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2.2 Le previsioni del Testo Unico Bancario

2.2.3 Focus sulle opere cinematografiche

2.2.3 Focus sulle opere cinematografiche

Un profilo da esaminare riguarda la possibilità per l’imprenditore titolare del diritto di sfruttamento di un’opera cinematografica di servirsi del privilegio di cui all’art. 46 Tub19. Il tenore della norma esclude dall’alveo del privilegio speciale i beni mobili registrati: è quindi necessario considerare se l’opera cinematografica sia da qualificarsi come bene mobile registrato o meno. Ad una prima impressione sembrerebbe doversi dare risposta positiva, poiché l’opera cinematografica deve essere iscritta nel pubblico registro per la cinematografia e non risulterebbe di conseguenza applicabile il privilegio mobiliare di cui all’art. 46 Tub. Si può tuttavia pervenire ad una diversa soluzione attraverso una duplice argomentazione incentrata in primo luogo sul concetto di bene mobile registrato, in secondo luogo sulla relazione esistente tra il privilegio in questione e l’art. 2220 della legge 153/1994. Quanto al profilo dei beni mobili registrati, bisogna rilevare che essi non costituiscono una categoria unitaria, se non per l’elemento rappresentato

17 Tribunale di Genova 8 maggio 2004, Koninklijke Philips Electronics c. Computer Support Italcard s.r.l., in Il Dir. Ind. 2005, pp. 500 ss.

18 Cass. 29 dicembre 2011, n. 30082, RAI-Radiotelevisione italiana s.p.a. c. Turner Entertainment co. e altri, disponibile a http://juriswiki.it/provvedimenti/sentenza-corte-di-cassazione-sez-civile-i-30082-2011-it.

19 L’analisi è condotta da Maggiolo e prende le mosse dal parallelo tra <<prodotti in corso di lavorazione>> e <<prodotti finiti>> di cui all’art. 46 primo comma lett. b) Tub e <<le opere cinematografiche in produzione o prodotte>> (M. MAGGIOLO, Le garanzie nel credito cinematografico, cit., pp. 156 ss.).

20 Che dispone al primo comma: <<È istituito il pubblico registro per la cinematografia, tenuto dalla SIAE, nel quale sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate in Italia e destinate alla programmazione nelle sale cinematografiche>>.

40 dall’esistenza di pubblici registri: ove vi sia un pubblico registro i beni in questione devono essere anzi tutto assoggettati alle regole speciali discendenti dall’istituzione del registro e, in mancanza di esse, alle regole generali sui beni mobili. Con riferimento alle opere cinematografiche, in quanto “beni mobili” iscritti in pubblici registri che non rientrano nell’alveo dei beni materiali tradizionalmente qualificati come mobili registrati, è necessario comprendere quali siano le conseguenze derivanti dall’esistenza del pubblico registro e delle sue regole. Percorrendo questa via, si potrebbe operare un coordinamento tra art. 46

Tub e art. 22 secondo comma della legge 153/1994. A questo fine si richiama l’art. 815 c.c. il quale dispone che i beni mobili iscritti nei

pubblici registri <<sono soggetti alle disposizioni che li riguardano e, in mancanza, alle disposizioni relative a beni mobili>>. Si conviene che quella relativa al pubblico registro cinematografico è una regola speciale, che si riferisce ai soli “beni mobili” iscritti in pubblici registri rappresentati dalle opere cinematografiche. A norma dell’art. 22 secondo comma della legge 153/1994 si possono trascrivere nel registro gli <<atti che costituiscano privilegi e garanzie>>. A conferma di ciò si richiama il “Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell’art. 22, comma 4, del D.L. 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153”21, il quale all’art. 3 primo comma lett. f) dispone che sono soggetti a trascrizione <<gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi>>. Pertanto, se da un lato il tenore dell’art. 46 Tub esclude dal suo campo di applicazione i beni mobili registrati, dall’altro la norma speciale relativa al pubblico registro per la cinematografia <<menziona il possibile privilegio sul bene mobile registrato>>22 (l’art. 22 secondo comma della legge 153/1994 è,

inoltre, successivo al Testo unico bancario). Sembra dunque esserci, come afferma Maggiolo, un <<qualche spazio

interpretativo>> per cui sarebbe possibile concordare a favore dell’istituto di

21 d.p.c.m. 8 aprile 1998 n. 163.

41 credito un privilegio speciale ex art. 46 Tub <<avente ad oggetto… film in pre-produzione o in distribuzione>>23 (intesi come “prodotti in corso di lavorazione” e “prodotti finiti”). Si dovranno quindi rispettare i requisiti formali ai sensi dell’art. 46 secondo comma Tub e procedere a una trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia ex art. 3 primo comma lett. f) del d.p.c.m. 163/1998.

Le riflessioni appena effettuate dovranno essere rilette alla luce della legge 220/2016, la quale all’art. 32 primo comma dispone l’istituzione di un nuovo “Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive”. Il settimo comma in particolare stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri24, si sarebbero dovute definire caratteristiche, modalità di registrazione, tariffe, nonché tipologie e requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione. Il d.p.c.m. in questione, nel momento in cui si scrive, risulta però ancora in corso di istruttoria tecnica.

L’espressa indicazione all’art. 22 secondo cui i contratti di “costituzione in garanzia o in pegno” sono soggetti ad imposta fissa di registro lascia intendere che nel successivo d.p.c.m. sarà contenuta una disciplina specifica in tema di garanzie (analogamente al d.p.c.m. 163/1998). Manca comunque un espresso riferimento ai privilegi: si ritiene tuttavia che questo non dovrebbe mancare nel decreto relativo al funzionamento del pubblico Registro, in primo luogo per una ragione di “continuità” con il vecchio d.p.c.m. 163/1998; in secondo luogo perché l’art. 22 parla genericamente di “operazioni di credito cinematografico” e di “garanzie di qualunque tipo”, il che autorizza a pensare che il decreto attualmente in fase di istruttoria tecnica potrebbe includere anche i privilegi. D’altronde ci sarebbe anche spazio per un’interpretazione secondo la quale la legge 153/1994 e il d.p.c.m. 163/1998 abbiano fatto espresso riferimento ai “privilegi” proprio in ragione della (allora) nuova disciplina del Testo unico bancario e del privilegio di cui all’art. 46 Tub, di un anno precedente alla legge 153/1994. Se così fosse non si

23 Ibidem.

42 vede come lo stesso ragionamento25 non dovrebbe essere ritenuto anche per il futuro decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sul funzionamento del pubblico Registro il quale in effetti, ai sensi del settimo comma dell’art. 32 della legge 220/2016, dovrà anche indicare le tipologie e i requisiti formali degli atti

trascrivibili.