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Prima formula di negoziazione assistita in assenza di figli Accordo di separazione personale

raggiunto tramite procedura di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 la sig.ra Matilde bianchi, nata a bari il 17/08/1967 e ivi residente alla via nino bixio, n. 0, C.F.: bnCMTL67H17b548U, professione assistente sociale, rappresentata dall’avv. Mevio (C.F. dell’avvocato) con studio in bari, via dei Gerani, n. 5, tel. 0000 e fax 5555, indirizzo pec: mevio@pec.

it presso cui è domiciliata giusta mandato in calce al presente accordo e

il sig. Antonio Rossi, nato a bari il 29/05/1966 ed ivi residente alla via Cimabue, n. 4 C.F.: Rss66E29578I, professione tecnico di radiologia,

12) Appare quasi superfluo sottolineare che i nomi e i luoghi riportati sono di pura fantasia e che le ipotesi di nullaosta e autorizzazioni, nonché gli accordi dei sindaci non sono atti reali, ma solo ipotesi di scuola.

rappresentato dall’avv. Cicerone (C.F. dell’avvocato) con studio in bari, via dei Gerani, n. 8, tel. 9999 e fax 444, indirizzo pec: cicerone@pec.it presso cui è domiciliato giusta mandato in calce al presente accordo.

Le predette parti – debitamente informate sulla procedura per conclu-dere la separazione secondo le forme e le regole di cui all’art. 6, D.L. n.

132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 – hanno scelto liberamente di addivenire alla separazione nelle forme della negoziazione assistita, conferendo mandato ai rispettivi difensori e impegnandosi a collaborare tra loro con lealtà e buona fede.

premesso che

- la sig.ra bianchi e il sig. Rossi, hanno contratto matrimonio civile in bari il giorno 9 ottobre 2008. L’atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune nella Parte I, n. 527, anno 2008;

- il regime patrimoniale scelto dalle parti è quello della separazione dei beni;

- dalla loro unione non sono nati figli;

- le parti hanno costituito la loro casa familiare in bari, alla via nino bixio, n. 0;

- poco tempo dopo il matrimonio tra i coniugi sono emerse divergenze e incompatibilità caratteriali che hanno determinato l’esigenza di una temporanea separazione di fatto, con il conseguente allontanamento del sig. Rossi dalla casa coniugale;

- a tutt’oggi, nonostante i ripetuti tentativi di ristabilire una serena convivenza, le parti – constatata la mancanza della comunione mora-le e materiamora-le che costituisce il fondamento dell’istituto matrimoniamora-le e ritenendo che la vita coniugale sia divenuta insostenibile – inten-dono, di comune accordo, formalizzare tale situazione di fatto e pro-cedere alla loro separazione personale alle condizioni dai medesimi liberamente concordate.

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe, con la presenza ed assistenza dei rispettivi legali – i quali hanno esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e hanno informato le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare quale alternativa al superamento del conflitto – hanno raggiunto un accordo in merito alla propria separazione perso-nale che di seguito si riporta:

a) i coniugi vivranno separati;

b) la sig.ra bianchi continuerà ad abitare nella casa coniugale dalla stessa condotta in locazione, mentre il sig. Rossi ha già provveduto ad un’al-tra sistemazione abitativa;

c) il sig. Antonio Rossi, in considerazione delle proprie maggiori capacità reddituali, si impegna a versare alla sig.ra Matilde bianchi l’importo mensile di € 300,00 a titolo di mantenimento, con bonifico bancario il 10 di ogni mese. su tale importo, come per legge, mature-rà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall’anno successivo al perfezionamento dell’accordo;

d) i coniugi dichiarano, altresì, di aver provveduto alla divisione dei beni mobili dell’abitazione coniugale e che in essa non vi sono beni personali del sig. Rossi.

Gli avv. Mevio e Cicerone dichiarano che il presente accordo di separazio-ne personale non è contrario a norme imperative, né all’ordiseparazio-ne pubblico.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014, conver-tito in Legge n. 162/2014, si conviene tra le parti che sia onere dell’avv.

Cicerone provvedere a trasmettere originale del presente accordo, sot-toscritto dai coniugi e dagli avvocati e autenticato da questi ultimi, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di bari, per il rilascio del relativo nullaosta.

Il medesimo avv. Cicerone si impegna, sotto le comminatorie di cui all’art. 6, comma 4, legge citata, a trasmettere l’accordo di negoziazione assistita, munito del nullaosta del Procuratore della Repubblica, entro dieci giorni dal rilascio del predetto nullaosta, all’ufficiale dello stato civile di bari ove fu iscritto il matrimonio.

bari, 10 dicembre 2014

Matilde bianchi Antonio Rossi

……… ………

la firma è autentica la firma è autentica

……… ………

I procuratori:

Avv. Mevio Avv. Cicerone

……… ………

si allegano i seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di matrimonio dei coniugi;

2) stato di famiglia;

3) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

4) estratto atto di nascita di entrambi i coniugi;

5) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Mandato

La sottoscritta ………, nata a ………, il ………, residente in ………, via ………, (C.F. ………), informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delega l’Avv. ………, a rappresentarla nella presente convenzione.

elegge domicilio

presso lo studio dello stesso avvocato in ………, via ………,

dichiara

inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

………, lì………

Firma. È vera e autentica Avv. ………

Mandato

Il sottoscritto ………, nato a ………, il ………, residente in ………, via ………, (C.F. ………), informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delega l’Avv. ………, a rappresentarla nella presente convenzione.

elegge domicilio

presso lo studio dello stesso avvocato in ………, via ………,

dichiara

inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

………, lì………

Firma. È vera e autentica Avv. ………

Ill.mo sig. Procuratore della Repubblica presso il Tributale di bari Richiesta del nullaosta di cui all’art. 6, comma 2, Legge n. 162/2014 L’avv. Cicerone, nella sua qualità in atti, trasmette alla s.V. Ill.ma il sopra esteso accordo in originale per la separazione personale dei sigg.

ri bianchi e Rossi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, in data 10 dicem-bre 2014, con espressa richiesta di nullaosta per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 3, D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014.

Con osservanza.

bari 11 dicembre 2014

Avv. Cicerone

………

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

Vista la convenzione di negoziazione assistita depositata l’11/12/2014, intervenuta tra Matilde bianchi e Antonio Rossi riguardante l’accordo di separazione personale;

considerato

- che è stata tentata la conciliazione delle parti e queste sono state informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;

- che nell’accordo non si ravvisano irregolarità;

si rilascia nullaosta

per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 3, del D.L. n. 132/2014 come convertito nella Legge n. 162/2014.

bari, 15 dicembre 2014

Il Procuratore della Repubblica

3.3 Seconda formula di negoziazione assistita in presenza di figli