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L'introduzione del diritto della concorrenza alla luce dei Trattati istitut

IL DIRITTO DELLA CONCORRENZA 1 Lo sviluppo delle normative antitrust

2. La regolamentazione della concorrenza nell'Unione Europea

2.1 L'introduzione del diritto della concorrenza alla luce dei Trattati istitut

In Europa la disciplina antitrust giunge con oltre mezzo secolo di ritardo rispetto agli Stati Uniti. Il punto di partenza risale al 1951, anno in cui viene stipulato il Trattato di Parigi che istituì la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio: il Trattato proibiva le barriere al commercio, oltre che tutte le pratiche discriminatorie e restrittive, capaci di falsare il gioco competitivo tra i sei paesi, Italia, Germania, Francia e Benelux, che più tardi istituiranno anche la Comunità Economica Europea21.

In particolare l'art. 65 del Trattato, proibiva gli accordi e le pratiche concertate tra imprese o associazioni di imprese che aspirino direttamente o indirettamente ad impedire, restringere o distorcere la normale concorrenza all'interno del Mercato Comune, mentre l'art. 66 riguardava le concentrazioni, la cui messa in atto era subordinata al consenso dell'Alta Autorità della Comunità, all'interno del quale veniva individuata altresì

21 M. Martellini ,in Dal monopolio alla concorrenza. La liberalizzazione incompiuta di alcuni settori,Franco Angeli, 2007.

la fattispecie dell'abuso di posizione dominante (art. 66 n.7). Le ragioni dell'introduzione di norme a tutela della concorrenza nel Trattato CECA erano sostanzialmente due: la prima era legata al desiderio di limitare il rinascente potere economico della Germania, rendendo disponibili agli altri paesi europei quelli che allora erano gli input essenziali, ossia il carbone e l'acciaio; la seconda era il crescente apprezzamento della libera concorrenza.

Anche il Trattato CE, fin dalla sua stipula, a Roma nel 1957, si occupava della tutela della concorrenza dedicandovi gli articoli dall'85 al 94 (rinumerati dall'81 all'89 nel Trattato di Amsterdam):

· l'art. 8122 vietava quei comportamenti anticoncorrenziali

che costituivano il risultato di un concorso di volontà

22 Art.81 Trattato Ce “1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel: a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione, b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza, e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, - a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese, e - a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.”

tra due o più imprese;

· l'art. 8223 vietava lo sfruttamento abusivo di una

posizione dominante sia da parte di una singola impresa che da parte di un gruppo di imprese tra loro indipendenti (c.d. “abuso di posizione dominante collettiva”).

Nella Comunità Europea le finalità sono però parzialmente diverse rispetto a quelle della CECA.

L'esperienza della CECA, nonché della Germania, unico Stato dell'Europa continentale ad avere una completa legislazione antitrust, costituiscono un punto di partenza di cui è necessario tenere conto, soprattutto per quanto concerne i criteri applicativi inizialmente adottati dalle autorità comunitarie.

Tuttavia il vasto ambito di applicazione del Trattato di Roma, le ambizioni di integrazione dei rappresentanti degli Stati fondatori, le esigenze dell'industria europea nel suo complesso, non solo quella del carbone e dell'acciaio, hanno integrato e superato le iniziali ragioni alla base delle norme a

23 Art. 82 Trattato Ce “1. È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare: a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque, b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico, a danno dei consumatori, c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza, d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.”

tutela della concorrenza funzionalizzandole a nuovi obiettivi, divenuti preminenti, poiché intrinsecamente connessi alla costruzione europea: l'integrazione dei mercati nazionali finalizzata alla creazione del mercato unico e la competitività del sistema economico europeo rispetto a quello statunitense e all'emergente industria giapponese finalizzata ad incrementare il livello di ricchezza e prosperità all'interno della Comunità24.

2.2 Gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento