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Separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimen- scioglimen-to o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica

delle condizioni di separazione e divorzio innanzi al Sindaco Il Capo III del D.L. n. 132/2014, convertito in Legge n. 162/2014, è intitolato “Ulteriori disposizioni per la semplificazione dei proce-dimenti di separazione personale e di divorzio”.

Esso contiene esclusivamente l’art. 12, norma che ha profonda-mente innovato la disciplina relativa alla crisi coniugale in quanto prevede che anche il sindaco possa raccogliere le volontà della coppia di separarsi, di divorziare o di modificare le condizioni della separazione e del divorzio.

La norma consta di sette commi che verranno di seguito anali-ticamente illustrati.

Il primo comma stabilisce che i coniugi possono conclude-re innanzi al sindaco, quale ufficiale dello stato civile a norma dell’art. 1, D.P.R. n. 396/2000, del Comune di residenza di uno di loro o del Comune presso cui è iscritto o trascritto l’atto di matri-monio, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, un accordo di separazione personale, ovvero nei casi di cui all’art. 3, comma 1, n.

2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970, n. 898 di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

La prima parte della norma chiarisce che il ricorso a tale proce-dura è facoltativo; inoltre specifica che il sindaco è l’ufficiale dello

Circolare n.

stato civile competente a raccogliere la volontà della coppia. Per quanto attiene alla competenza territoriale, viene specificato che si deve trattare del sindaco del Comune in cui almeno uno dei coniu-gi (o ex coniuconiu-gi in caso di modifiche del divorzio) abbia la residen-za o del Comune in cui fu iscritto o trascritto il matrimonio.

Analogamente a quanto previsto per la negoziazione assistita, anche in questo caso la norma si applica solo in caso di accordo della coppia, quindi oggetto del patto possono essere solo la sepa-razione consensuale (in cui, cioè, vi sia accordo in merito alla scel-ta stessa di separarsi) e il divorzio congiunto che sia domandato a seguito di separazione tra coniugi (anche giudiziale, purché la sentenza sia passata in giudicato), ovvero sia stata omologata una separazione consensuale, ovvero ancora sia intervenuta separazio-ne di fatto quando essa sia iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. Così è stabilito dall’art. 3, n. 2, lett. b) della Legge n. 898/1970, istitutiva del divorzio e a cui si riferisce espressamente l’art. 6, comma 1, del D.L. n. 132/2014. Anche nel caso di modifi-che delle condizioni dovrà esserci totale accordo dei coniugi sulle innovazioni da apportare.

Altra questione non direttamente affrontata dal Legislatore, ma senz’altro rilevante è quella riguardante la possibilità del sindaco di delegare i funzionari a ricevere l’accordo di separazione, modi-fica delle condizioni della separazione o di divorzio.

La risposta deve senz’altro essere positiva: il sindaco che abbia conferito delega generale ai funzionari trasferisce anche l’incarico di cui all’art. 12.

È chiaro, infatti, che, diversamente opinando, vi sarebbe un ingolfamento dell’attività amministrativa.

Infine, l’assistenza di un avvocato (sembra non possano esser-cene due o più perché la norma usa il singolare) è facoltativa, dun-que rimessa alla volontà dei coniugi.

Il secondo comma sancisce che le disposizioni della norma non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992 ovvero economicamente non autosuf-ficienti.

Questa parte della norma richiede particolare attenzione in quanto pone un divieto assoluto di conclusione dell’accordo innanzi al sindaco in presenza di figli minorenni o anche

maggio-Delega

renni, ma incapaci o portatori di handicap gravi ovvero in caso di figli maggiorenni non ancora economicamente autonomi.

In altri termini l’accordo di cui all’art. 12 può essere concluso solo in caso di assenza di figli o in presenza di figli maggiorenni ma economicamente indipendenti.

Al fine di non incorrere in gravi errori, quindi, sarà necessario che i coniugi che abbiano figli maggiorenni ormai affrancati dal mantenimento a carico dei genitori, producano certificazione attestante il reddito della prole (dichiarazione dei redditi). In caso contrario non sarà possibile dimostrare l’autonomia economica dei figli e quindi concludere l’accordo innanzi al sindaco.

Anche in questo caso si pone lo stesso problema già affronta-to in tema di negoziazione assistita relativo ai figli maggiorenni, magari adulti, ma non autonomi sotto il profilo economico. Anzi, nel caso all’esame la questione è ancora più stringente, perché l’accordo innanzi al sindaco non è soggetto al controllo del Procuratore della Repubblica.

Come si è detto, l’art. 337-septies C.C. stabilisce che il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente un assegno di mantenimento.

Il Legislatore lascia, quindi, all’autorità giudiziaria la valutazione in ordine al mantenimento dei figli maggiorenni e, di regola, si stabilisce che essi debbano continuare ad essere mantenuti sino a una certa età, se la mancanza di redditi non si possa attribuire a loro inerzia o negligenza. Viene spontaneo chiedersi se sarà pos-sibile concludere una negoziazione assistita in presenza di figli maggiorenni, magari ultratrentenni, non ancora autonomi econo-micamente. La lettura della norma dovrebbe far propendere per un’interpretazione restrittiva e, dunque, in presenza di figli mag-giorenni, ma privi di redditi autonomi, insufficienti a un tenore di vita accettabile, a prescindere dall’età del o dei figli, il sindaco non potrà raccogliere le volontà della coppia.

Il terzo comma prevede che l’ufficiale dello stato civile riceve da ciascuna delle parti personalmente, con l’assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che esse vogliono separarsi o far cessare gli effetti civili del matrimonio oppure ottenere lo scio-glimento secondo condizioni tra di essi concordate. Allo stesso modo si procede per la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’accordo non può contenere patti di trasferimento

La questione

patrimoniale. L’atto contenente l’accordo è compilato e sottoscrit-to immediatamente dopo il ricevimensottoscrit-to delle dichiarazioni dei coniugi. L’accordo tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi previsti al comma 1, i procedimenti di sepa-razione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimo-nio ovvero modifiche delle condizioni di separazione o divorzio.

nei soli casi di separazione personale ovvero di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio secondo condizioni concordate, l’ufficiale dello stato civile, quando riceve le dichiara-zioni dei coniugi, li invita a comparire di fronte a sé non prima di trenta giorni dalla ricezione per la conferma dell’accordo anche ai fini dell’adempimento di cui al comma 5 (annotazioni, iscrizioni e trascrizioni). La mancata comparizione equivale a mancata con-ferma dell’accordo.

Anche questo capoverso dell’art. 12 è molto importante in quanto specifica la procedura da seguire.

Entrambe le parti, quindi i coniugi o gli ex coniugi, devono dichiarare al sindaco o al funzionario da questi delegato la volontà di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni del primo e del secondo. La dichiarazione è quindi una dichiarazione di volontà che deve dimostrare la libertà di entram-bi di addivenire a tale accordo. A differenza di quanto avviene nella negoziazione assistita, non è previsto che l’ufficiale dello stato civile tenti la conciliazione. L’accordo non può contenere trasferimenti patrimoniali. Con ciò si deve intendere che non pos-sono effettuarsi atti traslativi di beni come beni immobili, mobili registrati o beni aventi un intrinseco valore (ad esempio gioielli, oggetti d’antiquariato, opere d’arte).

L’accordo, invece, può contenere indicazioni relative al man-tenimento del coniuge più debole o comunque di una delle parti considerato che si tratta di prestazioni disponibili, come si è già scritto (cfr. capitolo I), anche se una circolare del Ministero dell’Interno, su cui ci soffermeremo a conclusione del paragrafo, offre un’interpretazione troppo restrittiva della norma.

Anche se sul punto il Legislatore non si è pronunciato, appare corretto ritenere che il sindaco dovrebbe valutare che l’accordo riguardante il mantenimento non contrasti con le norme impera-tive e con l’ordine pubblico.

Procedura di dichiara-zione

Ci si chiede se possa avvenire la dazione in un’unica soluzione (una tantum) molto frequente nei divorzi congiunti. La risposta dovrebbe essere negativa solo qualora l’entità della somma sia così ingente e cospicua da tradursi in un effettivo trasferimento patrimoniale.

Immediatamente dopo aver raccolto la volontà di entrambe le parti, l’ufficiale dello stato civile redige un atto che va sottoscritto e che equivale ad un decreto di omologa della separazione consen-suale, ad una sentenza di divorzio congiunto, nonché ai provvedi-menti di modifica della separazione o del divorzio.

soltanto in caso di separazione o di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’ufficiale dello stato civile, dopo aver ricevuto le dichiarazioni, invita entrambe le parti a comparire innanzi a sé non prima di trenta giorni successivi alla redazione dell’accordo per confermarlo. Quindi, il sindaco (o chi egli abbia delegato) dovrà indicare alle parti una data non inferiore a trenta giorni per confermare le dichiarazioni, nonché per gli adempi-menti relativi ad annotazioni, iscrizioni e trascrizioni di cui al D.P.R. n. 396/2000.

La norma ha stabilito che i coniugi devono recarsi in Comune non prima di trenta giorni, ma non ha posto un limite, cioè un termine massimo entro cui le parti debbano essere convocate.

se i coniugi non si presentano il giorno stabilito per confermare le proprie volontà, si deve intendere che non vogliano più conclu-dere l’accordo.

La norma non lo prevede, ma deve restare salva la possibilità di una delle parti o di entrambe di giustificare la mancata compa-rizione per caso fortuito o forza maggiore (esempio: improvvisa alluvione che abbia impedito di raggiungere il Comune competen-te; malattia; intervento chirurgico d’urgenza, etc.).

non si comprende la ragione per cui l’accordo concluso innan-zi al sindaco, a differenza di quanto previsto per la negoinnan-ziainnan-zione assistita, non prevede alcuna forma di controllo giurisdizionale, come il nullaosta del Procuratore della Repubblica.

Meno interessanti da commentare appaiono i commi succes-sivi, i quali si riferiscono essenzialmente a inserimenti di lettere e capoversi ad altre norme di legge.

Il quarto comma stabilisce che all’art. 3, secondo capoverso

le parole «trasformato in consensuale» sono aggiunte le seguenti:

«,ovvero dalla data certificata nell’accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione con-cluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.»

Come si vede, il comma in esame contiene aggiunte riguardanti la legge sul divorzio e si riferisce non solo all’accordo raggiunto innanzi al sindaco, ma anche alla convenzione di negoziazione assistita di cui all’art. 6.

Il quinto comma dispone che al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’art. 49, comma 1, dopo la lett. g-bis), è aggiunta la lett. g-ter) riguardante gli accordi di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile;

b) all’art. 63, comma 1, dopo la lett. g), è aggiunta la lett. g-ter) (invero sarebbe dovuta essere g-bis), che contempla gli accordi di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio;

c) all’art. 69, comma 1, dopo la lett. d-bis), è aggiunta la lett. d-ter) concernente gli accordi di separazione personale, di sciogli-mento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ricevuti dall’ufficiale dello stato civile.

Il comma 6 riguarda i diritti da esigere dalla coppia. Alla Tabella D), allegata alla Legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo il punto 11 delle norme speciali viene inserito il punto 11-bis): «Il diritto fisso da esigere da parte dei comuni all’atto della conclusione dell’accordo di separazione personale, ovvero di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ricevuto dall’ufficiale di stato civile del comune, non può essere stabilito in misura superiore all’imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio dall’ar-ticolo 4 della tabella allegato A) al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.»

Infine, il comma 7 stabilisce che le disposizioni dell’art. 12 si applicano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.

Art. 12,

Pertanto, dall’11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che consente di concludere accordi di separazione, di divorzio o di modifica delle condizioni.

soltanto il tempo consentirà di valutare l’utilità della norma e di comprendere tutte le carenze che essa contiene, parte delle quali sono state illustrate.

Come si è già scritto nel paragrafo precedente, il Ministero dell’Interno ha inteso chiarire alcuni aspetti pratici nell’attuazione della legge con l’emanazione di alcune circolari (n. 16/2014 e n.

19/2014).

In particolare, nella Circolare n. 16/2014 si chiarisce soltanto che riguardo alla decorrenza del termine di durata della separa-zione, necessario ai fini della domanda di divorzio, si terrà conto di quella certificata negli accordi. Tale data dovrà essere riportata nelle annotazioni e indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.

Più discutibili appaiono le disposizioni contenute nella Circolare n. 19/2014. In particolare non si condivide la parte in cui è speci-ficato che i coniugi non possono contemplare nell’accordo clau-sole aventi carattere dispositivo, come l’uso della casa coniugale, l’assegno di mantenimento ovvero altra utilità economica. Invero, questa parte della circolare sembra contrastare nettamente con la legge che vieta soltanto trasferimenti patrimoniali come illustrato più sopra.

La circolare chiarisce, ancora, che le parti possono farsi assistere da un avvocato, ma questo non può sostituirle innanzi al sindaco o al funzionario delegato.

Importanti appaiono, però, soprattutto alcuni punti successi-vi. In particolare, se i coniugi non si presentano per la conferma dell’atto, l’ufficiale deve comunque iscrivere l’atto già redatto nei registri dello stato civile, dando conto della mancata conferma.

Tale atto non può essere annotato.

Inoltre, in caso di accordo per la separazione, i tre anni necessa-ri per necessa-richiedere il divorzio decorrono dal momento dell’accordo e no da quello della conferma.

Il diritto fisso da richiedere ai coniugi non può essere superiore a € 16,00.

L’ufficiale dello stato civile, infine, dopo la conferma dell’atto è tenuto a comunicare l’avvenuta iscrizione alla cancelleria presso

Circolare

la quale sia eventualmente iscritta la causa concernente la sepa-razione o il divorzio ovvero a quella del giudice davanti al qulae furono stabilite le condizioni di divorzio o di separazione oggetto di modifica. A tale fine, l’ufficiale acquisirà le informazioni neces-sarie dalle parti.

Appare, comunque, importante focalizzare l’attenzione su alcu-ni aspetti di seguito riportati.

L’accordo dinanzi al Sindaco

Riguarda solo i casi di separazione, divorzio o modifiche delle condizioni di separazione e divorzio in cui vi sia totale condivi-sione da parte della coppia sulle condizioni dichiarate e riportate nell’atto.

I coniugi (o ex coniugi) non devono avere figli o devono avere figli maggiorenni autonomi economicamente (la cui indipendenza economica deve essere documentata).

Le parti non possono concludere patti con trasferimenti patrimo-niali, ma possono stabilire il mantenimento a carico di uno nei confronti dell’altro.

solo in caso di separazione e divorzio (non di modifica) devono confermare la propria volontà nella data fissata e concordata, ma non prima di trenta giorni da quando è stato redatto l’accordo.

se i coniugi non compaiono nella data prefissata, senza giustifica-to motivo, l’accordo non si può considerare perfezionagiustifica-to.

Infine è bene evidenziare che solo in caso di separazione o di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio conclusi innanzi al sindaco, dovranno essere redatti due diversi atti: il primo – nella Parte II, serie C – conterrà la manifestazio-ne di volontà delle parti, nonché la data in cui la coppia si dovrà presentare per confermare le dichiarazioni rese; il secondo atto, verosimilmente da allegarsi al primo, con la conferma delle dichia-razioni.

Il sindaco dovrà chiedere alla coppia di allegare, oltre a tutta la documentazione che riterrà più opportuna, copia conforme del decreto di omologazione o della sentenza di separazione o divorzio e, in caso di divorzio, l’attestazione della Corte di

Atti per manifesta-re volontà delle parti e conferma delle dichia-razioni

Appello competente che non vi sia in secondo grado un giu-dizio pendente.

In presenza di figli maggiorenni, anche la documentazione relati-va alla loro autonomia economica (es.: dichiarazione dei redditi).

3.1 Introduzione

In questa parte verranno riportati alcuni accordi di negoziazione assistita, nonché accordi conclusi dinanzi al sindaco o a un fun-zionario da questi delegato. si sottolinea ancora una volta che nei primi l’impiegato dello stato civile dovrà verificare che sussistano tutti i requisiti di legge per la trasmissione dell’accordo al fine di consentirne le necessarie trascrizioni o iscrizioni e annotazioni.

nel secondo caso, invece, sarà il sindaco stesso o il suo delegato a redigere l’atto12.

3.2 Prima formula di negoziazione assistita in assenza di figli