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Correlazione tra esigenze di formazione professionale e specifici fat- fat-tori contingenti

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 54-58)

E) Le ipotesi di riforma: la fase della valutazione delle prove

3. Correlazione tra esigenze di formazione professionale e specifici fat- fat-tori contingenti

La FP è, intuitivamente, fattore costante di innalzamento del li-vello di qualsiasi corpo professionale. La sua necessità cresce in ra-gione della presenza o meno di determinate variabili, quali :

a) l’ammissione alla professione di soggetti privi di precedente esperienza nel settore;

b) il particolare dinamismo dell’evoluzione dei rapporti sociali sui quali la struttura è chiamata ad intervenire, e la conseguente ac-celerazione della innovazione legislativa;

c) la progressiva modifica della funzione e del ruolo dell’opera-tore, e la conseguente presa di coscienza di questa immutazione e

“crisi di identità”;

d) la necessità dell’introduzione di momenti di verifica e di con-trollo del corpo professionale.

Tali fattori sono tutti presenti nell’attuale momento, ed in mi-sura elevata, così da rendere particolarmente pressante l’esigenza di una programmazione e di un impegno nel settore della FP.

3.1. L’accesso alla magistratura di soggetti non forniti di previa quali-ficazione professionale.

Sotto il profilo della qualità tipologica dei soggetti ammessi al-la funzione giudiziaria, è noto che il nostro ordinamento si inserisce storicamente in quel modello burocratico di amministrazione della giustizia che si è diffuso nell’Europa continentale sull’esempio della grande loi napoleonica del 1810, e che ha prodotto la figura del giu-dice-funzionario dello Stato, incardinato in una struttura sostanzial-mente gerarchica (7).

Pur profondamente innovata dalla nostra Carta costituzionale, la radice è rimasta quella di un magistrato reclutato non in vista di una funzione temporanea ma di una carriera, non proveniente da altre funzioni e privo di scambio con esse.

(7) V. DENTI, La formazione del giudice, l’organizzazione della giustizia, la rifor-ma dell’ordinamento giudiziario, in Il giusto processo, 1992, p. 25.

Le nomine dei magistrati hanno luogo esclusivamente per con-corso (art. 106 comma 1 Cost.), e solo in modo eccezionale, e sino ad ora del tutto inattuato, è previsto anche l’accesso di soggetti già forniti di precedente qualificazione professionale, e dotati di meriti insigni (art. 106 comma 3).

La nostra magistratura, pertanto, è nel suo inizio un corpo pri-vo di professionalità, accede alla funzione giudiziaria in modo sta-bile e definitivo, e non riceve altra preparazione organica se non quel-la (oltre tutto assai discussa quanto ad efficacia e brevità delquel-la du-rata) confinata nel periodo del tirocinio.

Non solo: mentre in altri Paesi la nomina a giudice avviene do-po apprendistati di considerevole lunghezza, dodo-po un filtro centrato anche sulle attitudini personali, e dopo una valutazione selettiva col-locata anche alla conclusione del tirocinio, nel nostro ordinamento la prova realmente selettiva è unicamente il concorso di ammissio-ne, che non ha riguardo alle attitudini personali diverse dalla pre-parazione tecnica, ed il tirocinio è di fatto svuotato di ulteriori fun-zioni di esame e di filtro (8).

Ciò evidenzia la particolare necessità di una FP che si sviluppi anche durante la carriera, e che fornisca occasione per una valuta-zione non solo delle cognizioni tecniche, ma di tutte le componenti necessarie ad un corretto esercizio della funzione giudiziaria.

3.2. Particolare dinamismo dell’evoluzione sociale e tecnica.

Sotto il secondo profilo (intensità dell’innovazione) è agevole con-statare che in questi anni la produzione normativa ha assunto ritmi intensissimi, ed anche le dinamiche sociali sulle quali la magistratura è chiamata ad intervenire sono in rapida ed incessante evoluzione.

È di fatto impossibile per le Università, tradizionali fornitrici del-la cultura di base richiesta al magistrato, istituire corsi ed edel-laborare

(8) Per più diffuse considerazioni si rinvia alla sezione dedicata al tirocinio. Si riprende l’osservazione essenzialmente per rilevare che più è manchevole la forma-zione iniziale, più diventa forte il bisogno quanto meno di una formaforma-zione perma-nente successiva, nonché il correlativo bisogno di verifica della professionalità lungo l’esercizio delle funzioni.

culture e didattiche con tempestività adeguata alla richiesta. La stes-sa circolazione delle idee, delle prassi e delle “invenzioni”, promosstes-sa attraverso le riviste specializzate, è in perenne ritardo su un’evoluzione la cui celerità non di rado si misura a mesi, quando non a settimane.

Di qui la necessità che l’innovazione sia recepita in tempi reali:

e, di riflesso, la necessità di una FP organica e tempestiva, intesa co-me supplenza dell’inevitabile ritardo del circuito “università - prepa-razione post-universitaria - tirocinio”.

Proprio questa funzione in parte vicaria ed anticipatrice della FP rimanda, se mai, ad un’integrazione più stretta con il mondo acca-demico, chiamato non più soltanto a produrre cultura giuridica, ma anche a ricevere ed elaborare l’innovazione, della quale l’attività giu-diziaria è il primo sensore.

In tal modo la FP diventa, ad un tempo, effetto del cambiamento e fattore essa stessa dell’innovazione.

3.3. Modifiche della funzione e del ruolo dell’operatore giudiziario.

Il terzo misuratore della necessità della FP è quello apparente-mente più labile ed opinabile, intriso com’è di valutazioni socio-psi-cologiche di difficile misurabilità: ma è anch’esso certamente dotato di forte spinta sollecitatoria.

Èopinione ormai diffusa che la funzione giudiziaria ha assunto un risalto fondamentale nella vita istituzionale del Paese, non solo per il rilievo contingente che talune note inchieste hanno avuto sul-la sua evoluzione politica, ma, più in generale, per il còmpito di ne-cessaria mediazione che la giurisprudenza è chiamata ad assolvere come solutrice di conflitti che non riescono a trovare ingresso in al-tre sedi istituzionali.

Di riflesso il magistrato è condotto, in misura maggiore che in pas-sato, ad un continuo ripiegamento su se stesso, a ripetuti interrogativi sul proprio ruolo e sul corretto esercizio di una funzione mutevole.

La FP - pur depurata di ogni intonazione dommatica, ed anzi proprio per questo - costituisce il necessario momento di riflessione collettiva su queste domande. Mentre la vita associativa offre una se-de extra-istituzionale atta all’emergere se-delle tensioni (di regola più tempestiva, e più attenta alla dimensione politica), la FP rappresen-ta il momento istituzionale in cui le tensioni si misurano e si rac-cordano con gli strumenti professionali, e consente sia di

incanala-re l’impulso “politico” nei vincoli tecnici, sia di misuraincanala-re gli effetti

“politici” dell’agire formale.

Accanto a ciò occorre considerare - con specifica attenzione al momento contingente - anche altri fattori in via di accentuazione, quali il crescente numero dei magistrati, una certa inclinazione a leg-gere il proprio ruolo in chiave esasperatamente individualistica e qua-si qua-sindacale, il rafforzamento del senso dell’indipendenza, il cresce-re della disccresce-rezionalità e quindi il bisogno di cresce-refecresce-renti assiologici condivisi: tutto ciò converge nel sollecitare momenti di confronto e di sintesi, ai quali la FP offre almeno parziale risposta.

3.4. La correlazione tra la FP e le esigenze di verifica della professio-nalità.

L’ultimo aspetto il bisogno di verifiche della professionalità -ha raggiunto alti livelli di consapevolezza soprattutto negli ultimi tempi, sino a diventare uno dei temi nodali dell’auspicata riforma dell’ordinamento giudiziario.

La particolare natura del prodotto giurisdizionale si sottrae ai normali parametri di controllo della qualità tipici delle altre attività professionali. Le professioni vengono valutate in un regime di con-correnza; vengono valutate sulla base dei risultati conseguiti; vengo-no valutate dagli utenti delle prestazioni; vengovengo-no valutate da uten-ti volontari; ed infine il riscontro della valutazione è economico.

Nessuno di questi criteri è applicabile al lavoro del magistrato:

e tuttavia anche il lavoro del magistrato deve poter essere valutato, non tanto per ottenerne un diverso atteggiamento decisionale, quan-to per stimolare il magistraquan-to ad un auquan-to-affinamenquan-to, che produca la miglior qualità possibile del prodotto senza incidere sull’indipen-denza di chi lo deve fornire.

La riferibilità anche agli uffici giudiziari del criterio costituzio-nale del “buon andamento” della pubblica amministrazione (9),

uni-(9) È d’obbligo il riferimento generico all’art. 97 Cost. Ma il concetto di rendi-mento dell’ufficio come “conseguirendi-mento degli obiettivi stabiliti per le azioni ammini-strative”, e come “verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione” è or-mai anche formalmente recepito dalla più recente legislazione: cfr. l’art. 2 della leg-ge 23.10.1992 n. 421.

ta ad una crescente e bilaterale consapevolezza che la giurisdizione non è solo esercizio di una sovranità ma anche erogazione di un ser-vizio, rendono non più difendibile una carriera che si snoda per la sua interezza senza apprezzabili verifiche sul mantenimento, ed an-zi sul costante affinamento, dei livelli di preparaan-zione, capacità e la-boriosità.

La FP può essere uno, e sia pure non l’unico nè il più impor-tante, degli indicatori utilizzabili per un controllo delle qualità pro-fessionali lungo la carriera (per un’analisi delle formule possibili v.

infra il par. 10).

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 54-58)