di trattamenti comparabili.

4. (Segue): La tutela della parte debole nella giurisprudenza in

materia di competenza giurisdizionale

Nell'ambito della competenza giurisdizionale, la parte debole può essere sia l'assicurato, sia la vittima dell'incidente stradale. Come abbiamo visto nel capitolo precedente, la tecnica di protezione adottata dal legislatore consiste nell'offrire alla parte tutelata una molteplicità di opzioni quando è lei ad agire in giudizio e, allo stesso tempo, limitare al solo foro dello Stato in cui è domiciliata la possibilità di convenirla in giudizio. Alla parte lesa, in particolare, è riconosciuta la facoltà di esercitare l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore del responsabile nello Stato in cui è domiciliata.

Un significativo incremento nella tutela della vittima si realizzerebbe qualora le si consentisse di poter esercitare l'azione diretta anche nei confronti del mandatario per la liquidazione dei sinistri168. Questi, è opportuno precisarlo, deve essere nominato

dalle imprese assicuratrici in ogni Stato membro diverso da quello in cui hanno ricevuto l’autorizzazione amministrativa ed ha la funzione di liquidare, in via stragiudiziale, il danno conseguente ad un incidente stradale. Ammettere la possibilità di convenirlo in giudizio, in luogo dell'impresa di assicurazione che rappresenta, consentirebbe di liberare la parte lesa degli oneri relativi alla notifica di un atto giudiziario all'estero169.

168 Introdotto dall'art.4 della direttiva 2000/26/CE cit. (quarta direttiva R.C.Auto) 169 La disciplina è contenuta nel regolamento (CE) 1393/2007 del 13 novembre 2007,

relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”).

Sulla possibilità di esercitare l'azione diretta nei confronti del mandatario, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione italiana170, statuendo che il mandatario per la

liquidazione dei sinistri è un mandatario ex lege dell'assicuratore