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Convenzione di negoziazione assistita

L’art. 6, intitolato “Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio”, consta di 5 articolati commi.

Il primo comma stabilisce che la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di sepa-razione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 e s.m., di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

sul primo comma della norma è opportuno fare alcune consi-derazioni.

Art. 6, comma 1, D.L. n.

132/2014

In primo luogo va osservato che la legge prescrive la presenza di almeno un avvocato per parte, quindi – a differenza di quanto avviene nelle separazioni consensuali e nei divorzi congiunti cele-brati in tribunale – i coniugi o gli ex coniugi non potranno farsi assistere da un unico legale che li rappresenti entrambi.

In secondo luogo, il ricorso alla negoziazione assistita è una procedura facoltativa che i coniugi potranno scegliere in alterna-tiva a quella innanzi all’organo giurisdizionale, nonché a quella innanzi al sindaco, quest’ultima sempre che non abbiano figli da mantenere. Tanto si evince dall’adozione del verbo potere: «può essere conclusa».

Infine, non ogni tipo di separazione o di divorzio potrà scaturi-re in una negoziazione assistita, ma solo:

1) la separazione consensuale, in cui, cioè, vi sia accordo in merito alla scelta stessa di separarsi;

2) il divorzio congiunto che sia domandato a seguito di separa-zione tra coniugi, anche giudiziale, purché la sentenza sia pas-sata in giudicato, ovvero sia stata omologata una separazione consensuale ovvero ancora sia intervenuta separazione di fatto quando essa sia iniziata almeno due anni prima del 18 dicem-bre 1970 (così è stabilito dall’art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n.

898/1970, istitutiva del divorzio e a cui si riferisce espressamen-te l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 132/2014).

È bene precisare che il D.L. n. 132/2014 non ha influito sui tempi necessari a ottenere il divorzio, nel senso che solo dopo tre anni dalla separazione è possibile formulare domanda di sciogli-mento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Più specificamente, i tre anni decorrono dall’udienza in cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separatamente.

Anche per addivenire a una negoziazione assistita in materia di modifiche di separazione e divorzio è necessario che sussista un accordo tra le parti riguardo ai mutamenti delle precedenti condizioni.

Il secondo comma dispone che in mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 ovvero economica-mente non autosufficienti, l’accordo raggiunto a seguito di nego-ziazione assistita è trasmesso al Procuratore della Repubblica pres-so il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità

Tempistiche

comunica agli avvocati il nulla osta per gli ulteriori adempimenti (quelli di cui al comma 3). Invece, in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo raggiunto deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza.

Quando ritiene che l’accordo non risponda agli interessi dei figli, il Procuratore lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del tribunale che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizio-ne delle parti e provvede senza ritardo. All’accordo autorizzato si applica il comma 3.

Il secondo comma, quindi, racchiude una parte importante della negoziazione, in quanto affronta le condizioni necessarie per l’effettiva conclusione dell’accordo.

nella stesura originaria del testo non era contemplata la nego-ziazione assistita in presenza dei figli, poi la norma è stata modi-ficata con il maxi emendamento anche se tale innovazione desta non poche perplessità.

Vengono, quindi, differenziati gli accordi a seconda che non ci siano figli minori o da mantenere ovvero che vi siano.

In particolare, vanno distinte due differenti situazioni.

La prima riguarda il caso in cui i coniugi o gli ex coniugi non abbiano figli o comunque non abbiano figli minorenni ovvero maggiorenni, ma incapaci o portatori di handicap gravi oppure maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti.

La seconda situazione è quella in cui la coppia abbia figli mino-renni ovvero maggiomino-renni, ma incapaci o portatori di handicap gravi che, per l’art. 337-septies, comma 2, C.C., sono equiparati ai figli minorenni ovvero figli maggiorenni, ma non indipendenti economicamente.

Invero per questi ultimi si pone un problema che l’articolo in commento non affronta. L’art. 337-septies C.C. stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, un assegno di mantenimento. Il Legislatore lascia, quindi, all’autorità giudiziaria la valutazione in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni e, di regola, si stabilisce che essi debbano continuare ad essere man-tenuti sino ad una certa età, se la mancanza di redditi non si possa

Esistenza o

attribuire a loro inerzia o negligenza. Viene spontaneo chiedersi se sarà possibile concludere una negoziazione assistita in presenza di figli maggiorenni, magari quarantenni, non ancora autonomi economicamente. La lettura della norma dovrebbe far propendere per un’interpretazione restrittiva e, dunque, in tal caso si dovrebbe escludere la possibilità di accedere alla procedura in questione.

Come si è detto, la disciplina delle due ipotesi è differente, per-ché nel secondo caso appare opportuno un controllo giurisdizio-nale maggiormente incisivo. Vediamo di seguito, nel dettaglio, le situazioni che possono venirsi a creare:

a) la coppia non ha figli o non ha figli minorenni ovvero maggio-renni ma incapaci o portatori di handicap gravi ovvero ha figli maggiorenni, ma economicamente autosufficienti: l’accordo di negoziazione assistita è trasmesso dagli avvocati al Procuratore della Repubblica del tribunale competente per territorio, il quale, se non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nul-laosta per gli ulteriori adempimenti;

b) la coppia ha figli minorenni ovvero maggiorenni ma incapaci o portatori di handicap gravi ovvero maggiorenni, ma non ancora economicamente autosufficienti, l’accordo è trasmesso al Procuratore della Repubblica entro dieci giorni, il quale, se lo ritiene conforme all’interesse dei figli, lo autorizza. se, invece, il Procuratore ritiene che l’accordo non risponda all’interesse della prole, lo trasmette entro cinque giorni al Presidente del Tribunale che fissa un’udienza entro i successivi trenta giorni e provvede senza ritardo.

In estrema sintesi, quindi, è sempre previsto l’intervento del Procuratore, ma se questi ravvisi un accordo che contrasta con l’interesse dei figli che debbano essere mantenuti, trasmette gli atti al Presidente del tribunale e la procedura si trasforma in una separazione consensuale innanzi al giudice.

La norma appare carente, però, sotto alcuni profili: nulla dice per il caso in cui – in assenza di figli minori o incapaci o maggio-renni non autonomi economicamente – il Procuratore non rilasci il nulla osta, né stabilisce entro quanto tempo esso deve essere comunicato agli avvocati.

Il terzo comma dispone che l’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale,

Art. 6, comma 3

di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. nell’accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare. si dà anche atto che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. L’avvocato della parte è obbligato a trasmettere entro il termine di dieci giorni all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, una copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5 (autentica delle firme e confor-mità a norme imperative e ordine pubblico).

Il capoverso in commento, quindi, stabilisce che, dopo il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, la convenzione equivale ad provvedimento giurisdizionale di sepa-razione, divorzio o modifiche delle condizioni di separazione e divorzio.

specifica inoltre alcuni contenuti dell’accordo (che sarebbe stato preferibile inserire al comma 1), quali il tentativo di con-ciliazione, la prospettazione alle parti della mediazione familiare quale strumento per superare il conflitto, nonché, in caso di figli minori, l’importanza per questi ultimi di mantenere il rapporto con entrambi i genitori, anche in relazione al tempo da spendere con ambedue.

Inoltre, il comma 3 pone a carico degli avvocati delle parti l’obbligo di trasmettere entro dieci giorni dal nullaosta o dall’auto-rizzazione del Procuratore, l’accordo all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto (se concordatario) o iscritto (se civile). La copia, autenticata dall’avvocato, deve essere munita delle certificazioni previste dall’art. 5, cioè, le firme devono essere autenticate dagli avvocati i quali devono certificare la con-formità dell’atto alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L’ufficiale dello stato civile per procedere alla trascrizione o all’iscrizione dell’accordo deve verificare che sussistano i seguenti requisiti:

- nullaosta o autorizzazione del Procuratore della Repubblica;

- autenticazione dell’avvocato dell’atto;

Contenuti dell’accordo

Trasmissio-ne con certifica-zione

- autentica delle firme dei coniugi o degli ex coniugi;

- certificazione della conformità alle norme imperative e all’or-dine pubblico;

- il rispetto del termine della trasmissione della convenzione (10 giorni dal nullaosta o dall’autorizzazione del Procuratore).

Il quarto comma, poi, prevede che all’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, terzo periodo (trasmissione entro i dieci giorni con le certificazioni di cui all’art. 5), è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000.

All’irrogazione della sanzione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’art. 69, D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.

sul punto non c’è molto da dire in più rispetto a quanto, in maniera chiara, è scritto nel testo. si noti, soltanto, che sarà l’uf-ficiale dello stato civile a verificare la conformità dell’atto alle prescrizioni di legge. Qualora la convenzione non sia autenticata e manchi delle certificazioni predette e non sia stata trasmessa nei dieci giorni successivi all’intervento del Procuratore, il Comune irrogherà una sanzione pecuniaria di un certo valore (da euro 2.000 a euro 10.000), probabilmente eccessiva considerato che si riferisce a mere irregolarità facilmente superabili, anche se inferio-re rispetto a quella originariamente pinferio-revista (che andava da euro 5.000 a euro 50.000).

Il quinto e ultimo comma, invece, consta di tre lettere (a, b e c) e contiene modifiche che si sostanziano in aggiunte al D.P.R.

3 novembre 2000, n. 396. Come è noto, si tratta del Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile a norma dell’art. 2, comma 12, della Legge 15 maggio 1997, n. 127.

La prima modifica riguarda la norma relativa alle annotazioni negli atti di nascita (art. 49). All’art. 49, comma 1, lett. g) è stata aggiunta la g-bis), la quale contempla gli accordi raggiunti a segui-to di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio.

La seconda modifica si riferisce all’art. 63, comma 1, che disci-plina le iscrizioni e trascrizioni nell’archivio informatico di cui

Art. 6, comma 4

Annotazioni negli atti di nascita

Art. 6, comma 5

all’art. 10, in cui sono registrati e conservati tutti gli atti relativi ai residenti nei Comuni, riguardanti cittadinanza, nascita, matrimo-nio e morte. All’art. 63, comma 2, dopo la lett. h) è stata aggiunta la lett. h-bis), relativa agli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consen-suale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Infine, la terza e ultima modifica riguarda le annotazioni negli atti di matrimonio (art. 69). All’art. 69, comma 1, dopo la lett. d) è stata aggiunta la d-bis), che riguarda gli accordi raggiunti a segui-to di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati ovvero autorizzati, conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio.

In poche parole, in applicazione del D.P.R. n. 396/2000, gli accordi di negoziazione assistita devono essere annotati, trascritti o iscritti analogamente a quanto avviene per i decreti o le sentenze di separazione e divorzio.

Va inoltre considerato che il Ministero dell’Interno ha inteso chiarire alcuni aspetti pratici nell’attuazione della legge con l’ema-nazione di alcune circolari (n. 16/2014 e n. 19/2014), il cui conte-nuto è, in parte, assai discutibile.

segnatamente, nella Circolare n. 16/2014 si chiarisce che l’ufficiale dello stato civile deve procedere alla registrazione dei provvedimenti e alla conseguente annotazione a margine dell’atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi e alla comunica-zione in anagrafe per i conseguenti aggiornamenti. Viene, altresì, precisato che l’avvocato, in sede di trasmissione, non è tenuto a formulare apposita istanza all’ufficiale di stato civile per i succes-sivi adempimenti. Pertanto compete all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, curare l’esatta esecuzione dell’accordo.

L’accordo, quindi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita, debitamente passato al vaglio del Procuratore della Repubblica, deve essere trascritto oltre che annotato negli atti di nascita dei coniugi e nell’atto di matrimonio.

Circolare n.

Incomprensibile, invece, appare l’indicazione contenuta nella Circolare n. 19/2014 secondo cui l’ufficiale dello stato civile dovrà ricevere da ciascun avvocato l’accordo autorizzato ai fini dei con-seguenti adempimenti e, trascorso il termine di dieci giorni, dovrà avviare l’iter per l’irrogazione delle sanzioni a carico del legale che abbia violato l’obbligo di trasmissione. Appare, infatti, di tutta evi-denza che è sufficiente che uno degli avvocati trasmetta l’atto.

Diversamente opinando, vi sarebbe una duplicazione di tra-smissione degli atti, inutile, che aggraverebbe l’attività svolta dalla Pubblica Amministrazione.

Al contrario, le parti potranno accordarsi stabilendo quale dei due avvocati avrà l’onere della trasmissione e tale accordo sarà contenuto nel patto (cfr. capitolo III).

2.3 Separazione consensuale, richiesta congiunta di