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La parificazione del rendiconto delle Regioni.

In tema di coordinamento della finanza pubblica rilevano, altresì, le recenti innovazioni legislative, per le quali “il rendiconto generale della regione è parificato dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti … alla decisione di parifica è allegata una relazione nella quale la Corte dei conti formula le sue osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della gestione e propone le misure e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa” (art. 1, co. 5 D.L. 10 ottobre 2012, n. 174).

La disposizione – innovativa per le regioni a statuto ordinario, trattandosi di istituto (la parifica) già contemplato per le regioni a statuto speciale dalle rispettive norme statutarie (ad es, l’art. 10 D.P.R. 16 gennaio 1978, n. 21 per la Sardegna)94 – amplia l’ambito del controllo, il

quale pur muovendo dal riscontro contabile – con specifico riferimento alla legittimità e regolarità della gestione, aspetti tipici del controllo di legittimità – appare finalizzato (“in particolare”) a garantire “l’equilibrio di bilancio e … l’efficacia e l’efficienza della spesa”.

Ne deriva che la pronuncia di regolarità del rendiconto non è limitata al raffronto tra le risultanze contabili del bilancio di previsione della Regione e il rendiconto, onde ravvisarne gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi iniziali, ma anche al rispetto assicurato alle misure di garanzia degli equilibri di bilancio e ai canoni di sana gestione finanziaria – la parte, che assume più interesse ai fini del nostro lavoro – imposti a tutti i soggetti della finanza c.d. allargata.

92 Corte conti, sez. controllo Lombardia, 19 luglio 2012, n. 343, in www.corteconti.it; Corte conti, sez.

controllo Lombardia, 14 ottobre 2010, n. 953, in www.corteconti.it.

93 Baldanza A., Le funzioni di controllo della Corte dei conti, in La nuova Corte dei conti: responsabilità,

pensioni, controlli (a cura di Tenore V.), Giuffrè, pag. 1067-1068.

94 Corte dei conti, sezione autonomie, deliberazione recante “Prime linee di orientamento per la parifica dei

rendiconti delle regioni di cui all’art. 1, comma 5, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213”, in www.corteconti.it..

Dott. Leonardo Tilocca

I controlli di regolarità amministrativa e contabile Tesi di dottorato in Scienze Giuridiche

Università degli Studi di Sassari

48 Concerne, altresì, il controllo dei limiti e delle ragioni dell’indebitamento, con riferimento alle spese di investimento, in ossequio all’art. 119, co. 6 Cost. (le Regioni … possono ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese di investimento) e per i suoi riflessi sul disavanzo di amministrazione (può pensarsi ai benefici derivanti da una contrazione dell’indebitamento); l’evoluzione di voci di costo ritenute maggiormente rischiose per la stabilità dei bilanci, “in quanto idonee a determinare incrementi rigidi e fissi a carico dei bilanci stessi”95 (può pensarsi

al personale, alla sanità, agli acquisti di beni e servizi, agli enti regionali e alle società partecipate, a finanza totalmente derivata dal bilancio regionale96).

Per quanto concerne in vincoli comunitari, costituiscono oggetto di valutazione anche il rispetto assicurato in sede regionale ai principi di derivazione comunitaria, quali la tutela della concorrenza (nel comparto delle partecipazioni societarie), e la corretta spendita dei fondi a valere sul bilancio comunitario97.

L’influsso comunitario e le esigenze di stabilità della finanza pubblica si avvertono nella parte propositiva della relazione della Corte dei conti, la quale non si limita alle “osservazioni in merito alla legittimità e regolarità della gestione” – in linea con quanto previsto per il rendiconto dello Stato dove le osservazioni attengono “al modo col quale le varie amministrazioni si sono conformate alle discipline di ordine amministrativo e finanziario” – ma contiene “misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”, terminologia più ampia rispetto a quella utilizzata per il rendiconto statale – limitata alla proposta di interventi normativi (“perfezionamento delle leggi e dei regolamenti sull’amministrazione e sui conti del pubblico denaro: art. 41, ultimo capoverso R. D. 12 luglio 1934, n. 1214), idonea a ricomprendere misure “anche amministrative (ad esempio organizzative)”98.

Può, altresì, rilevarsi che “la decisione di parifica e la relazione sono trasmesse al presidente della giunta regionale e al consiglio regionale”, in linea con quanto previsto dall’art. 43 R. D. 12 luglio 1934, n. 1214 (“Il rendiconto e relativi allegati … sono dalla Corte trasmessi al

95 Corte dei Conti, SS.RR. Sardegna, dec. 22 luglio 2012, n. 1, in www.corteconti.it.

96 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 22, co. 3), convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 (c.d. Salva Italia),

recante “disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici).

97 Corte dei Conti, SS.RR. Sardegna, dec. 22 luglio 2012, n. 1, in www.corteconti.it.

98 Morgante D., I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo della Corte dei conti nel D. L. n. 174/2012, in

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49 Ministro delle Finanze che ne cura la presentazione al Parlamento”), la qual cosa costituisce espressione del ruolo referente ed ausiliario della Corte dei conti nei confronti degli organi costituzionali di indirizzo politico-amministrativo delineato dall’art. 100 Cost.

Per completezza, è opportuno sottolineare che in sede di parifica del rendiconto la Corte dei conti può sollevare questioni di legittimità costituzionale “limitatamente a profili attinenti alla copertura finanziaria di leggi di spesa … legittimazione legata alla specificità dei suoi compiti nel quadro della finanza pubblica”99 poiché il pronunciamento sulla parifica avviene, da un lato,

“con le formalità della sua giurisdizione contenziosa” (art. 40 R. D. 12 luglio 1934, n. 1214), dall’altro, come visto, assume quale parametro di valutazione dell’attività svolta dall’amministrazione l’attuale quadro normativo, che per poter assolvere alla suddetta funzione non può essere “sospettato” di incostituzionalità100.

La Corte costituzionale, pertanto, ha recentemente ritenuto di confermare “il risalente orientamento … che riconosce alla Corte dei conti, in sede di giudizio di parificazione del bilancio, la legittimazione a promuovere, in riferimento all’art. 81 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale avverso tutte quelle disposizioni di legge che determinino effetti modificativi dell’articolazione del bilancio … con riflessi sugli equilibri di gestione)101.

4. Il controllo di regolarità in sede di parifica dei rendiconti dei gruppi consiliari