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(259) Rileva in proposito Fedele che nell‟Iva, per esempio, la rivalsa è espressamente prevista per tutte le operazioni imponibili ed ha solidi fondamenti testuali, che invece mancano totalmente nella disciplina dell‟Irap. In parte diverso è il caso delle accise, la cui disciplina non sempre prevede la rivalsa sull‟acquirente dei beni prodotti, ma sono comunque considerate imposte sui consumi. Pur mancando indici testuali sicuri, si deve ritenere che le imposte di fabbricazione attengono alla produzione di beni destinati al consumo e la natura dei rapporti di mercato (direttamente o indirettamente) si instaurano tra produttori e consumatori potrebbe spiegare un implicito apprezzamento della traslazione come fenomeno pressoché certo. In effetti anche per le accise si potrebbe mettere in discussione l‟effettivo collegamento con il consumo dei singoli beni come indice di capacità contributiva. Volendo però accettare la qualificazione dominante in termini di imposte sui consumi, si può fare riferimento ad assetti economici e strutture di mercato che, contrariamente a quanto accade nell‟Irap, rendono estremamente probabile, se non certo, il trasferimento in avanti dell‟imposta. Cfr. FEDELE A. Prime osservazioni sull‟Irap, op. cit., pag. 460.

132 Dopo aver analizzato le giustificazioni sul piano economico dell‟imposta sulle attività produttive, si ritiene di aver individuato elementi sufficienti a rendere accettabile, quantomeno sotto il profilo economico, questo tipo d‟imposta.

È evidente che per gli economisti essa rappresenta sicuramente una forma di imposizione razionale(260). Si tratta di un‟imposta sul valore aggiunto, inteso come reddito netto prodotto. Il valore aggiunto, come è stato detto, non è altro che il contributo che i fattori della produzione, da soli o congiuntamente con altri, danno all‟economia, alla produzione del reddito di un certo anno.

Nella Relazione finale della Commissione per il decentramento fiscale, sono state ricostruite accuratamente le origini dell‟idea di tassare il valore aggiunto prodotto, sottolineandone il duplice fondamento, ravvisato sia nel criterio del beneficio (inteso nel senso che le imprese sono chiamate a contribuire ai costi di produzione dei servizi pubblici di cui, più o meno direttamente si avvalgono), ma anche nella capacità contributiva autonoma e impersonale delle imprese, in quanto organizzazioni complesse, dotate di unità organica, di “personalità propria”, distinta da quella dell‟imprenditore, e di una “capacità produttiva

che deriva dalla combinazione di uomini, capitali, macchine, materiali, conoscenze tecniche, capacità imprenditoriali e manageriali, nonché dalla collaborazione dello Stato e dell‟intera società”(261).

L‟Irap non è un‟imposta che, come invece qualcuno ha sostenuto, nasce a caso; si tratta di un‟imposta che è stata lungamente discussa in

(260) E quindi costituzionale, cfr. VISCO V., Intervento al Convegno Irap, imprese e

lavoro autonomo. Profili costituzionali e applicativi, in Atti del Convegno di studi di Pisa del 12 marzo 1999, in il Fisco, 1999.

(261) Cfr. Relazione finale della Commissione per il decentramento fiscale, pag. 5408.

133 moltissimi Paesi e in molti di questi è stata attuata, il che dovrebbe sicuramente far riflettere sul fatto che essa ben si presta ad essere applicata, soprattutto nei contesti locali. In sostanza, dietro un‟imposta come l‟Irap vi sono almeno quindici anni di teoria economica, compresi i contributi di qualche premio Nobel, e di discussioni e approfondimenti(262).

Inoltre, si è pure visto che l‟Irap pur tassando un “valore aggiunto”, non ha il carattere d‟imposta sulla cifra d‟affari nel senso di cui all‟art. 33 della VI Direttiva. Da un lato, non è un tributo sugli scambi, applicato in occasione di ciascuna cessione o prestazione in modo simile all‟Iva; dall‟altro, non è comunque disciplinato in modo da essere in modo da essere proporzionale ai prezzi di queste ultime, né da far emergere una ratio di traslazione sui consumatori finali, risultando anzi una struttura tale da rendere francamente difficile la possibilità che ciò si verifichi.

Queste considerazioni portano poi a risolvere in via definitiva il problema dei rapporti tra valore della produzione netta e reddito, intorno al quale ruotano, in fondo, tutte le questioni sulla giustificazione costituzionale dell‟imposta. Il valore aggiunto della produzione non corrisponde alla sommatoria di profitto dell‟imprenditore, salari e interessi dal medesimo erogati(263), in quanto si tratta di due nozioni difficilmente conciliabili al livello del singolo produttore, l‟una riferita al

(262) Cfr. VISCO V., Intervento al Convegno Irap, imprese e lavoro autonomo. Profili

costituzionali e applicativi, in Atti del Convegno di studi di Pisa del 12 marzo 1999, in il Fisco,

1999.

(263) Basti pensare ad un‟impresa che opera in perdita: la somma di salari e interessi risulta maggiore del valore di mercato dei beni o servizi prodotti al netto dei costi costituenti corrispettivo di beni e servizi forniti da altri soggetti passivi e degli ammortamenti, cioè del valore netto della produzione. Cfr. FEDELE A., Prime

134 risultato produttivo dell‟attività organizzata, l‟altra all‟incremento patrimoniale derivante dal concorso all‟attività stessa(264).

Così sintetizzate le ragioni economiche a sostegno dell‟Irap, possiamo quindi passare a esaminare le conseguenze che queste hanno sulla risoluzione delle problematiche relative alla costruzione giuridica dell‟imposta e alla sua compatibilità con il fondamentale principio della capacità contributiva.

(264) Ed infatti, se il valore della produzione netta fosse apprezzato, ai fini dell‟applicazione del tributo, come mera sommatoria di profitto, salari e interessi, sarebbe naturale concepire il tributo come imposta sui redditi, ma, stante la chiara individuazione del soggetto che subisce il prelievo, come imposta dovuta dal gestore dell‟attività parte per redditi dal medesimo posseduti, parte per redditi esclusivamente riferibili ad altri, quindi in veste di sostituto d‟imposta. Le ipotesi di sostituzione però, se così fosse, dovrebbero emergere con maggiore evidenza sul piano testuale. Cfr. FEDELE A., Prime osservazioni in tema di Irap, op. cit., pag. 458.

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CAPITOLO III

BREVI CONSIDERAZIONI SULLINDICE DI CAPACITÀ CONTRIBUTIVA POSTO A BASE DELL’IRAP

SOMMARIO: 1. Il concetto di capacità contributiva. 2. Gli argomenti