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Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio

Nel documento MARCOLINI, STEFANO (pagine 171-174)

Permesso di costruire

7. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio

attività. Contestualmente presenta ricevuta dell'avvenuta presentazione della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non hanno comportato modificazioni del classamento. In assenza di tale documentazione si applica la sanzione di cui all'art. 37, comma 5.

Sanzioni

Dottrina

Oltre quelle previste per la DIA valgono sempre anche quelle che il Testo Unico stabilisce per il permesso di costruire. Infatti, le sanzioni penali devono essere predefinite da una legge statale e devono essere uniformi su tutto il territorio nazionale, nel rispetto della riserva di legge di cui all'art. 25 Cost. Conseguentemente, ove le Regioni liberalizzassero per legge – assoggettando a DIA un'attività edilizia che per legge statale ricadesse sotto il regime del permesso di costruire – le relative sanzioni penali dovrebbero continuare ad applicarsi.

Viceversa, ove le Regioni inasprissero il regime edilizio – sottoponendo a permesso di costruire interventi che per la legge statale fossero eseguibili con DIA – l'intervento edilizio senza titolo o in difformità dal titolo sarebbe invece irrilevante sotto il profilo sanzionatorio.

Tutela dei terzi

Dottrina

A fronte della natura vincolata del potere di controllo e dell'assenza di qualsivoglia margine di discrezionalità in capo all'amministrazione, il denunciante deve ritenersi portatore di un diritto soggettivo. Di qui la conclusione che il denunciante può senz'altro adire l'autorità giudiziaria ordinaria, esercitando in tale sede tutte le azioni esperibili, sia di natura cautelare sia possessoria, di accertamento e di condanna. Se è vero quindi che il potere in questione è vincolato, è altrettanto vero però che lo stesso è in grado di incidere negativamente e in modo unilaterale il diritto del denunciante, inibendone la concreta attuazione.

È, pertanto, da ritenere che nella fattispecie in esame coesistano un diritto soggettivo del privato all'intrapresa dell'attività edilizia e un potere amministrativo di controllo di natura vincolata, ma nondimeno riservato e autoritativo, di fronte al cui esercizio il primo si atteggia a interesse legittimo.

Ne consegue che la posizione soggettiva del denunciante troverà la sua naturale tutela di fronte al giudice amministrativo, chiamato a scrutinare il legittimo esercizio del potere esercitato dall'amministrazione.

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SCIA

Dottrina

Consiste in un’autodichiarazione in Comune accompagnata da una relazione tecnica a firmata da un progettista abilitato che asseveri la conformità dell’opera al rispetto non solo delle norme edilizie, ma anche a quelle di sicurezza e a quelle igienico-sanitarie (queste ultime spesso fissate da un apposito regolamento comunale).

Norme

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ha fornito un’interpretazione autentica dell’art. 19, legge n. 241/1990, confermando: a) che la SCIA sostituisce la DIA per tutti gli interventi edilizi di cui all’art. 22, commi 1 e 2 T.U. Edilizia;

b) che la DIA, nella versione della SuperDIA, trova applicazione laddove la stessa sia, in base alla normativa statale o regionale, alternativa o sostitutiva del permesso di costruire;

c) che le Regioni, con proprie leggi, possono ampliare l’ambito delle fattispecie per le quali si può ricorrere alla DIA, in via alternativa o sostitutiva al permesso di costruire;

d) che, ove sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la SCIA non sostituisce gli atti di autorizzazione e nullaosta, comunque denominati, delle Amministrazioni preposte alla tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale.

Applicabilità

Gli interventi edilizi ai quali si applica la disciplina dettata per la SCIA, sono quelli di cui all’art. 22, commi 1 e 2 T.U. nei quali devono essere ricompresi anche gli interventi indicati dall’art. 137, comma 3 del medesimo Testo Unico.

La SCIA è applicabile a tutti gli interventi edilizi non riconducibili all’elenco dell’art. 10 T.U. e cioè agli interventi di nuova costruzione, di ristrutturazione urbanistica ed edilizia che comportino aumento di unità, modifica del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che limitatamente alle zone “A”, comportino mutamento di destinazione d’uso. La SCIA è applicabile anche agli interventi edilizi non riconducibili all’elenco di cui all’art. 6, T.U. come riscritto dalla legge n. 73/2010 – in sede di conversione del D.L. n. 40/2010 – ossia agli interventi relativi all’attività libera, per i quali non è prescritto alcun titolo abilitativo nonché agli interventi relativi alla attività libera, per i quali è richiesta la previa comunicazione di inizio dei lavori, che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente.

Sanzioni

Le violazioni della disciplina urbanistico-edilizia sulla SCIA non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 44 T.U. e cioè delle sanzioni penali. In questo senso, dispone l’art. 22, comma 7 T.U. dettato in materia di DIA – per il quale “è comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all'art. 16, salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 5. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 44 ed è soggetta all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 37”. Nel caso d’interventi edilizi eseguiti in assenza ovvero in difformità dalla SCIA, la disciplina applicabile è quella dettata dall’art. 37 T.U., per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità della DIA. E ciò in forza del rinvio alle norme sull’attività di vigilanza urbanistico-edilizia, sulla responsabilità e sulle sanzioni dettate dal Testo Unico, operato dall’art. 19, comma 6-bis legge n. 241/1990 – come modificato dall’art. 5, comma 2 lett. b) D.L. n. 70/2001 – per il quale «nei casi di SCIA in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a

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trenta giorni. Fatta salva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 e al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali».

E, dunque, gli interventi edilizi rientranti nell’ambito di applicazione della SCIA, eseguiti in assenza o in difformità da essa, comportano l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, comunque in misura non inferiore a euro 516,00.

Sanatoria

Anche gli interventi in assenza o in difformità della SCIA, possono conseguire la sanatoria ordinaria di conformità. In particolare:

ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistico-edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando una somma non superiore a euro 5.164,00 e non inferiore a euro 516,00, stabilita dal responsabile del procedimento, in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’Agenzia del Territorio;

la presentazione spontanea della SCIA effettuata, quando l’intervento è ancora in corso di esecuzione, comporta il pagamento a titolo di sanzione della somma di euro 516,00, ferma restando la possibilità per il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, di adottare – entro i successivi trenta giorni – motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione egli eventuali effetti dannosi di essa.

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D.P.R. N. 380/2001

Art. 44 – Sanzioni penali

[comma 1, lett. b)]

1. Salvo che il fatto costituisca più grave

Nel documento MARCOLINI, STEFANO (pagine 171-174)