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Effetti della separazione e del divorzio sui rapporti patrimo- patrimo-niali tra i coniugi

Come si è accennato, con il divorzio cessano gli obblighi e anche i diritti inerenti al coniugio, tuttavia la migliore dottrina7 ritiene che alla definitiva frattura del vincolo matrimoniale sopravviva un sia pur affievolito principio di solidarietà coniugale, in virtù del quale il coniuge che sia economicamente più debole ha diritto di ricevere assistenza dall’altro coniuge.

nonostante i presupposti, le condizioni e i criteri posti a fon-damento dell’assegno di mantenimento nella separazione e quello divorzile siano differenti, in entrambi i casi la dazione dell’assegno si fonda su quei principi, sanciti dall’art. 29 Costituzione, che non cessano di produrre effetti neppure con il divorzio.

In altri termini, seppure in maniera meno intensa, anche con il divorzio permane il principio dell’uguaglianza tra i coniugi, uguaglianza morale, certamente, ma anche materiale che, in caso

6) Il matrimonio si definisce putativo quando è dichiarato nullo, ma uno o entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede (per es. ignoravano che uno dei due fosse già sposato), oppure quando il consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.

7) In questo senso c.m. bianca, op. cit., 284.

Annulla-mento del matrimonio

Principi ex art. 29 Costituzione

di sperequazioni tra i patrimoni, si persegue attraverso il ricono-scimento di un assegno in favore di quello meno abbiente.

si deve considerare, tuttavia, un orientamento dottrinario secondo il quale l’assegno divorzile non troverebbe la sua origine nel dovere solidaristico scaturente dal matrimonio, ma esclusiva-mente nell’oggettivo deterioramento delle condizioni patrimoniali di un coniuge a seguito del divorzio8. Tuttavia, questo indirizzo sembra limitarsi a descrivere la situazione che si viene a creare dopo il divorzio, senza offrire alcuna spiegazione di quale sarebbe, in alternativa al principio solidaristico tra i coniugi, il fondamento del diritto all’attribuzione di un assegno divorzile.

In merito alle differenze tra le prestazioni economiche previste nella separazione e nel divorzio, si può quindi concludere affer-mando che l’assegno di mantenimento di cui all’art. 156 C.C. e l’assegno determinato a seguito di divorzio sono totalmente diffe-renti. nel primo caso, infatti, permangono tutti i diritti e i doveri inerenti al matrimonio, anche se alcuni di essi sono in parte affie-voliti, sicché il mantenimento del coniuge separato rappresenta l’ideale continuazione del dovere di assistenza materiale sancito dall’art. 143 C.C. nel secondo caso, invece, vengono meno tutti i diritti e i doveri che sorgono con il matrimonio, ma in virtù del precedente rapporto matrimoniale permane il dovere di prestare assistenza materiale al coniuge che ha subito un pregiudizio eco-nomico a seguito del divorzio9. Come si è detto, anche in caso di divorzio, sussistendo determinate condizioni, uno dei due coniugi può avere il diritto a un assegno vitalizio a carico dell’altro.

Tale statuizione normativa, prevista dall’art. 5 della legge sul divorzio, Legge n. 898/1970, è stata oggetto di riforma da parte della Legge n. 74/1987.

8) Così e. quadri, La nuova legge sul divorzio. I. Profili patrimoniali, Jovene, napoli, 1987, 34 e l. barbiera, I diritti patrimoniali dei separati e dei divorziati, Zanichelli, bologna, 2001, 28 ss.

9) La differenza ontologica tra assegno di mantenimento e assegno divorzile è ampiamente condivisa dalla giurisprudenza secondo cui: «L’assegno di divorzio che presuppone lo scio-glimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili, è determinato sulla base di criteri autonomi e distinti rispetto all’assegno spettante al coniuge separato. Quest’ultimo assegno può costituire, nei congrui casi, un utile elemento di riferimento, ma non già il dato cui ancorare necessariamente il riconoscimento dell’assegno di divorzio o parametrarne la determinazione senza possibilità di discostarsene, in assenza di eventuali mutamenti nella situazione economica dei due coniugi» (Cass. Civ., sez. I, 27 agosto 2004, n. 17128).

Assegno di mante-nimento e assegno divorzile

L’art. 5 citato, infatti, al comma 6 stabilisce che, con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive. La dottrina si è inter-rogata in merito al presupposto che è a fondamento dell’assegno divorzile giungendo a conclusioni non univoche. Tuttavia, la tesi più accreditata appare quella secondo cui permanga una solidarie-tà tra i coniugi anche dopo l’estinzione del vincolo, che non è para-gonabile all’affectio coniugalis, stante la cessazione del coniugio, ma che è, comunque, frutto del pregresso rapporto matrimoniale alla luce del quale è necessario garantire uno stile di vita adeguato a un soggetto con cui si era creata una situazione di comunione materiale e spirituale10. L’altra tesi, anch’essa proveniente da fonte autorevole11, è quella secondo cui l’assegno postmatrimoniale discenderebbe soltanto dalle obiettive condizioni di bisogno in cui dovesse trovarsi l’altro coniuge. Tale assunto, però, non spie-ga la ragione per cui sarebbe l’ex coniuge a dover contribuire al mantenimento di quello più debole, né sembra tenere in debito conto il dettato normativo che stabilisce una serie di parametri di valutazione dell’assegno che riconducono alla storia matrimoniale pregressa della coppia.

Pertanto, con l’attribuzione di un assegno divorzile nei riguardi dell’ex coniuge, sembra che il Legislatore abbia voluto rimarcare la forza intrinseca del matrimonio e il fatto che con la sua conclu-sione permangono effetti di ordine personale e patrimoniale, tra i quali, ai nostri fini, va menzionato quello della solidarietà post matrimoniale.

Invero, in caso di accordo concluso innanzi al sindaco, quest’ul-timo non può intervenire in ordine alla scelta dei coniugi di

sta-10) c.m. bianca, op. cit., 284.

11) e. quadri, La nuova legge sul divorzio. Profili patrimoniali, napoli, 1987, 34.

Art. 5, comma 6,

Legge n.

898/1970

Presupposti all’assegno divorzile

bilire l’an ed il quantum dell’assegno divorzile. Tuttavia, l’ufficiale dello stato civile dovrà verificare che le volontà dei coniugi siano libere e che l’accordo non contrasti con norme imperative né con principi di ordine pubblico.

su accordo delle parti, la corresponsione può avvenire in un’unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tal caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di con-tenuto economico. L’art. 5, comma 8, così disponendo, consente alle parti di richiedere, in luogo dell’assegno periodico vitalizio, la somma in un’unica soluzione. si tratta di una prassi molto diffusa quando il divorzio succede a un matrimonio di breve durata, spes-so in assenza di figli.

La prestazione in un’unica soluzione non è la somma delle varie dazioni periodiche, né potrebbe esserlo, considerato che non è possibile prevedere la durata del diritto, nonostante la dazione in questione si configuri quale assegno vitalizio, seppure sino a quando permanga la medesima situazione. Condizioni necessarie affinché la corresponsione del denaro avvenga in un’unica soluzio-ne, è che vi sia in tal senso l’accordo dei coniugi e che il tribunale la ritenga equa sulla base di tutti i criteri di quantificazione stabiliti dallo stesso art. 5, al comma 6.

Va osservato, inoltre, che la corresponsione in un’unica solu-zione può avvenire, comunque, anche attraverso varie tranches, in particolare qualora si tratti di somme cospicue. Il comma 8 dell’art. 5 citato, chiarisce, inoltre, che l’unica dazione inibisce qualsiasi successiva domanda di contenuto economico, di talché il beneficiario non potrà, ai sensi dell’art. 9, proporre domanda di revisione in caso di sopravvenienze. Al fine di tutelare il coniuge che beneficia di un’unica prestazione, la giurisprudenza ha chia-rito che tale corresponsione non si può considerare quale reddito imponibile e, quindi, non è deducibile, ma costituisce un’attribu-zione patrimoniale.

Potrà accadere, perciò, che anche dinanzi al sindaco i coniugi si accordino per tale forma di corresponsione del mantenimento, considerato che si tratta di una modalità adottata in caso di divorzi congiunti e soprattutto in mancanza di figli minori o bisognosi di essere mantenuti.

Infatti, come si è detto e meglio si dirà nel prosieguo, condizio-ne per concludere l’accordo dinanzi al sindaco è che non ci siano figli minori o comunque che abbiano diritto al mantenimento.

Art. 5,

nel capitolo che segue ci si soffermerà sui limiti in cui, in caso di divorzio dinanzi al sindaco, potrà essere ammissibile tale tipo di mantenimento.

1.6 Modifica delle condizioni della separazione e del divorzio