• Non ci sono risultati.

LA DISCIPLINA DEGLI AIUTI DI STATO 1 La disciplina degli aiuti di Stato

2. Aiuti di stato compatibil

2.2 Eccezioni compatibil

L'art. 107.3 elenca diverse categorie di aiuti che “possono essere considerarsi compatibili” con il mercato interno, ovvero: a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo

106 Il Trattato di Lisbona ha opportunamente aggiunto un'ultima frase alla lettera c), prevedendo che “cinque anni dopo l’entrata in vigore del trattato di Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga detta lettera”

economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione; b) gli aiuti per la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure volti a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse; d) gli aiuti destinati alla cultura e alla conservazione del patrimonio, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse comune; e) altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della Commissione107.

La rispondenza ad una delle condizioni sopra indicate è però condizione necessaria ma non sufficiente per l'applicazione di una deroga ex art. 107, terzo paragrafo, TFUE. Detta norma potrà essere legittimamente invocata, infatti, solo qualora, in assenza dell'aiuto oggetto di esame, non sia possibile realizzare l'obiettivo di interesse comunitario in funzione del quale è stabilita la deroga (c.d. principio della necessità dell'aiuto).

La valutazione di compatibilità di un aiuto consiste, in

107 Questa disposizione costituisce la base giuridica di diverse disposizioni generali adottate dal Consiglio per regolare la concessione di aiuti in determinati settori economici, si veda, ad esempio, il Regolamento CE n. 1407/2002 del Consiglio, del 23 luglio 2002, sugli aiuti di Stato all’industria carboniera, in GUCE L 205, 2 agosto 2002, p. 1 o il Regolamento CE n. 1177/2002 del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, in GUUE L 172, 2 luglio 2002, p. 1.

estrema sintesi, in una comparazione dei suoi effetti positivi, rispetto al raggiungimento di un ben definito obiettivo di interesse comune, e dei suoi effetti negativi, quali, in particolare, la distorsione della concorrenza e degli scambi derivante dalla sua concessione. Nella nota sentenza Philip Morris, la Corte ha precisato che l'esercizio del potere discrezionale della Commissione, comporta “valutazioni di ordine economico e sociale da effettuarsi in un contesto comunitario”, piuttosto che nazionale o dell'impresa beneficiaria108. La Commissione non potrà inoltre autorizzare

aiuti che non siano proporzionati rispetto all'interesse dell'Unione perseguito dalla deroga invocata.

La prassi della Commissione ha progressivamente individuato veri e propri criteri di compatibilità, realizzando così un insieme di regole materiali comprendenti specifiche metodologie di esame, in funzione della dimensione dell'impresa, della sua ubicazione, del settore di attività nonché delle finalità dell'aiuto.

Al fine di rendere la sua attività più trasparente e le sue decisioni più prevedibili, la Commissione ha inoltre, da tempo, iniziato a adottare degli Orientamenti tematici nei quali la prassi da questa seguita in merito all'applicazione di queste deroghe è sistematizzata e resa pubblica109. Tra le c.d. regole 108 Corte giust. 17 settembre 1980, causa 730/79, Philip Morris Holland, 2671, punto

24.

109 La materia degli aiuti, costituita prevalentemente da Regolamenti e Comunicazioni, ha raggiunto nel corso degli ultimi due decenni proporzioni considerevoli. Al fine di semplificarne la consultazione da parte degli operatori, la Commissione ha

orizzontali, meritano di essere ricordati: gli Orientamenti sugli aiuti a favore dell'occupazione, sugli aiuti a finalità regionale, e sugli aiuti a finalità ambientale nonché gli Orientamenti sugli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione. Rientrano invece nella categoria dei c.d. aiuti settoriali, la disciplina sugli aiuti di Stato alla costruzione navale, e al settore dei trasporti e del carbone.

Va inoltre ricordato che in base al c.d. principio Deggendorf – affermato per la prima volta dal Tribunale nel 1994 e confermato in seguito dalla Corte110 – la Commissione

può subordinare l'autorizzazione di un nuovo aiuto alla condizione che il beneficiario abbia previamente restituito gli eventuali aiuti in precedenza fruiti che siano oggetto di una decisione di recupero della Commissione. La finalità della giurisprudenza Deggendorf è quella di evitare che la distorsione concorrenziale prodottasi a seguito della concessione di un aiuto incompatibile con il mercato interno, e

pubblicato nel luglio 2012 una raccolta (“handbook”) di tutte le regole applicabili alla materia degli aiuti di Stato (con la sola esclusione delle regole settoriali applicabili agli aiuti nel settore della pesca e dell’agricoltura). La compilazione, di quasi 900 pagine, raccoglie suddividendole in sezioni: le norme del Trattato relative agli aiuti di Stato (sezione A); le regole di procedura (sezione B); il Regolamento di autorizzazione ed il Regolamento Generale di esenzione per categoria (sezione C); le regole temporanee adottate per far fronte alla crisi economico finanziaria (sezione D); i c.d Orientamenti Orizzontali (sezione E); le regole settoriali specifiche (sezione F); la disciplina relativa a specifiche tipologie di aiuti (sezione G), ai tassi di interesse da applicare nei casi di recupero (sezione H), alla trasparenza delle relazioni finaziarie tra Stati membri ed imprese pubbliche (sezione I); ed, infine, le nuove regole sui servizi di interesse economico generale (c.d. SIEG), (sezione J). EU Competition Law, Rules Applicable to State Aid, disponibile in inglese, francese e tedesco, sul sito della Direzione Generale per la Concorrenza:http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/compilation/state_ aid_25_07_12_en.pdf

110 Corte di Giustizia, sentenza del 9 marzo 1994, causa C-188/92, TWD Textilwerke Deggendorf, in Racc.833.

pertanto oggetto di una decisione di recupero, possa aggravarsi attraverso la concessione al medesimo beneficiario di un ulteriore aiuto. Avvalendosi di questo utile contributo della giurisprudenza la Commissione, nell'esaminare la compatibilità di un progetto di aiuto, verifica oramai costantemente che il beneficiario della misura proposta non sia tenuto al rimborso di un precedente aiuto oggetto di una decisione di recupero indirizzata allo Stato111.

3. I servizi di interesse economico generale