• Non ci sono risultati.

Concorrenza e turismo sportivo

SPORT, ANTITRUST E AIUTI DI STATO 1 Sport e il diritto della concorrenza

2. Concorrenza e turismo sportivo

Il turismo sportivo è un fenomeno antico: ciò per la prima edizione dei giochi olimpici, che risale al 776 a. C., i greci si spostavano per assistere a tali spettacolo. Esistono delle sub-categorie di sport turismo: a) turismo sportivo passivo ossia quello legato al spostamento dello spettatore per assistere a manifestazioni sportive, finalizzato ad assicurarti la presenza all'evento sportivo, soprattutto sport professionistico ( ad esempio le olimpiadi, i gran premi di Formula 1 e moto GP, eccetera) che sono quelli maggiormente capaci di attrarre grandi flussi di spettatori turisti spettatori; b) turismo sportivo attivo, ossia quello che ha come motivazione principale il coinvolgimento e la partecipazione attiva all'evento sportivo, professionistico o dilettantistico turisti attori; c) turismo sportivo cultura, che vede come destinazioni i luoghi significativi come occasione celebrativa di eventi o espositiva di reperti personali o di squadra per un certo sport, come ad esempio il museo del calcio organizzato dalla FIGC a Coverciano o il museo della Ducati di borgo Panicale o il museo Nuvolari di Mantova.

Il turismo sportivo, in particolare, è il segmento a crescita privata dell'intero mercato turistico, sia perché lo sport è sempre più praticato, anche per la maggiore attenzione dedicata alla salute, sia perché è sempre più seguito, sia per la maggiore convenienza e efficienza dei trasporti sia per la

maggior offerta di sport da parte dei media, così da rappresentare un'opportunità di sviluppo per il territorio su cui puntare i riflettori. È un indotto economico importante; ciò è stato subito compreso da molti enti locali, soprattutto quelli di aree geografiche con forte vocazione turistica e a basso tasso di industrializzazione o in fase di riconversione industriale, che hanno provveduto a riqualificare il loro territorio anche con nuovi impianti sportivi, tali da favorire anche le presenze di turisti sportivi, divenuti per molti di essi una rilevante forma di reddito138.

Un evento sportivo certamente genera profitti per hotel, ristoranti, attrazioni tra cui gli impianti sportivi di cui si ottimizza l'uso, esercizi al dettaglio, nonché destagionalizza il turismo e consente un'operazione di marketing del territorio, con effetti che potrebbero vedersi anche nel futuro a seguito della scoperta di quel luogo. Il turismo sportivo di natura passiva e quello culturale interessano in particolar modo anche le società sportive, giacché, se in passato le entrate principali per i Clubs erano dati dalla ricavato della vendita dei biglietti e degli abbonamenti e dalla vendita degli atleti, oggi tra essi vanno annoverati anche quelle provenienti da sponsorizzazioni, dalla gestione dell'impianto dei diritti tv e canali televisivi telematici, da contributi federali e dal

138 P. IANNUCCELLI, L'applicazione delle regole di concorrenza ai c.d. “settori Speciali” a cura di A. Frignani – S. Bariatti, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia, Padova, 2013, p.83 ss.;

merchandising: proprio queste ultime sono favorite dalla partecipazione massiva all'evento sportivo, dalle visite al cimeli e agli impianti sportivi. Sicuramente questo settore manca una regolamentazione specifica continuerà a svilupparsi visto che sono molti vantaggi economici, se ben gestito ed appare soprattutto probabile un recupero di attenzione da parte del legislatore regionale degli enti locali per quello che può essere il volano occasionale o iterabile di molte economie locali.

A tal proposito è utile ricordare il caso, deciso dalla Commissione CE, relativo alla vendita dei biglietti in occasione della Coppa del mondo di calcio svoltasi in Italia nel 1990 (caso Pauwels/FIFA)139. La controversia verteva sulla

legittimità dell'esclusiva mondiale di vendita dei tagliandi d'ingresso agli stadi utilizzati nei pacchetti turistici, che era stata concessa dal Comitato Organizzatore del torneo ad una società costituita ad hoc e, al di là delle questioni in merito alla opportunità di una simile operazione, la decisione interessa perché ribadisce il carattere allargato da attribuire, nell'ambito del diritto antitrust, alla nozione di impresa. Secondo quanto emerge dal provvedimento, infatti, “costituisce un'impresa ai sensi dell'art. 85 trattato C.E.E. (ora art. 101 TFUE) qualsiasi ente che eserciti attività di natura economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica”; considerazione

139 Decisione della Commissione del 20 luglio 1999, n. 2000/12/CE, caso IV/36.888, Coppa del mondo di calcio 1998, in G.U.C.E.

che spianerebbe la strada al riconoscimento che anche una federazione sportiva può vestire i panni dell'imprenditore. Il che sembra trovare conferma nelle affermazioni dello stesso tenore che si ritrovano nel testo della decisione, sia per quanto riguarda la F.I.F.A. (Fédération Internationale de Football Association), che per la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio). Analogamente, con decisione del 20 luglio 1999 la Commissione ha accertato che il comitato francese incaricato dell'organizzazione della fasi finali del campionato mondiale di calcio del 1998 aveva abusato della propria posizione dominante imponendo condizioni commerciali non eque che subordinava l'acquisto di biglietti d'ingresso allo stadio all'esistenza di un recapito in Francia e che prevedevano un sistema di prenotazioni di biglietti chiaramente penalizzante il pubblico non residente in Francia.

Nel 2003, invece, la Commissione ha potuto ritenere il sistema di vendita dei biglietti per assistere alle manifestazioni sportive nel contesto delle olimpiadi di Atene compatibile con il diritto europeo della concorrenza dopo che il comitato organizzatore aveva accettato di modificare gli accordi per quanto riguarda le modalità per la vendita di biglietti su Internet nonché presso i comitati olimpici nazionali nel SEE,

consentendo loro, qualora lovolessero, di vendere i biglietti al

di sotto del valore impresso sul tagliando e permettendo ai residenti all'interno del SEE di acquistare i biglietti

direttamente dal comitato organizzatore ellenico, attraverso Internet, oltre che presso i comitati olimpici nazionali o il loro

agenti autorizzati140. Più recentemente, in occasione della fase

finale dei campionati del mondo di calcio del 2006 la commissione ha potuto ritenere il sistema di vendita di biglietti di ingresso agli stadi compatibile con le norme antitrust dopo che la fifa aveva accettato di modificare i propri accordi nel senso di prevedere la possibilità per i soggetti residenti in Stati membri delle SEE, ma non facenti parte della zona Euro, di acquistare i biglietti attraverso un semplice bonifico bancario nella propria valuta, senza dover sostenere gli elevati costi connessi e bonifici transfrontalieri in Euro.

Questo significa che qualsiasi sfruttamento economico dell'attività sportiva venga operato da una società ricade nell'ambito di applicazione dei Trattati, e dovrà rispettare tanto le regole della concorrenza, quanto le libertà fondamentali. In via di assoluta generalizzazione, si può dire che queste attività economiche siano individuabili in qualsiasi manifestazione sportiva che venga sfruttata al fine di fornire una forma di spettacolo agli appassionati, dietro pagamento di un corrispettivo, che può essere tanto un biglietto di ingresso, quanto un abbonamento televisivo, e via dicendo141. Nella

decisione 92/521/CEE della Commissione, si può notare come

140 S. BASTIANON, L'Europa e lo sport, in L' Europa e lo sport. Profili giuridici, economici e sociali, Giappichelli, 2014, pag. 73ss.

141 S.M. CARBONE, Lo sport e il diritto dell'Unione europea dopo il Trattato di Lisbona, in Stud. Int. Europ., 2010.

il carattere economico dell'attività qui svolta derivi direttamente dal fatto che la FIFA si stia occupando di fornire il servizio “spettacolo sportivo”. Da questo punto di vista, però, si deve sottolineare come questa non sia l'unica attività della FIFA. Essa infatti è competente anche a regolare lo svolgimento del gioco del calcio dal punto di vista sportivo. Questo, di nuovo, individua lo svolgimento da parte di uno stesso ente di un'attività mista: ove la FIFA si occupi di organizzare attività anche solo indirettamente legate all'offerta dello “spettacolo sportivo”, essa ricadrà nello scopo di applicazione del diritto della concorrenza; ove essa invece si occupi di emanare o applicare regole “puramente sportive”, che riguardano l'organizzazione del gioco del calcio come attività sportiva e non economica, essa non ricadrà nello scopo di applicazione dei Trattati, poiché la materia sportiva è di competenza dei singoli Stati membri e delle associazioni sportive.