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Le comunità energetiche e la blockchain

Nel documento federalismi.it Fascicolo n. 2/2021 (pagine 186-189)

e Gaetano Zizzo

7. Le comunità energetiche e la blockchain

Il governo italiano ha di fatto anticipato l’applicazione della disciplina comunitaria in materia di comunità energetiche rinnovabili rispetto ai tempi di recepimento della Direttiva (UE) 2018/2001. L’articolo 42 bis del Decreto-Legge 162/19 (Decreto Milleproroghe) prevede per i consumatori di energia elettrica la possibilità di diventare autoconsumatori di energia rinnovabile in forma associata. L’azione è quindi collettiva, costituendo delle comunità energetiche rinnovabili e la comunità energetica rinnovabile si configura come un nuovo attore del mercato ma di tipo ‘non commerciale’. Gli aderenti ad una comunità energetica rinnovabile sono utenti che appartengono allo stesso edificio o condominio. Vi è infatti un requisito di “località” nella definizione di Comunità di energia rinnovabile. Possono quindi costituire una comunità energetica rinnovabile quegli utenti i cui punti di prelievo/immissione insistono sulla rete elettrica di bassa tensione sotto la stessa cabina di trasformazione media/bassa tensione. E’ qui il caso di rilevare che la definizione originaria di Comunità di energia rinnovabile che si trova nella Direttiva Europea descrive un modo di “organizzare” la cooperazione fra utenti finali in materia energetica attorno a specifiche proprietà di asset, specifiche modalità di esercizio della governance ed un fine esplicitamente “non commerciale”. Scopo primario delle comunità energetiche rinnovabili è infatti di generare un beneficio ambientale, economico o sociale dell’area su cui ricade piuttosto che un profitto finanziario. Il decreto incentiva l’autoconsumo di energia che proviene da impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile che può anche essere differito attraverso appositi sistemi di accumulo ovvero avvenire istantaneamente. Le infrastrutture che godono del beneficio economico sono gli impianti di produzione da fonte rinnovabile. Essi devono avere singolarmente una potenza nominale inferiore o uguale a 200 kW e devono essere entrati in esercizio dopo il 01.03.2020 ed entro i successivi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del recepimento della direttiva (UE) 2018/2001 (30 giugno 2021 come data ultima). Costituita la comunità a valle di una cabina di trasformazione dell’energia (cabina MT/bT), questa quindi comprenderà tanto gli impianti di produzione che gli impianti di utilizzazione. Come specificato dalla Delibera 04 agosto 2020 318/2020/R/eel dell’ARERA, la quantità di energia alla base del calcolo dell’incentivo è pari al minimo, in ciascuna ora, tra l’energia elettrica prodotta e immessa in rete dagli impianti a fonti rinnovabili e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali associati. Pertanto, se nella stessa ora, un impianto di produzione da fonte rinnovabile produce 100 kWh e l’autoconsumo

collettivo provvede ad un consumo di 90 kWh, la tariffa incentivante verrà applicata all’energia autoconsumata pari a 90kWh.

L’incentivo è stato fissato dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico del 15 settembre 2020. La tariffa riconosciuta per l’energia autoconsumata è equivalente, per 20 anni, a:

• 10 c€/kWh per le configurazioni di autoconsumo collettivo; • 11 c€/kWh per le comunità energetiche rinnovabili.

Come è evidente e come delineato dai vari provvedimenti regolatori in merito, il titolare del beneficio è un soggetto giuridico referente della configurazione, ovvero la comunità energetica, rappresentato dal ‘produttore referente’. Come i rapporti vengano regolati all’interno della detta comunità è ancora un problema aperto che per essere risolto deve avvalersi di letture dei consumi ovvero delle immissioni di ciascun impianto afferente alla comunità. I dati di consumo sono ‘personali’ e il singolo utente potrebbe dare il consenso al trattamento di questa informazione ai fini del calcolo del corrispettivo per il servizio prestato in ragione della partecipazione all’autoconsumo.

Il GSE, infatti, come definito dall’ARERA, eroga l’importo complessivo calcolato considerando tanto la tariffa incentivante sopra riportata, quanto i conguagli relativi ai costi evitati dalla comunità in riferimento al consumo in situ. L’autoconsumo infatti produce un costo evitato che si riferisce alle componenti tariffarie relative alla trasmissione e distribuzione ed alle perdite evitate in rete. Tali conguagli vengono attribuiti assieme alla tariffa incentivante in una unica soluzione al produttore referente che dovrà poi ribaltare tali componenti sui singoli afferenti alla comunità energetica.

L’uso del canale 220 del contatore 2G potrebbe consentire facilmente ai clienti finali di mettere assieme i dati di consumo in relazione alle finestre di produzione degli impianti consorziati in ciascuna ora e consentire di effettuare una valutazione del contributo di ciascuno che rifletta l’effettiva compartecipazione all’autoconsumo. L’evoluzione che sta caratterizzando il mondo dell’energia in termini di trasparenza e centralità dell’utente può essere supportata da una tecnologia come la blockchain. In particolare, la centralità dell’utente richiede interazione fra privati che dev’essere gestita in modo da non ledere la privacy dei partecipanti alla comunità. Infatti, nel contesto delle comunità energetiche, la

blockchain agevola l’aggregazione spontanea dei carichi e dei generatori, regola, attraverso gli smart contracts,

i rapporti tra la comunità energetica ed i singoli partecipanti, gestisce le logiche di aggregazione e di remunerazione, valida le misure da parte delle aziende dedicate e dei sistemi di misura privati. Per assicurare la privacy in tali operazioni è necessario utilizzare specifiche funzionalità delle piattaforme

20 I nuovi contatori di energia 2.0 presentano due canali di comunicazione separati. Il primo canale è diretto verso il sistema di distribuzione centrale per lo scambio di informazioni con l'operatore di sistema e i rivenditori di energia. Il secondo canale è diretto verso qualsiasi sistema locale per una gestione più intelligente dei consumi in casa.

blockchain; ad esempio, in Hyperledger Fabric, l’uso dei ‘dati privati’ e dei canali consente di definire in

modo puntuale l’ambito di visibilità delle informazioni scritte sulla blockchain. I canali costituiscono infatti delle blockchain parallele, e i ‘dati privati’ restringono ulteriormente l’accesso ad un sottoinsieme di organizzazioni presenti sul canale.

8. Conclusioni

La distribuzione dell’energia elettrica e la gestione dei dati sono due aspetti strategici a livello nazionale ed europeo che intrecciano gli obiettivi del Cybersecurity Act, un regolamento riguardante la strategia di sicurezza cibernetica europea.

L’uso della tecnologia blockchain in ambito energetico facilita la gestione dei dati, ne effettua una validazione condivisa, aggiunge trasparenza e verificabilità alle procedure di partecipazione distribuita alla regolazione della rete ed ai relativi meccanismi di remunerazione. Relativamente al concetto di sovranità dei dati e di compatibilità al GDPR, la blockchain se progettata correttamente è in grado di garantire trasparenza e controllo dei dati personali. Infatti la crittografia e la struttura decentralizzata rendono la rete blockchain molto resistente alla manomissione e la sua natura trasparente offre un chiaro accesso ai dati in linea con l’obiettivo di restituire il controllo e visibilità degli stessi. Riguardo la proprietà dei dati personali vi è la possibilità di scegliere diverse opzioni. L’utilizzo di blockchain permissioned implica la presenza di un amministratore della rete, il quale è anche il responsabile della gestione delle identità degli utenti. Nel settore energetico il ruolo di amministratore della rete è diverso a seconda dell’applicazione: nel P2P potrebbe essere il distributore in quanto responsabile del corretto funzionamento della rete di bassa e media tensione, nel V2G l’aggregatore delle colonnine di ricarica il quale “vende” capacità all’operatore di sistema, nel DR potrebbe essere il gestore della rete di trasmissione in quanto responsabile dei processi di regolazione della rete elettrica, mentre nelle comunità energetiche l’amministratore di condominio.

Soluzioni più complesse prevedono la possibilità di memorizzare i dati personali al di fuori della blockchain, iscrivendovi solo un collegamento a questi al suo interno. Quindi, la blockchain sarebbe utilizzata solo per archiviare la prova che alcuni dati esistono piuttosto che memorizzare gli stessi, consentendo la rimozione dei dati personali senza rompere la catena.

Valutata la compatibilità tra blockchain e GDPR, rimangono aperti altri aspetti normativi. Infatti, in Italia, vari progetti definiscono nuovi modelli di business e propongono miglioramenti a quelli esistenti ma per poter passare dalla fase di definizione a quella di mercato è richiesto un passaggio legislativo che estenda la recente normativa sulle comunità energetiche e sul V2G riconoscendo il ruolo delle nuove tecnologie nella gestione tecnica ed economica delle reti di distribuzione dell’energia elettrica.

Nel documento federalismi.it Fascicolo n. 2/2021 (pagine 186-189)

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