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6.2 Brevetti europei

6.2.1 Domande di brevetto europeo

Come accennato nel paragrafo precedente, la c.b.e. dedica il quarto capitolo della parte seconda (artt. 71-74) alla “domanda di brevetto europeo come oggetto di proprietà”. In particolare l’art. 71, il quale prevede che la domanda di brevetto europeo possa essere trasferita o dare luogo alla costituzione di diritti per uno o più Stati contraenti designati, sarebbe <<pacificamente riferibile anche alla costituzione di diritti reali di garanzia>>13.

Il profilo dei requisiti di forma14 rispetto alla costituzione di diritti reali di garanzia su domanda di brevetto europeo è regolato dall’art. 74 c.b.e., a norma del quale la domanda di brevetto europeo <<come oggetto di proprietà>> è soggetta (salvo

12 La versione in lingua inglese riporta l’espressione “right in rem”, nella quale rientrano i diritti di garanzia.

13 M.S. SPOLIDORO, Le garanzie sui brevetti europei, cit., p. 175.

14 Per la cessione della domanda di brevetto europeo, invece, l’art. 72 c.b.e. prescrive la forma scritta e richiede la firma delle parti contraenti: sul punto S. BARIATTI, La legge applicabile alle garanzie sui diritti di proprietà intellettuale, in AIDA, 2009, p. 94.

146 diverse disposizioni della Convenzione) in ogni Stato contraente designato e con effetto nello stesso, alla legislazione applicabile in tale Stato alle domande di brevetto nazionale.

Si osserva che, nonostante la domanda di brevetto europeo rispetto al procedimento di concessione riceva un trattamento unitario, sarebbero rinvenibili già in essa i tratti di quel “fascio” di diritti con il quale si designa il brevetto europeo. Dall’analisi dell’art. 74 c.b.e. su richiamato emerge in particolare che ammissibilità ed effetti della costituzione di un diritto reale di garanzia su una domanda di brevetto europeo devono fare riferimento ai vari diritti degli Stati per i quali la richiesta è stata fatta.

A questo punto si potrebbe effettuare un’ulteriore riflessione. Si è detto che il brevetto europeo non costituisce un titolo di protezione sovra-nazionale: all’esito del procedimento centralizzato di brevettazione, infatti, si ha un titolo brevettuale equivalente al cosiddetto “fascio” di brevetti nazionali. Ora, non avrebbe senso ammettere che una domanda di brevetto europeo possa essere sottoposta unitariamente a diritto reale di garanzia in base ad una sola legge quando si consideri che, concesso il brevetto europeo, le singole frazioni nazionali dello stesso saranno soggette a diritti diversi. La costruzione logica dovrebbe vedere il diritto reale di garanzia costituito sulla domanda proseguire, in seguito alla concessione del titolo, sul brevetto così risultante: sarebbe sensato che la garanzia costituita sulla domanda di brevetto europeo si estendesse in automatico sul corrispondente brevetto europeo. Sembra che anche questo profilo debba essere risolto alla luce del già citato art. 74 c.b.e., facendo quindi riferimento al diritto nazionale degli Stati contraenti che siano stati designati nella domanda.

Ai fini della costituzione del diritto reale di garanzia sul brevetto europeo concesso, detti Stati potrebbero richiedere una trascrizione nel rispettivo registro nazionale, o altro registro, oppure ancora altre formalità. Difficoltà potrebbero in effetti emergere quando sia necessario adempiere, oltre che alle formalità a livello europeo, anche ad altre a livello nazionale. Adottando proprio una prospettiva nazionale, Spolidoro, dall’analisi della vecchia versione dell’art. 139 quinto comma

147 c.p.i., il quale disponeva che <<sono opponibili ai terzi gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo, a condizione che siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei>>, aveva escluso che <<fino all’esecuzione della formalità nazionale>>15, l’efficacia della trascrizione del trasferimento o della modifica del diritto nel Registro dei brevetti europei si estendesse automaticamente dalla domanda al brevetto europeo. Questa riflessione però deve essere oggi letta alla luce dell’intervento operato dal d.lgs. 131/2010 che ha introdotto una novità significativa: l’opponibilità ai terzi degli <<atti che trasferiscono, in tutto o in parte, ovvero modificano i diritti inerenti ad una domanda o ad un brevetto europeo>>, viene ora subordinata o al fatto che questi atti siano stati trascritti nel Registro italiano dei brevetti europei (come in precedenza), oppure (e questo è l’elemento nuovo) al fatto che siano

<<stati iscritti nel registro dei brevetti europei>>. Riprendendo l’esame della pubblicità della costituzione di diritti sulle domande di

brevetto europeo, può essere fatta un’ulteriore riflessione. Si rileva a questo proposito che, nella fase dell’esame, la domanda di brevetto europeo non ha necessariamente evidenza nei registri nazionali dei brevetti. La pubblicità delle domande di brevetto europeo si attua mediante il Registro dei brevetti europei: la Regola n. 143 del Regolamento di esecuzione disciplina il contenuto delle iscrizioni nel Registro e le Regole n. 22 e n. 23, come è emerso, fanno riferimento solo agli

atti di disposizione delle domande di brevetto europeo. Il terzo paragrafo della Regola n. 22 (che non è richiamato dalla Regola n. 23), poi,

stabilisce che un <<trasferimento ha effetto nei confronti dell’Ufficio europeo dei brevetti solo a partire dal momento e nella misura in cui i documenti di cui al paragrafo 1 gli vengono consegnati>>: in questa disposizione non è previsto nessun controllo da parte dell’EPO per quanto riguarda la legittimazione del richiedente (questo e altri profili hanno portato a parlare di un certo

148 <<lassismo>>16 della prassi dell’EPO).

Si può concludere che (i) la pubblicità relativa agli atti e alle vicende della domanda di brevetto europeo è svolta, solo sino alla concessione del brevetto europeo, dal Registro dei brevetti europei; (ii) in seguito alla concessione del brevetto europeo, invece, viene garantita a livello nazionale17.