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I “beni” oggetto di privative, come è previsto a livello normativo, sono sottoponibili ad esecuzione forzata. Il riferimento è all’art. 137 c.p.i.1, che disciplina l’esecuzione forzata e il sequestro dei titoli di proprietà industriale: lo schema è articolato2 e necessita di un coordinamento con le norme del Codice di procedura civile. L’art. 137 c.p.i., inoltre, deve essere letto unitamente all’art. 138 c.p.i., già incontrato, il quale contempla la trascrizione di una serie di atti, tra cui quelli che costituiscono diritti di garanzia (ai sensi dell’art. 140 c.p.i.), nonché quelli relativi all’esecuzione forzata speciale3.

Allargando la prospettiva, si può aprire una breve finestra sulla legge sul diritto d’autore, la quale stabilisce all’art. 111 che i diritti di pubblicazione dell’opera dell’ingegno e di utilizzazione dell’opera pubblicata non possono essere oggetto di pegno, pignoramento e sequestro fino a che spettino personalmente all’autore. Si

1 La norma è erede del già citato r.d. 1127/1939, il quale all’art. 87 conteneva una disciplina concisa: <<I diritti patrimoniali in materia di brevetti per invenzioni industriali possono formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili. Il regolamento potrà stabilire norme particolari per tale esecuzione e potrà anche determinare le modalità per il soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia costituita sui brevetti stessi e per l'estinzione della garanzia>>.

L’art. 137 c.p.i. riprende anche gli artt. 67-77 del r.d. 244/1940, nonché gli artt. 65-75 del r.d. 1354/1941.

2 Si richiamano tra gli altri I. PAGNI, Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale: problemi interpretativi e difficoltà di armonizzazione con la disciplina (riformata) del processo esecutivo, in AIDA, 2009, pp. 194 ss.; L. BIFFI, L’esecuzione forzata sulle privative, in A. Giussani (a cura di), Il processo industriale, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 374 ss.; e il più recente F. FERRARI, Il sequestro dell’anima. Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale, Giappichelli, Torino, 2016.

3 Sul punto I. PAGNI, Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale, cit., p. 196.

151 osserva che i proventi dell’utilizzazione e gli esemplari dell’opera possono invece essere dati in pegno, pignorati o sequestrati in base alle norme del Codice di procedura civile. Per quanto riguarda marchi e brevetti, si applicano le previsioni in tema di esecuzione forzata del Codice della proprietà industriale, il quale è vero che da un lato stabilisce al secondo comma dell’art. 137 c.p.i. che <<All'esecuzione si applicano le norme stabilite dal codice di procedura civile per l'esecuzione sui beni mobili>>, ma dall’altro detta una serie di regole speciali, in particolare quelle relative al pignoramento. Infatti, nonostante il richiamo dell’art. 137 c.p.i. alle norme del Codice di procedura civile per l’esecuzione sui beni mobili, si osserva che il pignoramento così come descritto in questa disposizione non è pienamente assimilabile né al pignoramento mobiliare, né a quello immobiliare, in quanto presenta dei tratti del tutto autonomi4 Diversamente da quanto previsto dall’art. 513 c.p.c.5, l’atto di pignoramento deve avere necessariamente forma scritta6, essere notificato ed essere trascritto entro 8 giorni dalla notificazione a pena di inefficacia. Quanto alla notificazione, si rileva che, nel caso in cui colui al quale l'atto di pignoramento deve venire notificato non abbia domicilio/residenza nello Stato e non abbia in questo eletto domicilio, la notificazione si esegue presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. In tal caso, è previsto che copia dell'atto sia affissa nell'Albo dell'Ufficio ed inserita nel

Bollettino ufficiale.

Ciò detto, bisogna considerare che la semplice notifica fa già sorgere in capo al debitore gli obblighi del sequestratario giudiziale, anche con riguardo agli

4 F. FERRARI, Il sequestro dell’anima, cit., p. 80; I. PAGNI, Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale, cit., pp. 196 ss.

5 F.P. LUISO, Diritto processuale civile, Vol. III, Il processo esecutivo, Giuffrè, Milano, 8 a ed., 2015, pp. 75 ss.

6 P. COMOGLIO, sub art. 137 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve alle leggi su proprietà intellettuale e concorrenza, Cedam, Padova, 6a ed., 2016, p. 796.

152 eventuali frutti7. L’aspetto che si vuole sottolineare è che in ragione della sola notificazione, ed indipendentemente dalla trascrizione, il debitore è già impossibilitato a disporre in maniera pregiudizievole dell’oggetto dell’esecuzione <<e gli atti di alienazione saranno inefficaci nei confronti dei creditori intervenuti

e dell’aggiudicatario>>8.

Quanto alla trascrizione dell’atto di pignoramento del diritto di proprietà industriale, essa comporta, finché il pignoramento spiega effetto, che i pignoramenti successivamente trascritti valgano, quando siano notificati al creditore procedente, come opposizione sul prezzo di vendita.

È possibile a questo punto effettuare un collegamento con la già incontrata direttiva UE 2436/2015 relativa al ravvicinamento delle legislazioni nazionali in materia di marchi di impresa. Essa dispone, al secondo comma dell’art. 24, che i legislatori nazionali adottino misure normative finalizzate a che gli atti di esecuzione forzata sui marchi d’impresa siano iscritti nei registri specifici. Anche in questo caso si ritiene che l’ordinamento italiano soddisfi pienamente i requisiti europei <<prevedendo appunto la trascrizione del pignoramento (formalità certamente equiparabile all’iscrizione espressamente menzionata nella direttiva)>>9.

Passando al contenuto dell’atto, si fa riferimento al terzo comma dell’art. 137 c.p.i. (che presenta alcune affinità con l’art. 543 c.p.c. in tema di espropriazione presso terzi), a norma del quale: <<Il pignoramento del titolo di proprietà industriale si esegue con atto notificato al debitore, a mezzo di ufficiale giudiziario. L'atto deve contenere: a) la dichiarazione di pignoramento del titolo di proprietà industriale, previa menzione degli elementi atti ad identificarlo; b) la data del titolo e della sua spedizione in forma esecutiva; c) la somma per cui si procede all'esecuzione; d) il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del debitore; e) il

7 Ai sensi del quarto comma dell’art. 137 c.p.i. i frutti <<derivanti dalla concessione d’uso del diritto di proprietà industriale>> maturati dopo la data della notificazione andranno a cumularsi con il ricavato della vendita.

8 I. PAGNI, Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale, cit., p. 197.

153 cognome e nome dell'ufficiale giudiziario>>. Si deve rilevare che l’art. 137 c.p.i. non esplicita le conseguenze della mancanza delle suddette indicazioni: al riguardo si può ritenere che l’assenza di tali requisiti potrebbe comportare la nullità del pignoramento solo nell’ipotesi in cui queste mancanze rendano l’atto stesso non idoneo a raggiungere lo scopo (ex art. 156

c.p.c.).

Un altro aspetto da considerare è quello relativo al momento in cui il pignoramento si deve ritenere perfezionato, se rileva cioè il momento della notificazione al debitore oppure il momento della trascrizione. Si è visto che a norma del quarto comma dell’art. 137 c.p.i. il debitore assume gli obblighi del sequestratario giudiziale del titolo di proprietà industriale a partire dalla data di notificazione: in questo senso una parte della dottrina10 ritiene che il pignoramento si perfezioni con la notifica, e questo nonostante il fatto che la trascrizione sia richiesta dal sesto comma dell’art. 137 c.p.i. <<a pena di

inefficacia>>.

Una diversa riflessione potrebbe prendere le mosse dal fatto che, ai fini dell’opponibilità del pignoramento, ciò che conta è la trascrizione: da questo punto di vista sarebbe quello il momento più rilevante. Un altro ragionamento muove verso l’insegnamento sviluppatosi in tema di pignoramento immobiliare, secondo il quale questo avrebbe <<natura unitaria, ma a formazione progressiva>>11, attuandosi mediante la fase della notifica e della trascrizione e, in mancanza di quest’ultima, l’invalidità non sarebbe sanabile solo con la trascrizione effettuata successivamente, essendo necessario notificare

nuovamente l’atto di pignoramento.

Se si ritiene che anche il pignoramento dei diritti di proprietà industriale sia a “formazione progressiva”, vi saranno sì alcuni effetti che decorreranno dalla notifica al debitore, ma senza la trascrizione il pignoramento non sarà

10 P. COMOGLIO, sub art. 137 c.p.i., in L.C. Ubertazzi (a cura di), Commentario breve, cit., pp. 796 ss.; nella stessa direzione pare procedere il ragionamento di I. PAGNI, Competenza ed esecuzione in presenza di garanzie su diritti di proprietà intellettuale, cit., p. 197.

154 perfezionato, cioè non avrà efficacia, per cui il creditore dovrà nuovamente procedere alla notifica del pignoramento. In relazione a questo schema si potrebbe parlare di un crescendo di effetti giuridici che culmina nella formalità della trascrizione.