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Il controllo di regolarità tecnica e contabile operato dal Collegio dei revisori.

1. I pareri di regolarità amministrativa e contabile sulle proposte di deliberazione Il visto attestante la copertura finanziaria.

1.5. Il controllo di regolarità tecnica e contabile operato dal Collegio dei revisori.

Il controllo dei revisori dei conti degli enti locali viene comunemente fatto rientrare nell’ambito dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile259, di tipo

concomitante260, cioè (non successivi, ma) contestuali allo svolgersi dell’attività gestionale. In

particolare, vi rientrano, le attività contemplate dall’art. 239, co. 1, lett c), ossia la “vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all’acquisizione delle entrate, all’effettuazione delle spese, all’attività contrattuale, all’amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità”.

In via preliminare è opportuno sottolineare che il controllo operato dai revisori non assume carattere preventivo, in quanto pur svolgendosi contestualmente all’attività amministrativa, si esplica su atti ormai efficaci, senza alcuna valenza impeditiva. Inoltre, non interessa tutti i

259 Sambuchi L., I controlli interni. I controlli esterni sulla gestione, in AA.VV., Commentario al nuovo T. U.

degli enti locali, Cedam, 2002, pag. 750 (nota 74).

260 Collevecchio M., Il sistema dei controlli interni e della misurazione e valutazione della performance, in

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130 provvedimenti rientranti nelle tipologie sopra indicate, potendo essere esercitato – e la mole degli atti non consente modalità diverse – “mediante tecniche motivate di campionamento” (art. 239, co. 1, lett. c) ultima parte), la qual cosa significa che l’attenzione dei revisori verrà rivolta verso un numero limitato di atti, ritenuti particolarmente significativi e rappresentativi del modo d’essere dell’attività amministrativa dell’ente.

Questo appare particolarmente rilevante ai fini del nostro lavoro in quanto costituisce una (ulteriore) modalità di coniugare le imprescindibile esigenze (in particolare, la legalità dell’azione amministrativa e di equilibrio finanziario) sottese al sistema dei controlli connessa con la snellezza operativa che deve accompagnare l’attività gestionale. Un controllo né invasivo (in quanto non preclusivo dell’efficacia degli atti) né tale da intralciare l’operatività degli enti (non avendo un carattere preventivo), che sia in grado di individuare le anomalie gestionali in una prospettiva dinamica – al pari di quanto avviene nei controlli esterni – in cui “finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive”261.

È ora necessario individuare l’ampiezza dei suddetti controlli. La regolarità contabile attiene al rispetto delle norme giuridiche che presiedono l’attività amministrativa, non limitata agli aspetti contabili, quali, a titolo esemplificativo, la corretta imputazione delle spese e delle entrate, il rispetto dei limiti all’indebitamento (ad es., può pensarsi alle regole sull’assunzione dei mutui poste dall’art. 204), ma, altresì, aspetti attinenti la regolarità dell’azione amministrativa che abbiano riflessi di natura contabile, quali, ad es., la regolarità dell’attività contrattuale; il rispetto dei limiti connessi al ricorso alle convenzioni esterne; il ricorso all’intervento di capitali privati.

La vigilanza sulla regolarità finanziaria appare una specificazione di quella contabile, nel senso che la stessa può essere riferita ad aspetti che, seppure aventi un referente normativo nella contabilità di stato, comportano la necessità di valutazioni discrezionali. Può pensarsi al rispetto dei principi di veridicità e attendibilità nella redazione del bilancio di previsione (art. 162, co. 5), che non possono risolversi in un’attività di mero raffronto tra fattispecie e parametro normativo, ma comporta un’attività di “creazione” del parametro di raffronto, in cui assumono un ruolo di primo piano altre discipline, quali l’economia aziendale o le scienze

261 Corte cost., 5 aprile 2013, n. 60, in www.cortecostituzionale.it; Corte cost., 13 giugno 2007, n. 179, in

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131 economiche. Può pensarsi al rapporto tra residui perenti262 e risorse destinate alla loro

reiscrizione, che, non essendo disciplinato da una espressa previsione, è frutto di valutazioni di natura aziendale.

La vigilanza sulla regolarità economica dovrebbe riguardare (la forma dubitativa è imposta dalla considerazione che i termini contenuti nell’art. 239, co. 1 lett. c) esprimono concetti destinati a sovrapporsi, con la conseguenza che appare arduo ancorarli a una definizione univoca) il rispetto dell’equilibrio economico della gestione, ossia la sintesi ultima delle finalità proprie della regolarità contabile e finanziaria263. Il principio di attendibilità – principi contabile adottato dall’Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali – prevede, infatti, che “l’attendibilità delle entrate e la congruità delle spese ha un valore essenziale per la corretta gestione dell’ente, per salvaguardare l’equilibrio di bilancio e prevenire il possibile dissesto”.

Tuttavia, non pare potersi escludere un controllo di tipo preventivo da parte dell’organo di revisione. Quest’ultimo, infatti, è deputato ad esprimere un parere preventivo su una serie di atti – strumenti di programmazione economico-finanziaria; proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio; modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; proposte di ricorso all'indebitamento; proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali (art. 239, co. 1, lett. b) – cui non solo l’amministrazione non può esimersi dal richiedere (“i pareri sono obbligatori”: art. 239, co. 1 bis) ma che la vincola “ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione” (art. 239, co. 1 bis, ultima parte).

262 Corte cost., 00.00.2012, n. 70, in www.cortecostituzionale.it, per la quale “la perenzione amministrativa

consiste nell’eliminazione dalla contabilità finanziaria dei residui passivi non smaltiti, decorso un breve arco temporale dall’esercizio in cui è stato assunto il relativo impegno. Essa, fino alla decorrenza dei termini per la prescrizione, non produce però alcun effetto sul diritto del creditore, la cui posizione è assolutamente intangibile da parte dei procedimenti contabili. Per questo motivo l’amministrazione debitrice deve essere sempre pronta a pagare secondo i fisiologici andamenti dell’obbligazione passiva: le somme eliminate, ma correlate a rapporti obbligatori non quiescenti, devono quindi essere reiscritte nell’esercizio successivo a quello in cui è maturata la perenzione per onorare i debiti alle relative scadenze”.

263 Collevecchio M., Il sistema de controlli interni e della misurazione e valutazione della performance, in

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