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Contributo di costruzione

Nel documento MARCOLINI, STEFANO (pagine 36-39)

A norma dell'art. 22, comma 4 “le Regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione”.

Le Regioni possono, quindi, assoggettare a contributo di costruzione anche alcuni

Il legislatore regionale deve individuare le tipologie d’intervento

da assoggettare a contributo di costruzione

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interventi assoggettati a DIA, così come possono esentarne altri. Spetta dunque al legislatore regionale individuare le tipologie d’intervento da assoggettare a contributo di costruzione, così come a lui spetta di definire le modalità di concreta determinazione del contributo.

Riportiamo di seguito una tavola riassuntiva della nuova disciplina della DIA, tenendo presente che la legge finanziaria 2005 (legge n. 311/2004) all'art. 1, comma 332, ha introdotto l'obbligo di indicare nel permesso di costruire – così come nelle denunce di inizio attività – il codice fiscale dei soggetti committenti, nonché degli esecutori e progettisti dell'opera, al fine di contrastare il lavoro sommerso. E ciò a far tempo dal 1° gennaio 2005. In forza di tale nuovo obbligo, gli uffici pubblici sono tenuti a comunicare i dati relativi ai predetti documenti all'Agenzia delle entrate. La stessa legge n. 311/2004, all'art. 1, comma 558 ha stabilito che, a conclusione dei lavori e contestualmente alla presentazione del collaudo, deve essere presentata l'avvenuta richiesta di variazione catastale. In particolare, i professionisti sono tenuti a presentare, allo Sportello unico per l'edilizia – oltre all'attestazione del collaudo delle opere eseguite – anche la ricevuta della richiesta di variazione catastale, pena una sanzione a loro carico di 516 euro.

Art. 22 T.U. riformulato dall'art. 1, D.Lgs. n. 301/2002

Come abbiamo già anticipato, il D.Lgs. n. 301/2002 è stato emanato allo scopo di coordinare la normativa contenuta nel T.U. edilizia con quella introdotta dalla cosiddetta legge obiettivo (legge n. 443/2001) che ha tra l'altro prodotto effetti transitori immediati, essendo stata la sua efficacia correlata all'entrata in vigore del T.U. 30 giugno 2003 (si veda, in questo senso, la legge n. 185/2002, di conversione del D.L. n. 122/2002).

L'art. 1, comma 6 della legge obiettivo aveva previsto alcune nuove ipotesi di denuncia di inizio attività, mentre l'art. 1, comma 14 della stessa legge aveva delegato al Governo l'emanazione, entro il 31 dicembre 2002, di un decreto legislativo volto a introdurre nel T.U. edilizia le modifiche strettamente necessarie per adeguare quest'ultimo alle disposizioni, in tema di DIA, contenute nella legge obiettivo.

LA DISCIPLINA DELLA DIA SEMPLICE

Interventi realizzabili  Quelli non ricompresi tra le ipotesi di attività edilizia libera

 Quelli non subordinati a permesso di costruire

 Le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia e che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire

Termini per la presentazione 30 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori

Contenuto della denuncia Relazione dettagliata a firma del progettista abilitato e opportuni elaborati progettuali che asseverino la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e quelle igienico-sanitarie

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A seguito della nuova delega, il Governo ha approvato, in via definitiva, il testo del D.Lgs. n. 301/2002 che – in attuazione dell'art. 1, comma 14 della legge obiettivo – ha coordinato la DIA disciplinata dal T.U. edilizia con la DIA disciplinata dalla legge obiettivo, riformulando l'art. 22 T.U. come segue:

“1. sono realizzabili mediante denuncia d’inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'art. 10 e all'art. 6, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico edilizia vigente;

2. sono altresì realizzabili mediante denuncia d’inizio attività le varianti a permessi di costruire che non incidano su parametri urbanistici e sulle volumetrie che non modifichino la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica-edilizia nonché ai fini del certificato di agibilità, tali denunce costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruire dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori;

3. in alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attività: a) gli interventi di ristrutturazione di cui all'art. 10, comma 1, lett. c);

b) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni planovolumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti. Qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443 il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;

c) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione degli strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni planovolumetriche;

4. le Regioni a statuto ordinario possono con legge ampliare o ridurre l'ambito applicativo delle disposizioni di cui ai commi precedenti. Restano comunque ferme le sanzioni penali previste dall'art. 44;

5. gli interventi di cui al comma 3 sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell'art. 16. Le Regioni possono individuare con legge altri interventi soggetti a denuncia d’inizio attività, diversi di quelli di cui al comma 3, assoggettati al contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa determinazione;

6. la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell'ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (successivamente abrogato e sostituito dal D.Lgs. n. 42/2004);

7. è comunque salva la facoltà dell'interessato a richiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo di pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37”».

Novità normative

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Nel documento MARCOLINI, STEFANO (pagine 36-39)