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La cooperazione tra autorità ecclesiastica ed autorità statale Il crescente fenomeno degli abusi sessuali su minor

Nel documento Gli abusi sessuali del clero cattolico (pagine 31-35)

3. Riforma necessaria: Normae de graviorius delictis del 2010 e l’azione di Papa Benedetto XVI.

3.4. La cooperazione tra autorità ecclesiastica ed autorità statale Il crescente fenomeno degli abusi sessuali su minor

perpetrati da chierici e gli scandali che ne sono derivati, hanno fatto sì che la Chiesa e le autorità religiose non perseguissero più segretamente tali delitti, ma che vi fosse un crescente impegno tra autorità ecclesiastica ed autorità statale di cooperazione, per prevenire, reprimere e sanzionare tali crimini atroci.

Il Crimen Sollicitationis del 1922, nei casi in cui un chierico fosse stato accusato di abuso sessuale su minore, invitava gli ordinari a risolvere internamente la questione. Ma, con il motu proprio Sacramentorum sanctitatis tutelae del 2001 e le successive modifiche, si delinea un quadro di cambiamenti.

Nella Lettera circolare per aiutare le Conferenze Episcopali, nel preparare le linee guida per il trattamento dei casi di abuso sessuale nei confronti di minori da parte di chierici, compare la cooperazione con le autorità civili e si stabilisce che «l’abuso sessuale di minori non è solo un delitto canonico, ma anche un crimine perseguito dall’autorità civile. Sebbene i rapporti con le autorità civili differiscono nei diversi paesi tuttavia è importante cooperare con esse nell’ambito delle rispettive competenze. In particolare va sempre dato seguito alle prescrizioni delle leggi civili per quanto riguarda il deferimento dei crimini alle autorità preposte, senza pregiudicare il foro interno sacramentale. Naturalmente, questa collaborazione non riguarda solo i casi di abusi commessi da chierici, ma riguarda anche quei casi di abuso che coinvolgono il personale

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religioso o laico che opera nelle strutture ecclesiastiche»56. Nel maggio 2012 sono state emanate Linee guida per i casi di abuso sessuale nei confronti dei minori da parte di chierici, elaborate dalla Conferenza episcopale italiana. Nella presente guida, oltre ad esser indicati i profili canonistici e penalistici, vi rientrano anche quelli relativi al rapporto tra Chiesa e autorità civile, incoraggiando, così, alla collaborazione, ma senza obbligo alcuno57.

Occorre chiarire due aspetti problematici: l’obbligo di denuncia e l’obbligo di testimonianza. Il primo fa riferimento al caso in cui il religioso sia al corrente della commissione di un fatto oggetto di reato e se, in capo allo stesso, vi sia un obbligo di denuncia presso l’autorità giudiziaria civile. Bisogna precisare che, all’interno dell’ordinamento giuridico italiano, vige la regola secondo cui non sussiste in capo ai privati cittadini un obbligo di denuncia, si tratta bensì di una mera facoltà. I religiosi, così come i privati cittadini, hanno un obbligo di denuncia limitato alle ipotesi di cui all’art. 364 c.p.58 e dalle diverse disposizioni contenute in leggi speciali59.

Il procedimento canonico ed il procedimento civile sono due sfere autonome. Infatti, è opportuno sottolineare che “nell’ordinamento italiano il Vescovo, non rivestendo la qualifica di

56 Consultabile su

www.vatican.va/roman_curia/congregationis/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc: 20110503_abuso-minori_it.html.

57 Consultabile su www.ilsecoloxix.it/p/italia/2012705/22/APWFDSZC- denuncia_obbligo_vescovi.shtml consultato in data 01/03/2018.

58Art. 364 c.p. “il cittadino che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce [la pena di morte o] l’ergastolo, non ne fa immediatamente denuncia all’Autorità indicata nell’art. 361, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da centotre euro a milletrentadue euro”.

59Legge 15 marzo 1991, n. 82 “Chiunque, essendo a conoscenza di atti o fatti concernenti il delitto, anche tentato, di sequestro di persona a scopo di estorsione o di circostanze relative alla richiesta o pagamento del prezzo della liberazione della persona sequestrata, ovvero di altre circostanze utili per l’individuazione o la cattura dei colpevoli o la liberazione del sequestro, omette o ritarda di riferire all’autorità di cui all’art. 361 del codice penale, è punito con la reclusione fino a tre anni”.

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pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio, non ha l’obbligo giuridico - salvo il dovere morale di contribuire al bene comune - di denunciare all’autorità giudiziaria statuale le notizie che abbia ricevuto in merito ai fatti illeciti oggetto delle presenti Linee guida”, andando, ciò, a sottolineare il principio dell’autonomia e della distinzione degli ordinamenti che è garanzia, per tutti, di libertà; inoltre si prevede che “la competente Autorità ecclesiastica, nel rispetto della vigente normativa canonica e civile, provvederà a fornire al denunciante tutto l’aiuto spirituale e psicologico necessario, con ogni premura verso le vittime”60.

Il secondo, invece, fa riferimento all’obbligo di testimonianza e al rilascio di dichiarazioni circa le informazioni richieste ai religiosi dalle autorità inquirenti e giudiziarie, nel corso di procedimenti penali a carico di terzi. In tal caso, le informazioni richieste, nel corso delle indagini preliminari dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero, non devono esser fornite qualora ricadano nella sfera del segreto, perché acquisite in ragione del ministero; in caso contrario, su richiesta del giudice, accertata l’infondatezza del segreto, i religiosi devono deporre [la testimonianza].

Qualora vi sia un procedimento penale a carico di un sacerdote, secondo l’Accordo di revisione del concordato lateranense del 1984 e dell’art. 129, comma 2, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, l’autorità ecclesiastica deve essere informata.

Alla luce delle novità introdotte, qualora si configuri una responsabilità in capo al chierico in caso di abuso sessuale perpetrato su minori, sarà direttamente perseguito penalmente dall’autorità statale e contestualmente sarà tenuto a risarcire la vittima, secondo le

60Consultato su www. https://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/28/pedofilia-cei- vescovo-non-e-pubblico-ufficiale-non-ha-lobbligo-di-denuncia/929913. Consultato in data 01/03/2018.

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regole valide per la generalità dei cittadini61 . Anche per la ricostruzione della posizione dell’autore dell’illecito potrà essere necessario accertare l’eventuale connessione del fatto con l’attività specificatamente ministeriale, ma solo al fine di commisurare in concreto la sanzione penale, in particolare in ragione della circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9 c.p.62, il quale prevede «l’aver commesso il fatto con abuso di poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di culto».

In merito a ciò, i giudici di legittimità evidenziano che, in tema di aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l’autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale di per sé conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità63.

Ancora, in merito alla circostanza aggravante di cui all’art. 61, n. 9 c.p., la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1949 del 17 gennaio 201764 ha affermato il seguente principio di diritto: «Nei reati sessuali, è configurabile l’aggravante dell’abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro del culto cattolico, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma anche quando la qualità sacerdotale abbia facilitato il reato stesso,

61A. Licastro, Danno e responsabilità da esercizio del ministero pastorale in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, maggio 2010.

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Ibidem.

63 Corte di Cassazione, Sez. IV penale, sentenza 27 marzo 2014, n.14545, Pres. Brusco – est. Iannello. «Riteneva pertanto che, in tale condizione, la violazione dei doveri sacerdotali da parte dell'imputato ha qualificato la condotta in termini di maggiore pericolosità, come tale meritevole d aggravamento delle pena».

64 Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza del 17 gennaio 2017, n.1949, Pres. Fiale – est. Rosi. Si veda anche Sez 2, n. 9334 del 26 febbraio1988, Raspini, Rv. 179204; nell'ambito dei reati sessuali, per lo stesso principio, Sez 3, n. 37068 del 24 giugno 2009, A., Rv. 244963.

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essendo il ministero sacerdotale non limitato alle funzioni strettamente connesse alla realtà parrocchiale, ma comprensivo di tutti quei compiti riconducibili al mandato evangelico costitutivo dell’ordine sacerdotale; tale mandato comprendendo le attività svolte a servizio della comunità e, senza carattere esaustivo, quelle ricreative, di assistenza, di missione, di aiuto psicologico ai fedeli ed a chiunque ne abbia bisogno, ivi comprese le relazioni interpersonali che il sacerdote intraprenda in occasione dello svolgimento di tali attività»65.

4. La responsabilità ecclesiastica nel caso degli abusi sessuali

Nel documento Gli abusi sessuali del clero cattolico (pagine 31-35)