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Capitolo III - Corporate governance delle banche , aspetti

3 Le Disposizioni di vigilanza in materia di

3.1 Il criterio di proporzionalità

L’Autorità pone particolare accento sul criterio di proporzionalità 151 che deve ispirare gli operatori nell’applicazione delle Disposizioni, e questo giustifica anche la scelta della tecnica legislativa adottata: in sede applicativa i singoli operatori dovranno motivare le scelte di governo societario in funzione delle caratteristiche dimensionali, organizzative ed operative dell’azienda. L’Autorità mira infatti non a limitare la discrezionalità nella scelta delle diverse opzioni di governo societario ma a promuovere scelte

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R. Costi, F. Vell a, Banche, governo soci etari o e funz i oni di vigil anz a, cit ., p. 24.

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Tale crit eri o è gi à ri chi am ato dal C omit ato di Basil ea nei Pr i nci ples for Enhancing Corporat e Governance del 2006 e ribadit o i n quelli pubblicati nell’ottobre del 2010 in cui si legge al punto 8 dell’Introduzione p. 12: «The im plementation of the principles set forth i n this docum ent should be proporti onate t o the siz e, complexit y, struct ure, economi c si gni fi cance and risk profi le of the bank ».

coerenti con un’articolazione delle funzioni di governo che garantiscano la sana e prudente ges tione.

Nella nota di chiarimenti pubblicata in data 19 febbraio 2009, una intera sezione è dedicata proprio alla specificazione di tale criterio: l’Autorità risponde così alla richiesta di chiarire quali siano gli indici di complessità da un punto di vista dimensionale, operativo e organizzativo in modo da agevolare l’applicazione delle Disposizioni in conformità a quanto dalla stessa auspicato e dunque con rigorosa attenzione al criteri o di proporzionalità. Tra gli indici individuati nella Nota di chiarimenti si ha riguardo non solo a elementi economici quale la dimensione degli attivi e il tipo di operatività152, ma anche e soprattutto ad altri elementi, attinenti soprattutto alla struttura, quali: la struttura proprietaria 153 , la eventuale quotazione su mercati regolamentati 154 , la eventuale

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Si suggeri sce ad esempio che banche operanti nei s ettori di gestione del risparmio o dell a negozi azione per conto propri o o in conto terzi potrebbero proprio a causa dell’attività svolta configurare ipotesi di com plessit à operativa/organizz ativa

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Il cont rol lo tot alit ario da parte di un int erm ediario est ero potrebbe, in t alune ci rcost anz e, confi gurare condi zioni di limit at a complessit à operativa/ organizzati va m ent re strutture propri et arie caratt erizz ate dall a pres enza di ril evanti int eres si di mi noranz a pot rebbero richi edere l’adozione di assetti di governance complessi dal punto di vista operativo/ organizzat ivo.

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La quot azione, avut o present e il vaglio esercit ato dagli i nvestitori e anche dall a aut orit à di vi gi lanza del set t ore, appare el em ento utile ad indurre all’adozione di assetti di governance tali da configurare condizioni di comp l essità operativa/organizzativa

appartenenza ad un gruppo bancario 155 o ad un network operativo156.

Le Disposizioni si articolano dunque, coerentemente con gli obiettivi di regolamentazione innanzi illustrati, in cinque sezioni dedicate rispettivamente a: (i) sistemi di amministrazione e controllo e progetto di governo societario; (ii) compiti e poteri degli organi sociali; (iii) composizione degli organi sociali; (iv) meccanismi di remunera zione e incentivazione; (v) flussi informativi. La crisi era già in atto ma non si intese dedicare un intera sezione ai controlli interni e alla individuazione e gestione dei rischi, materie richiamate nella premessa delle Disposizioni con l’indicazione ch e sono oggetto di un più ampio sistema normativo che viene solo integrato dalle disposizioni. Si intende di seguito offrire un commento relativamente ad alcuni di quelli che sembrano gli aspetti di maggior rilievo , anche alla luce delle recenti evoluzioni, ed in particolare non si ripercorrerà , se non assai

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Le banche facenti part e di gruppi (tipi cam ent e operati ve in com parti finanzi ari t radizionali e che ri corrono ai servizi offert i dall a capogruppo o da alt re componenti il gruppo) potrebbero ess ere caratt erizzat e da un limit at o grado di com plessit à operativa/ organizzati va.

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L’utilizzo di servi zi e infrast rut ture offerte da organi smi di categoria pot rebbe confi gurare condizi oni di limit at a complessit à operativa/ organizzati va. Si pensi al caso l e banche di credit o cooperativo non s ono tenut e all a predisposizione del progetto di governo soci etario qualora adot tino lo st at uto tipo predispost o dall’associazione di categoria, vagliato dalla Banca d’Italia (Sezione 1, Linee Appli cat ive, l ett era f) dell e Disposizioni di vi gilanz a in mat eri a di organizzazione e governo soci et ari o dell e banche).

brevemente, la ricca disquisizione dottrinaria157 in merito alla scelte delle Disposizioni relativamente ad alcune deroghe alle disposizioni codicistiche in tema di modello dualistico, anche perché, diversamente dalle attese del momento, tale modello non ha poi riscosso il grande successo che ci si atten deva158. In merito giova ricordare che oggi tra le maggiori159 banche italiane il modello dualistico 160 è adottato unicamente da Intesa Sanpaolo (identificata come banca maggiore) mentre tra le grandi 161 banche italiane tale modello è adottato da

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Cfr. per tutti M . Cera e G. P esti , a cura di, Banche e Sist ema Duali sti co, Forme, funzi oni, finzioni , in “Analisi Giuridica dell’Economia”, 2/2007, Bologna, Il Mulino, e P. Abbadessa e F. Ces ari ni, a cura di, Sist ema duali sti co e gover nance bancaria , Torino, Giappi chelli , 2009 e Sist ema dualisti co e gover nance bancari a , a cura di P. Abbadess a e F. Ces ari ni, Torino, Gi appichel li, 2009.

158

Al cuni autori autorevoli, i n parti colare R. Lener, The ne w rules on the corporat e governance of banks issued b y the Bank of It al y and the Milan Stock Exchange, in Journal of International Banki ng Law and Regulation, 2008, si attendevano l’adozione del modello dualistico anche da parte di UniC redit ed è anche nec ess ario ricordare che Medi obanca, dopo averl o adott ato l o ha rapidament e l as ci ato.

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Si uti lizza la definizione di m aggiori banche cont enut a nel glossario allegato alla Relazione Annuale al 2009 della Banca d’Italia che el enca come m egli o des critto nel pr im o capitol o del pres ent e lavoro t ra l e m aggiori banche resident i in It alia l e s eguenti (aggi ornate a s eguito degli accadim ent i occorsi tra il 2009 ed i l 2010): Int es a Sanpaolo S .p.A., UniC redit S .p.A., Banca MPS S.p.A. e Cass a Deposit i e P restiti.

160

V. C arri ell o, Il si st em a duali sti co. Vincoli tipologici e aut onomia stat utari a (Mil ano Gi uffré, 2007), p.34.

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Ricordiam o che s econdo l a definizi one di grandi banche offert a dal Glossario allegato alla Relazione Annuale della Banca d’Italia per il 2009 per gran di banche com e già indi cato nel prim o capi tolo del present e l avoro debbono int endersi: Banco di Si cil ia spa; Dexi a Crediop spa; Unione di Banche It ali ane soci et à cooperativa per azi oni; Banca Im i spa; Banca Infrast rut ture, Innovazione e S viluppo spa; Banca Antonvenet a spa; Banca Popol are di Lodi spa e Banco Popol are

Unione di Banche Italiane S.c.p.A. (UBI Banca), Banco Popolare Società Cooperativa (nato dalla fusione di Banca Popolare di Lodi S.p.A. e Banco Popolare di Verona – S. Geminiano e S. Prospero S.p.A.).162