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La natura dei rischi assunti dalle banche nell’esercizio della loro attività è in larga parte finanziaria, ovvero come innanzi esplicitato opaca, complessa, mutevole e, in determinati casi, imprevedibile in quanto legata ad un alto numero di fattori non ultimo quello delle fluttuazioni del mercato su cui le banche , da un lato, collocano i propri ti toli e le proprie obbligazioni e, dall’altra, investono parte dei loro fondi. Il rischio è parte integrante dell’attività bancaria, sia per quanto concerne la tradizionale attività di concessione di mutui sia per quanto attiene l’operatività delle banche c ome intermediari nei mercati regolamentati.

Da un lato infatti i contratti di mutuo che si vedono nella prassi sono sempre più orientati a proteggere le banche dal rischio di insolvenza del prenditore sia attraverso una analisi preventiva del merito creditizio, due diligence molto approfondite e svolte sia da consulenti tecnici sia legali volte ad accertare il rispetto della normativa di settore di volta in volta applicabile al prenditore per quanto attiene le finalità del finanziamento, sia attraverso un monitoraggio costante da parte della banca dello svolgersi dell’attività del prenditore. Un caso estremo in tal senso è rappresentato dalla tecnica di finanziamento, oggi molto utilizzata nel settore delle energie rinnovabili e detta di project financing, in cui le banche operano tipicamente come “consulenti di azienda” redigendo un piano economico finanziario relativo all’andamento della

società finanziata per tutto il periodo del finanziamento compreso il periodo necessario all’integrale rimborso dello stesso (cosiddetto “caso base”) .98 Si prevede una cosiddetta cascata di pagamenti che imbriglia la società finanziata relativamente alla disposizione di ogni somma di denaro e tipicamente la società potrà intrattenere conti correnti unicamente con la banca finanziatrice, il cui saldo sarà dato in pegno alla banca come garanzia del rimborso del finanziamento accordato . Dall’altro lato e ancora più evidentemente, le operazioni di cartolarizzazione e di collocamento di titoli obbligazionari da parte delle banche può essere (come è stato solo per citare un esempio) un modo di mascherare e trasferire il rischio di insolvenza su altri soggetti.99

Una peculiarità dell’impresa bancaria è poi la maggiore propensione al rischio, oggetto di analisi raffinata da parte di

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Sull e oper azioni di fi nanziam ento secondo l a t ecni ca del proj ect financing s i veda F. Montani, Project Financing, Inquadram enti Contratt uali e Profil i Appli cativi , J ovene 2009. In t ali operazioni il ris chi o assunto dall a banca vi ene li mitat o non solo dalla ri chies ta di un pacchetto di garanzie part icolarm ente am pio ma proprio dalla nat ura del finanzi am ent o st esso in cui è l a banca, insieme all a s ociet à di progetto, a realizzare il “caso base” e i piani finanziari della soci et à.

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Propri o sui ris chi derivanti dall e ca rtol arizzaizoni è recentissimamente intervenuto un provvedimento delle Banca d’Italia (le Nuove disposiz ioni di vi gil anza prudenzial e per le banche Circol are n. 263 del 27 di cembre 2006 – 6° aggiornam ent o del 27 dicembre 2010) che dispone t ecni che di att en uazi one del rischio di credito e cartol arizzazione.

studiosi anglosassoni100. Il moral hazard trova la sua radice anche in generale nel fatto che le banche siano soggetti vigilati e in particolare nell’affidamento degli amministratori e degli azionisti nei requisiti di capitale richiesti dalle autorità di vigilanza come sistemi che ne garantiscono l’infallibilità, nei sistemi di garanzia dei depositi, nonché nell’intervento in caso di crisi dello Stato (il cd. lender of last resort). Così gli amministratori , per massimizzare i profitti anche nel breve periodo e mantenere l’impegno preso con gli azionisti, sono più propensi a far assumere alla società rischi maggiori potendo sempre contare (o almeno così credevano prima della recente crisi finanziaria globale) su

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Precursore in tal e ambito è proprio E. Fam a che con un arti colo del 1980 ben chiariva l’origine della maggiore propensione al rischio nelle banche. Partendo dall’assunto che «If there is a part of the t eam that has a special interest in its (the fi rm 's) viabilit y, i t is not obviously the risk bearers», l’Autore evidenziava che il capitale è più mobil e degli ammini stratori nell e banche e che coloro che investono in azioni di banche hanno verso l e soci età i n cui invest ono una attenzione minore in quanto dividono il rischio dell’investimento con l’autorità che esercita sulle stesse la vigilanza. Perciò gli azionisti delle banche hanno meno incentive a monitorare l’assunzione di rischi eccess ivi da part e dei propri ammini stratori . L’effetto di l as ci are l e scelt e in m erito all a cor porate governance dell e banche all ’autonomi a degli operat ori det ermina com e effetto quell o di porre gli az ionisti i n una posizione piutt osto uni ca: di vidono i l ris chio con il regolato re (e la coll ettività) m a non i profitti . Tal e impost azione che i n ambito nazional e si s cont ra con una posizione sem pre molto pres ent e del regol atore pone in ogni caso int eress anti spunt i di riflessione e ancora una volt a s ottoli nea com e la presenza della vi gil anza e l’applicazione del pri ncipio del too big to f ail det ermino nell e banche ulteriori e importanti peculiarità. Sull’argomento, anche per una ricca rassegna bibliografi ca, si veda P. Ci ancanelli J. A. R e yes Gonz alez, Corporat e Governance in Banking : A Concept ual Framew or k, Paper present ato alla “European Financial Management Association Conference”, Atene, 2000.

paracaduti esterni. Si ritiene inoltre che la pe culiarità dei meccanismi di incentivazione, come meglio si dirà in seguito, sia particolarmente avvertita nelle imprese bancarie rispetto alle altre imprese e che tali meccanismi possano porsi come incentivi ad una maggiore propensione al rischio in quanto riducono la prospettiva dei vertici aziendali ad una ottica di breve periodo inducendoli a scelte più rischiose capaci però di rendere di più nel lasso di tempo concesso per ottenere l’incentivo desiderato.101

2.6 Funzione assicurativa e meccanismo di garanzia