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La tecnologia blockchain e le PMI

Nel documento federalismi.it Fascicolo n. 2/2021 (pagine 36-40)

Segreteria tecnica Infratel Italia s.p.a

2. La tecnologia blockchain e le PMI

Il consolidamento della tecnologia blockchain9, ed in generale delle tecnologie fondate su registri distribuiti, ha rappresentato un importante elemento di frattura rispetto alle tecnologie del passato e la base di partenza per la creazione dell’infrastruttura tecnologica necessaria al successo della quarta rivoluzione industriale. Consentendo infatti la progressiva sostituzione dei sistemi di certificazione e di scambio, questa tecnologia permette di validare un determinato stato di fatto o un particolare scambio, fornendo al contempo garanzie di:

6 Legge 27 dicembre 2017, Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020.

7 La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal MISE che intende facilitare l’accesso al credito delle PMI e accrescerne il livello di competitività. Più nel dettaglio, sono sostenuti gli investimenti per l’acquisto o l’acquisto in leasing di macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

8 Il Fondo di garanzia è un’agevolazione del MISE, sostenuta anche da risorse europee, che affianca imprese e professionisti per facilitarne l’accesso al credito bancario in assenza di sufficienti garanzie. Le modalità operative del Fondo sono state profondamente modificate dal d.l. “Liquidità”, convertito con legge 40/2020 che ha aumentato le coperture e ampliato la platea dei beneficiari. Maggiori informazioni sono disponibili consultando il sito

www.fondidigaranzia.it

9 Con il termine “Blockchain” con la “B” maiuscola, si fa riferimento alla Blockchain Bitcoin, “blockchain”, con la “b” minuscola, si utilizzerà in riferimento alla tecnologia e al fenomeno nel suo insieme. Le soluzioni tecnologiche definite “blockchain” rientrano nel più ampio ambito delle Distributed Ledger Technologies (DLT), soluzioni basate sui Registri distribuiti la cui lettura e modifica è consentita a più soggetti che partecipano alla Rete.

Le molteplici tipologie di DLT si differenziano in base alla struttura del Registro, alle modalità di controllo e verifica delle azioni di scrittura e al tipo di consenso necessario per la validazione delle diverse azioni.

- affidabilità, data da un lato dai controlli esercitabili da ciascun componente della rete decentralizzata, dall’altro dall’impossibilità per gli stessi di modificare le informazioni contenute in ciascun blocco, - trasparenza degli scambi, visibili contemporaneamente a tutti i partecipanti alla rete, seppur in maniera anonima,

- immutabilità delle transazioni,

- carattere dematerializzato delle informazioni in esse contenute.

Per tutte queste caratteristiche, a distanza di un decennio dalla sua nascita 10, la blockchain rappresenta oggi uno strumento versatile e in grado di fornire risposte concrete a imprese, pubbliche amministrazioni e cittadini.

Garantendo in particolare la standardizzazione dei processi accanto all’immutabilità e all’autenticità delle informazioni e dei documenti è potenzialmente in grado di ridurre i contenziosi sulle transazioni e innalzare l’automazione dei processi, elementi che possono tradursi agevolmente nell’incremento della produttività.

Le prime sperimentazioni di regolazione di questa tecnologia e dei suoi molteplici usi sono state avviate nel corso degli ultimi anni negli Stati Uniti 11.

Il vivace dibattito statunitense ha promosso quello europeo 12, che ha visto la nascita dell’EU Blockchain

Observatory and Forum, che promuove analisi su un’ampia gamma di temi legati alla blockchain, in linea con

quanto considerato prioritario dalla Commissione europea e sulla base del contributo dei suoi gruppi di lavoro e di altri stakeholder, e dell’European Blockchain Partnership (EBP) 13, che vede i Paesi dell’Unione e la Norvegia cooperare alla creazione di un’European Blockchain Services Infrastructure (EBSI).

10 La nascita del Bitcoin si fa risalire alla fine del 2008, in piena crisi finanziaria, quando Satoshi Nakamoto - una persona o un gruppo di persone la cui identità risulta ancora avvolta dal mistero - pubblica un white paper esponendo la sua idea in merito alla creazione di una nuova moneta virtuale crittografica peer-to-peer che non preveda la presenza di intermediari e di fatto risulti completamente governata da algoritmi. Nel 2009 la rete di questa nuova moneta virtuale inizia ad essere operativa e nel 2012 il Bitcoin raggiunge la capitalizzazione di 1 miliardo di dollari.

11 Per una disamina esaustiva dei diversi tentativi di regolazione negli Stati Uniti si veda F. SARZANA, Diritto della

Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT, Milano, 2018. Particolarmente rilevanti risultano i “Blockchain Bill” approvati in

Delaware, Arizona e Vermont che, oltre a fornire una preliminare definizione della tecnologia in esame, ne legittima di fatto l’utilizzo in alcuni settori strategici.

12 Si segnala in particolare la risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione in cui si sottolinea la volontà dell’Unione di “eliminare gli

attuali ostacoli all'attuazione di blockchain; accoglie con favore l'approccio della Commissione che consiste nel seguire un metodo basato su casi d'uso nell'esame del contesto normativo riguardante il ricorso alle DLT e dei soggetti che ne fanno uso nei vari settori e invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la convergenza e l'armonizzazione degli approcci normativi”, e la risoluzione del

Parlamento europeo del 13 dicembre 2018 sulla blockchain: una politica commerciale lungimirante Piccole e medie imprese (PMI) in cui si riconosce come “l’innovazione e la promozione della blockchain possano creare opportunità economiche per

l'internazionalizzazione delle PMI e per superare i costi legati all'esportazione, facilitando l'interazione con i consumatori, le autorità doganali, organismi di regolamentazione nazionali e internazionali e altre imprese coinvolte nella catena di approvvigionamento; aggiunge che l'infrastruttura della blockchain può contribuire a immettere sul mercato prodotti e servizi in modo rapido ed economico […].

13 Nel 2018 il Ministero dello sviluppo economico è diventato il ventisettesimo membro del Partenariato europeo per la blockchain (EBP). L’Italia ha assunto la co-presidenza del partenariato nel 2019.

In Italia, un primo tentativo di regolazione dei Registri distribuiti si deve al d.l. 135/2018 (cd Decreto “Semplificazioni”) 14, in cui, all’art. 8 ter il legislatore, oltre a fornire le definizioni di “tecnologie basate su

registri distribuiti” 15“e “smart contract” 16, statuisce che “La memorizzazione di un documento informatico attraverso

l'uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 […]”(Art. 8 ter, comma 3) e che “Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Agenzia per l'Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possedere ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3.” (Art. 8 ter, comma 4) 17.

Tale iniziativa normativa ha contribuito al rafforzamento dell’attenzione posta al tema dagli stakeholders nazionali operanti in materia o che iniziano a intravedere in questa tecnologia una grande occasione per il futuro.

Anche il contesto italiano ha visto così crescere il numero di imprese interessate alla sua implementazione in settori produttivi che, come quello manifatturiero, risultano strategici per l’economia nazionale. Secondo quanto recentemente emerso, infatti, sono in rapida crescita le startup basate in Italia che hanno deciso di condurre progetti innovativi nel settore della blockchain. Da una recente rilevazione è emerso che nel 2019 sono state 67 le startup impegnate in attività di questo genere, con un sostanziale incremento rispetto agli anni precedenti. I settori nei quali risultano maggiormente attive sono i servizi di consulenza alle imprese, relativi all’approvvigionamento e alla proprietà intellettuale 18.

14 Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 convertito con Legge del 11 febbraio 2019, n. 12 recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

15 Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso,

distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decentralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la registrazione, la convalida, l'aggiornamento e l'archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da crittografia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili. (art. 8 ter, comma 1).

16 Si definisce «smart contract» un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri distribuiti e la cui esecuzione

vincola automaticamente due o piu' parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'Agenzia per l'Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (art. 8 ter,

comma 2).

17 Per un’analisi critica della disciplina in commento cfr G. FINOCCHIARO, Intelligenza artificiale e diritto – intelligenza

artificiale e protezione dei dati personali, in Giurisprudenza Italiana, n. 7, 2019, p. 1670.

18 Queste aziende sono state identificate incrociando i dati forniti dall’Osservatorio Blockchain and Distributed Ledger Technology del Politecnico di Milano con quelli relativi alle PMI e startup innovative disponibili nel database creato dal Mise in cooperazione con Infocamere e le Camere di Commercio d’Italia. Per un approfondimento si veda Registro Imprese (2019), Startup and innovative SMEs, http://startup.registroimprese.it/isin/home ; Politecnico di Milano (2020), Blockchain & Distributed Ledger Observatory,

https://www.osservatori.net/ww_en/observatories/blockchain-distributed-ledger; M. BIANCHINI, I. KWON,

La blockchain è inoltre in grado di giocare un ruolo decisivo nel sostegno al Made in Italy al di fuori dei confini nazionali: favorendo in particolare la trasparenza delle transazioni e la tracciabilità dei prodotti, questa tecnologia può facilmente porsi a sostegno del processo di export dei prodotti italiani all’estero. Le prime a beneficiarne potrebbero essere proprio le PMI, spesso caratterizzate da un elevato livello di innovatività dei prodotti ma la cui permanenza su mercati altamente competitivi può risultare difficile. Le istituzioni hanno posto un’attenzione sempre maggiore anche a questo tema. Ne è una dimostrazione il primo caso di studio sulla tracciabilità del Made in Italy che ha visto il Ministero dello Sviluppo Economico, con il supporto di IBM, associazioni e aziende della filiera del tessile italiano, lavorare a difesa dei nostri prodotti sui mercati internazionali.

La sperimentazione si è sviluppata in quattro fasi che hanno visto aziende ed associazioni lavorare insieme alla valutazione delle problematiche più importanti per la filiera prima, poi delle esigenze più significative emerse, fino ad arrivare alla sperimentazione di possibili soluzioni. Il risultato è stato lo sviluppo di un prototipo basato su piattaforma Blockchain, resa disponibile alle aziende interessate via Cloud. Più nel dettaglio, la sperimentazione ha interessato un’azienda per l’emissione di un ordine di un lotto di lino al suo fornitore, la fibra è stata poi verificata e certificata come biologica prima di procedere con la realizzazione di alcune camicie.

I risultati di questo progetto pilota appaiono incoraggianti: sono emerse infatti le potenzialità che l’utilizzo della tecnologia blockchain potrebbe sviluppare, garantendo al contempo una gestione efficiente della catena di approvvigionamento delle PMI e l’autenticità e la qualità dei prodotti finali.

Si è trattato di un esperimento rilevante e potenzialmente replicabile in altri settori produttivi.

L’iniziativa si pone in linea di continuità con la volontà di sostenere le PMI in modo sistemico al fine di migliorare la trasparenza e la tutela dei marchi lungo tutta la filiera produttiva.

Al fine di favorire la nascita di un dibattito più strutturato in materia, nel 2018 il MISE ha inoltre selezionato un gruppo di trenta esperti che hanno elaborato le “Proposte per una strategia italiana in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain”, vere e proprie linee guida che, oltre a meglio specificare il contesto di riferimento nazionale, intendono incentivare il dibattito europeo in materia. Tra gli obiettivi da perseguire nei prossimi anni è inclusa la predisposizione di un quadro regolamentare competitivo a livello internazionale in materia di Blockchain e l’incoraggiamento di nuovi investimenti in questa tecnologia e in quelle correlate (i.e. IoT, 5G).

La sintesi del documento prodotto dagli esperti è stata oggetto di consultazione pubblica dal 18 giugno al 20 luglio 2020 e fungerà da base per la redazione della strategia italiana per Blockchain e registri distribuiti.

Nel documento federalismi.it Fascicolo n. 2/2021 (pagine 36-40)

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