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Capitolo III - Corporate governance delle banche , aspetti

3 Le Disposizioni di vigilanza in materia di

3.5 La composizione degli organi sociali

Le disposizioni appaiono preoccuparsi prevalentemente di due aspetti: il sovraffollamento dell’organo di gestione e dall’altro dei requisiti qualitativi195

dei membri degli organi di gestione e di controllo delle banche.

Per quanto attiene il primo aspetto, ancora una volta, il più volte richiamato principio di propo rzionalità dovrebbe ispirare la scelta relativa al numero di componenti dell’organo che svolge funzioni di gestione nelle banche. Con riferimento alla realtà nazionale si segnala che l’Italia ha ottenuto il primato per numero di amministratori in uno studi o fatto sulle prime 100 banche del mondo di cui 7 italiane (vedi tabella che segue)196.

195

Parti col are ril evanz a è att ribuita, conformement e all ’evol uzione in mat eri a (cfr. l a Wal ker Revi ew di cui al Capitolo V e i Principl es of Enhancing Cor por at e Governance di cui al C apitolo IV), al requis ito di indipenz a: es ponenti indipendenti devono ess er e pres enti nell a compagine dell’organo con funzioni di supervisione strategica al fine di prom uovere il dibatt ito tra i consi gl ieri e in particol are con i consi gli eri con incarichi esecutivi.

196

La t abell a riel aborata dall a tabel la 9.4 di R . Tra yl er, A sur ve y of corporat e governance in banki ng: characteristi cs of t he top 100 worl d banks, p. 193, in B. E. Gup, Corporat e Governance in Banking, a gl obal perspecti ve, Elgar, UK/US A, 2007.

Paese / Area Med i a Au s Ca n EU F R IT JA P SudE st Asia UK US A Banche 100 5 6 32 5 7 8 8 8 26 A mmi ni st rat ori 14,6 10, 6 16, 8 17 18 19, 6 9 12,3 15, 5 15 Ri uni oni 10,2 10, 6 12, 8 10, 1 7, 6 16, 2 - 9,2 11, 2 8,7

Emerge dunque chiaramente la tendenza nazionale ad una composizione pletorica dei consigli di amministrazione: l’Italia (nel 2007) era il primo paese per numero di componenti dell’organo amministrativo. Le Disposizioni in tal senso ribadiscono innanzitutto che la compo sizione degli organi sociali ha importanza centrale per l’efficace assolvimento dei compiti loro affidati 197 dalla legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo statuto (si badi in ultima posizione) e, in secondo luogo, che «il numero dei componenti degli organi sociali deve essere adeguato alle dimensioni e alla complessità dell’assetto organizzativo della

197

Anche i Pr incipl es for enhancing corporate governance pubblicati dal Comi tat o di Bas ilea nel l’ottobre del 2010 (cfr. ultimo paragrafo del pres ent e C apitol o III) e D. Walker nello s critto commissi onato dal Governo brit anni co, m egli o i llust rato nel V C apitolo del present e lavoro, A r eview of corporat e governance i n UK banks and other financial i ndustry entit ies. Final Recommendati ons , 26 novembre 2009, (www.hm -treasur y.gov.uk) insistono ent rambe sulla cent ralit à della strutturazione dell’organo con funzioni di gestione e controllo e sul fatto che non si debba eccedere nel numero dei componenti .

banca al fine di presidiare efficacemente l’intera operatività aziendale, per quanto concerne la gestione e i controlli». E ancora «la composizione degli organi non deve risultare pletorica: una compagine eccessivamente numerosa può ridurre l’incentivo di ciascun componente ad attivarsi per lo svolgimento dei propri compiti e può ostacolare la funzionalità dell’organo stesso». 198

Se dunque la

regolamentazione è alla ricerca di incentivi, vedi anche l’attenzione riversata sui sistemi di remunerazione, per gli amministratori, l’affollamento dell’organo di gestione non solo può comportare inefficienze, difficoltà nella suddivisione dei compiti e delle relative d eleghe199 ma può rappresentare anche un vero e proprio disincentivo al costante e attento

198

Studi comport am entali hanno di most rato si a a livello t eori co -sci enti fi co si a em pi rico che cons i gli di am minis trazione con m eno com ponenti operano più effi cacem ente di quelli con m olti com ponenti , att est andosi il num ero di com ponenti i deal e a 12. C fr. P . Turquet: Threats to Identit y in t he Large Group. In: Kreeger, I., The Large Group, Karnac Books, 1994. In consi gli di ammi nist razione t roppo numerosi si producono dinamiche cd. di “groupthinking” secondo le quali non vi è da part e di ogni c om ponent e piena att enz ione all e propri e compet enze quanto piuttost o una tendenz a a s egui re gl i alt ri con una evidente riduzione dell’attività di verifica e monitoraggio. Ciò è dovuto anche al fatt o che quando il num ero dei componenti superi i 12 divent a as s ai pi ù compl ess o mantenere rel azioni soci ali stabili con tutti i m embri. Cfr. I. L. Janis, Vict ims of gr oupthinking , Houghon Mi fflin Compan y, Bost on, 1972.

199

Il t em a è stato am piam ent e affrontat o in sede di riform a delle soci et à di capit ali. Cfr. per es emp io A. De Ni cola, Commenti all ’art . 2381 c.c. , in “C omm ent ario dell a ri form a dell e soci et à”, diret to da P. Marchetti, L.A. Bi anchi, F. Ghezzi, M. Notari, p.99 -130, Giuffrè, in cui chi aram ent e si indica che Una eccesiva fl essibili tà nella definizione dei co m piti porta ad una opacità dell a cd. accountabilit y (individuazi one del soggett o responsabile al fine di verificarne l’operato) e dunque delle linee di attribuzione di responsabilità.

svolgimento dei compiti di gestione in capo a ciascun amministratore e un elemento di deresponsabilizzazione. Di seguito una tabella che pone a confronto il numero di componenti dell’organo con funzioni di gestione delle prime tre banche per totale attivo nel 2009 in Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito e USA.200

Banca Paese Totale

attivo 2009 ($ mld) amministratori BNP Paribas Francia 2965 17 Credit Agricole Group Francia 2441 21

Groupe BPCE Francia 1482 5

RBS GB 2750 11

HSBC Holdings GB 2365 17

Barclays GB 2235 13

Deutsche Bank Germania 2162 7

200

Il numero di ammi nistrat ori è st ato raccolto sui siti int ernet di ognuna dell e banche cit at e nel dicembre 2010 e i l tot al e attivo di ogni banca è stat o ri preso da The Banker Databas e, una pubbli cazione del Financi al Tim es Group (www.thebankerdat abase.com ).

Commerzbank Germania 1216 10 Landesbank

Baden-Wurttemberg

Germania 602 7

Unicredit Italia 1338 23

Intesa Sanpaolo Italia 914 9

Banca Monte dei Paschi di Siena

Italia 329 12

Banco Santander Spagna 1600 20

BBVA Spagna 783 12

Caja de Ahorros y Pen de Barcelona-la Caixa

Spagna 397 21

BofA Corp. USA 2223 13

JPMorgan Chase & Co

USA 2032 11

Citigroup USA 1857 15

Nella tabella che segue si riportano i risultati di una semplice elaborazione statistica consistente nel considerare i valori medi per ogni Paese delle sopracitate banche in modo da calcolare il numero di amministratori per unità di attivo

(ovvero quanti amministratori in media ogni banca ha, in ciascun paese, per migliaia di miliardi di dollari di attivo).

Paese Totale attivo 2009 ($000 mld) amministrator i amministratori/ attivo Spagna 0,93 18 19 Italia 0,86 15 17 USA 2,04 13 6 Francia 2,30 14 6 Germani a 1,33 8 6 GB 2,45 14 6

A ben vedere dunque le preoccupazioni della Banca d’Italia rispetto alla composizione pletorica dei consigli di amministrazione delle banche italiane rispondono ad una situazione in cui se una banca italiana avesse lo stesso attivo una banca americana avrebbe un numero di componenti del consiglio di amministrazione (diciassette) di quasi tre volte superiore a quello della banca americana (sei).

Le Disposizioni, nonostante il tenore letterale possa creare qualche incertezza, non aggiungono nuovi requisiti rispetto a quelli previsti dal D.M. emanato ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 del TUB: le Note di Chiarimento espressamente indicano infa tti che «sono da considerarsi vincolanti esclusivamente i requisiti stabiliti ai sensi dell’art. 26 TUB». Il valore delle indicazioni in proposito dettate dalle Disposizioni, stando a quanto si legge nella nota di chiarimenti è invece quello di parametri p er il processo di autovalutazione, nel continuo, da parte degli organi aziendali relativamente alle esigenze di professionalità, da intendersi non solo come competenza in uno specifico settore ma come tipologia e varietà di competenze ed esperienza, necess arie per il perseguimento delle strategie e rispondenti al contesto in cui opera la banca. 201 Nulla vieta dunque che siano le banche stesse nell’ambito di tale processo di autovalutazione ad inserire nei propri statuti specificazioni e ampliamenti202 relativamente a detti requisiti.203

201

Vedi punt o 5, risposta 1, dell a Not a di Chiarim enti del 19 febbrai o 2009 della Banca d’Italia.

202

L’increm ent o dell a qual ifi cazione professi onal e degli organi di governo dell e banche è da t em po auspicato dall a dott rina, vedi in parti col are C . Bres ci a Morra, Gli amminis trat ori di banche nell a disciplina di vigil anza , AGE, Anal isi Giuridi ca dell ’Economia, n. 1/2004, p. 111.

203

L’art 2387 c.c. st abili sce che gli st atuti possono s ubordinare l’assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requis iti di onorabilit à, professi onal ità ed i ndi pendenza, con decadenza dello st es so in caso di perdit a dei requisiti così disposti .

Chiarita la valenza delle Disposizioni a tal riguardo, di seguito una breve disamina delle linee applicative dalle stesse dettate in merito ai requisiti di professionalità, indipendenza204 e a quello cd. di disponibilità e alla nozio ne di esecutività. Per quanto attiene ai requisiti le linee applicative oltre alla professionalità richiamano la necessità che gli esponenti abbiano anche la disponibilità di tempo205 (da leggersi anche in combinato disposto con lo sfavore per il cumulo di cariche 206 ) necessaria per svolgere i compiti affidati. Le Disposizioni richiedono poi rispetto alla normativa codicistica e a quella prevista per le società quotate 207 un ulteriore sforzo proprio con riferimento al

204

Cfr. P. Ferro - Luzzi, Onorabilità, pr ofessionalità ed indi pendenza degli esponenti nell’esercizio dell’impresa bancaria nel sistema duali stico, in “Sist ema dualist ico e governance bancari a” , a cura di P. Abbades sa e F. C es arini , Tori no, Gi appi chelli , 2009.p.145 -156.

205

Propri o in tem a di disponibilit à di t empo la prim a raccom andazione dell a A r eview of cor porate governance i n UK banks and other financial i ndustr y entit ies. Final Recommendati o ns , 26 novembre 2009, (www.hm -treasur y.gov.uk) ri guarda l o st abil ire al momento della nomina dei componenti dell’organo con funzioni di gestione e controllo il tempo minimo che dovrà essere dedicat o per l e riunioni del rel ativo organo.

206

Già anni fa P. Marchetti e L. Bianchi , Composizi one e funzi onamento del consiglio di ammi nistrazione dell e banche , in Il governo del le banche in It ali a, Fondazi one Ros elli , quarto rapporto, Roma, 1999, p. 302 avevano sottoli n eat o la neces sità di un i ntervent o regol am ent are in tem a di cumul i di cari che per gli amminist rat ori.

207

L’art. 148 -bi s del Tes to Uni co sull a Finanz a st abilis ce che con regol am ent o del la CONS OB sono stabiliti l imiti al cum ulo degli incarichi di ammi nis traz i one e controllo che i componenti degl i organi di controllo di soci età it ali ane con azioni quot at e nei m ercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea, e società emitt ent i st rum enti finanzi ari di ffusi tra il pubbli co i n misura ril evant e possono assumere presso tutt e le soci et à di cui al libro V, Titolo V, capi V (S.p.A.), V I (S.a.p.A), e V II (S.r.l.) del codice ci vile,

cumulo di incarichi: le banche debbono non so lo accertare e valutare in occasione della nomina degli esponenti aziendali eventuali incarichi di analoga natura ma inserire specifiche previsioni a tal riguardo negli statuti o nei regolamenti interni. In merito alla questione del cumulo degli incarichi si è anche espressa in termini severi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: ―[il] cumulo di incarichi appare di rilievo nell’analisi dei potenziali effetti restrittivi della concorrenza in considerazione del fatto che i soggetti aventi tali incarichi non possono, agendo nell’interesse degli azionisti dai quali hanno ricevuto i diversi mandati, non tener conto dell’intero set informativo a loro disposizione nel momento in cui operano nei vari organi di gestione e controllo. Alternativamente, ed in contraddizione con quanto sopra affermato, si dovrebbe presumere che tali soggetti agiscano volontariamente in maniera sub -ottimale per gli azionisti che rappresentano. La situazione appena descritta dà quindi la ragionevole certezza agli azionisti di entrambe che egli, agendo correttamente nell’interesse di cui sono portatori: (i) opererà perseguendo l’obiettivo di massimizzare i profitti di ogni banca, ma godendo di un e aggi unge che l a Consob st abilis ce tali limiti avendo ri guardo all’onerosità e alla complessità di ciascun incarico, a nche in rapporto all a dimensione del la s ocietà, al num ero e all a dim ens ione delle imprese incluse nel consolidamento nonché all’estensione e all’articolazione della struttura. La materia è stata poi oggetto di un apposit o regol am ento Consob, cfr. l e modi fi che apportat e al Regolam ento Consob n. 11971 (il c.d. regolam ento Emittenti), introdott e nel gi ugno 2007.

insieme informativo, legittimamente acquisito nei vari ruoli assunti, che attenua q uel margine di incertezza tipico dell’agire tra concorrenti; (ii) individuerà le soluzioni che evitino di avvantaggiare una banca penalizzando l’altra.‖208

Il fenomeno secondo le indagini condotte dall’Autorità Antitrust ha dimensioni significative, come indicato nella tabella che segue (fonte: La corporate governance di banche e compagnie di assicurazioni).209

Gruppi/i mpres e ch e presentano n ei p ropri organi d i govern ance più di 10 soggetti con cu muli di incarichi in con corren ti.

208

C8277 Banche P opolari Unit e/ Banca Lo mbarda e Pi em ont es e.

209

Ampi o spazio è dedicato all’argom ento i n t al e i ndagi ne conosciti va per l a ril evanza degl i int erl ocki ng directorates a fi ni ant itrust. La tabell a qui ri portata insi eme ad alt ri int eressant i dati si torva a pagina 87.

Per quanto infine attiene il delicato requisito dell’indipendenza 210

, definito «un nuovo mito collegato al mito del conflitto di interessi»211, la nota di chiarimenti si è arrestata nell’indicare, agli operatori che chiedevano maggiori ragguagli, che sino all’adozione del regolamento del Ministro dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 26 TUB, le banche 212 sono tenute ad indicare nel proprio statuto la definizione di indipendenza che intendono applicare, mutuandola eventualmente dalla definizione contenuta nel codice di autodisciplina, nonché il numero di componenti ai quali essa debba essere riferita 213. Ai sensi dei codice di

210

La necessit à di favori re l ’indipendenza degli organi amministrativi rispett o all a propri et à dell a banca era st at a oggett o di at tenzione già prim a del la ri form a del di ritt o soci et ario. Cfr. in parti colare C. Bresci a M orra e U. Morera, L ’i mpr esa bancaria. L’organizz azione e il Contratto, Rom a – Napoli , pp. 24 -26, 2006; C. Br es cia Morra, Gli amminist ratori di banche nel la disci pli na di vigil anza , in “A.G.E.”, 2004, Vol.1, p.101 e ss.

211

P. Ferro- Luzzi, Onorabi lità, prof es sionalità ed indipendenz a degli esponenti nell’esercizio dell’impresa bancaria nel sistema dualistico , in “Sistema dualistico e governance bancaria”, a cura di P. Abbadessa e F. Cesarini, Torino, Giappichelli, 2009.p.151 in cui l’Autore continua indicando che data l a ril evanza e i ri fl essi operat ivi è un tem a che «m erit erebbe un convegnett o a s é » e suggeris ce al lo s tesso tempo una nozione in positivo di indi pendenz a ba s at a sul val ore di reput azione proprio del soggetto che deve ess ere superiore al valore dell’incarico e fondato su una onorata carriera.

212

Ferme rest ando l e altre dis posizi oni di l egge appli cabili i n mat eria di requisit i di indipendenza.

213

Si rim anda a M . Perassi , Consigli er i indi pendenti e di mi nor anza , in “A.G.E.2/2007, Banche e sistema dualistico, forme, funzioni, finzioni”, che sottolinea il ruolo centrale che i membri indipendenti possono rivestire al fine di assicurare l’efficacia dei controlli interni, presidio indi spensabile per il ri spetto delle regole di sana e prudent e gest ione e offre un i nteressant e analisi dell e norm e st atutari e di al cune dell e princi pal i banche it ali ane con specifico ri feri mento ai membri

autodisciplina sono indipendenti gli a mministratori che «non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio». Gli statuti delle maggiori banche italiane (Intesa SanPaolo, UniCredit e MPS) fanno esplicito riferimento alla definizione di “indipendenza” offerta dal codice di autodisciplina214 delle società quotate rinunciando alla facoltà di proporre una “propria” definizione215

tagliata sulla realtà dell’impresa bancaria.

indipendenti e da cui em erge l a val enz a di tali norm e a porsi com e bas e per un apporto cost ruttivo di tali m embri .

214

Il requi sito di indipendenz a è definito dal Codice di autodis cipli na em anato nel 2006 a cura di Borsa It ali ana S.p.A. indi ca che s ono indipendenti gli am minist ratori «che non int rattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l’emittente o con soggetti legati all’emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l’autonomia di giudizio.». Si noti l’unico aggiornamento dall a s ua em anazione è de l 3 m arzo 2010 e relati vo s ol am ent e ai sistemi di rem uneraz ione e dei diri genti con res ponsabilit à s t rat egiche –art. 7, dunque nonostante la crisi Borsa Italiana non ha ritenuto di dover aggiornare uno dei pri nci pali st rumenti relativi all a corporat e gover nance dell e soci et à quot at e. C iò è da confront arsi con l’emanazione da parte della Banca d’Italia non solo delle Disposizioni di vi gil anz a i n m at eria di governamento soci et ari o m a anche con l e recenti Nuove dis posizioni di vi gil anz a prudenzi al e che pure coi nvol gono i si stem i di governance a conferm a dell a peculiarit à ch e il governam ento societ ari o delle banche presenta anche ris petto all e alt re soci et à quot at e.

215

Cfr. l’art. 20, co. 3, dell o statuto di Uni credit, l’art. 22.1 dello stat uto di Int esa S anPaolo e l ’art . 15. co. 1. ali nea 1.1 dell o s tatut o di MPS.