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Seconda formula di negoziazione assistita in presenza di figli Accordo di separazione personale

raggiunto tramite procedura di negoziazione assistita ex art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 la sig.ra Matilde bianchi, nata a bari il 17/08/1967 e ivi residenti alla via nino bixio, n. 0, C.F.: bnCMTL67H17b548U, professione assistente sociale, rappresentata dall’avv. Mevio (C.F. dell’avvocato) con studio in bari, via dei Gerani, n. 5, tel. 0000 e fax 5555, indirizzo pec: mevio@pec.it presso cui è domiciliata giusta mandato in calce al presente accordo

e

il sig. Antonio Rossi, nato a bari il 29/05/1966 ed ivi residente alla via Cimabue, 4, C.F. Rss66E29578I, professione tecnico di radiologia, rap-presentata dall’avv. Cicerone (Cod. Fisc. dell’avvocato) con studio in bari, via dei Gerani, n. 8, tel. 9999 e fax 444, indirizzo pec: cicerone@pec.

it presso cui è domiciliato giusta mandato in calce al presente accordo.

Le predette parti – debitamente informate sulla procedura per conclude-re la separazione secondo le forme e le conclude-regole della negoziazione assistita, ai sensi dell’art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014 – hanno scelto liberamente di addivenire alla separazione nelle forme della negoziazione assistita, conferendo mandato ai rispettivi difensori e impegnandosi a collaborare tra loro con lealtà e buona fede.

premesso che

- la signora bianchi e il sig. Rossi, hanno contratto matrimonio civile in bari il giorno 9 ottobre 1993. L’atto è stato trascritto nei registri dello stato civile del suddetto Comune nella Parte I, n. 1012, anno 1993;

- il regime patrimoniale scelto dalle parti è quello della separazione dei beni;

- dalla loro unione sono nati due figli: Anna, nata a bari il 1/1/1995 (C.F. della figlia), studente di Giurisprudenza presso l’Università degli studi di bari, e Carlo, nato a bari il 31/12/2004 (C.F. del figlio), studente di quinta elementare;

- le parti hanno costituito la loro casa familiare in bari alla via nino bixio, n. 0;

- poco dopo la nascita del secondo figlio tra i coniugi sono emerse divergenze e incompatibilità caratteriali che i coniugi stessi hanno cercato di superare per tenere unita la famiglia;

- a tutt’oggi, nonostante i ripetuti tentativi di ristabilire una serena convivenza, le parti – constatata la mancanza della comunione mora-le e materiamora-le che costituisce il fondamento dell’istituto matrimoniamora-le e ritenendo che la vita coniugale sia divenuta insostenibile – inten-dono, di comune accordo, formalizzare tale situazione di fatto e pro-cedere alla loro separazione personale alle condizioni dai medesimi liberamente concordate.

Tutto ciò premesso, le parti in epigrafe, con la presenza e assistenza dei rispettivi legali – i quali hanno esperito inutilmente il tentativo di conciliazione e hanno informato le parti della possibilità di ricorrere alla mediazione familiare quale alternativa al superamento del conflitto, nonché dell’importanza che entrambi i genitori trascorrano del tempo con i figli nell’interesse di questi ultimi – hanno raggiunto un accordo in merito alla propria separazione personale che di seguito si riporta:

a) i coniugi vivranno separati;

b) la sig.ra bianchi continuerà ad abitare nella casa coniugale dalla stessa condotta in locazione, mentre il sig. Rossi ha già provveduto ad un’al-tra sistemazione abitativa;

c) i figli resteranno collocati con la madre presso la casa familiare;

d) il figlio minore Carlo trascorrerà due fine settimana al mese con il padre a partire dalle ore 16.00 del venerdì sino alle ore 18.00 della domenica con pernottamento presso di lui. Inoltre, il predetto mino-re trascormino-rerà il natale, il Capodanno e la Pasqua ad anni alterni con il padre e con la madre. Più specificamente: a partire dal primo anno di separazione, trascorrerà il natale e la Pasqua con il padre e il Capodanno con la madre; mentre l’anno successivo il natale e la Pasqua con la madre ed il Capodanno con il padre. Il figlio Carlo, inoltre, trascorrerà 21 giorni durante le vacanze estive con il padre;

e) il sig. Antonio Rossi verserà il giorno 5 di ogni mese alla sig.ra Matilde bianchi la quota di euro 300,00 a titolo di mantenimento del figlio minore Carlo; mentre nella stessa data verserà direttamente alla figlia maggiore Anna, economicamente non indipendente, la somma di euro 300,00 con accredito su conto corrente bancario di cui la medesima è titolare. su tali importi, come per legge, maturerà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall’anno successivo al perfezionamento dell’accordo;

f) le spese straordinarie per i figli sono poste a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% per ognuno di essi;

g) il sig. Antonio Rossi, in considerazione delle proprie maggiori capacità reddituali, si impegna a versare alla sig.ra Matilde bianchi l’importo mensile di € 200,00 a titolo di mantenimento, con bonifico bancario il 10 di ogni mese. su tale importo, come per legge,

mature-rà annualmente la rivalutazione Istat a decorrere dall’anno successivo al perfezionamento dell’accordo;

h) i coniugi dichiarano, altresì, di aver provveduto alla divisione dei beni mobili dell’abitazione coniugale e che in essa non vi sono beni personali del sig. Rossi.

Gli avv. Mevio e Cicerone dichiarano che il presente accordo di sepa-razione personale non è contrario a norme imperative, né all’ordine pubblico.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, D.L. n. 132/2014, conver-tito in Legge n. 162/2014, si conviene tra le parti che sia onere dell’avv.

Cicerone provvedere a trasmettere originale del presente accordo, sot-toscritto dai coniugi e dagli avvocati e autenticato da questi ultimi, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di bari, per il rilascio della relativa autorizzazione.

Il medesimo avv. Cicerone si impegna, sotto le comminatorie di cui all’art. 6, comma 4, legge citata, a trasmettere l’accordo di negoziazione assistita, munito dell’autorizzazione del Procuratore della Repubblica, entro dieci giorni dal rilascio del predetto nullaosta, all’ufficiale dello stato civile di bari ove fu iscritto il matrimonio.

bari, 10 dicembre 2014

Matilde bianchi Antonio Rossi

……… ………

la firma è autentica la firma è autentica

……… ………

I procuratori:

Avv. Mevio Avv. Cicerone

……… ………

si allegano i seguenti documenti:

1) estratto dell’atto di matrimonio dei coniugi;

2) stato di famiglia;

3) certificato di residenza di entrambi i coniugi;

4) estratto atto di nascita di entrambi i coniugi;

5) dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni.

Mandato

La sottoscritta ………, nata a ………, il ………, residente in ………, via ………, (C.F. ………), informata della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delega l’Avv. ………, a rappresentarla nella presente convenzione.

elegge domicilio

presso lo studio dello stesso avvocato in ………, via ………,

dichiara

inoltre di aver ricevuto tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

………, lì………

È vera e autentica Avv. ………

Mandato

Il sottoscritto ………, nato a ………, il ………, residente in ………, via ………, (C.F. ………), informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita, delega l’Avv. ………, a rappresentarla nella presente convenzione.

elegge domicilio

presso lo studio dello stesso avvocato in ………, via ………,

dichiara

inoltre di aver ricevute tutte le informazioni previste dagli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per l’espletamento del mandato conferito.

………, lì………

È vera e autentica Avv. ………

Ill.mo sig. Procuratore della Repubblica presso il Tributale di bari Richiesta dell’autorizzazione

di cui all’art. 6, comma 2, Legge n. 162/2014

L’avv. Cicerone, nella sua qualità in atti, trasmette alla s.V. Ill.ma il sopra esteso accordo in originale per la separazione personale dei sigg.

ri bianchi e Rossi, raggiunto a seguito di negoziazione assistita ex art. 6 del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, in data 10 dicem-bre 2014, con espressa richiesta di nullaosta per gli adempimenti di cui all’art. 6, comma 3, D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014.

Con osservanza.

bari 11 dicembre 2014 Avv. Cicerone

………

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari

Vista la convenzione di negoziazione assistita depositata l’11/12/2014, intervenuta tra Matilde bianchi e Antonio Rossi riguardante l’accordo di separazione personale;

considerato

- che è stata tentata la conciliazione delle parti e queste sono state informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;

- che le parti sono state informate dell’importanza per i figli di trascor-rere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;

ritenuto

che l’accordo risponde all’interesse dei figli e che non si ravvisano irre-golarità,

si autorizza

bari, 15 dicembre 2014

Il Procuratore della Repubblica

Importante

nel caso di separazione, divorzio o modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, l’ufficiale dello stato civile dovrà verifi-care che sussistano tutti i requisiti di legge che sono:

1) sottoscrizione delle parti e degli avvocati con autentica delle firme dei primi da parte dei difensori;

2) conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico;

3) trasmissione dell’atto entro dieci giorni dal ricevimento del nullaosta (se non ci sono figli da mantenere) del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente in cui fu trascritto o iscritto il matrimonio, o dall’autorizzazione del medesimo Procuratore (se ci sono figli minori, figli portatori di handicap grave o che comunque, pur se maggiorenni, abbiano diritto al mantenimento).