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Le prospettive di una Scuola della magistratura

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 85-89)

E) Le ipotesi di riforma: la fase della valutazione delle prove

9. Le prospettive di una Scuola della magistratura

Paiono ormai maturi i tempi per addivenire, in modo compiuto e per via legislativa, all’istituzione di una vera e propria Scuola del-la magistratura.

Numerose sollecitazioni in tal senso si levano da molti anni, dal-la redal-lazione deldal-la c.d. Commissione Mirabelli suldal-la riforma dell’ordi-namento giudiziario, nel 1986, ad alcuni spunti presenti nei lavori parlamentari che diedero vita alla legge n. 74/1990, ai lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, alla proposta di legge n. 2374/1993, ed altre ancora.

Anche questo Consiglio ha già avuto occasione di esprimersi sul punto nella ricordata Relazione annuale sullo stato della giustizia del 1991, là dove, affrontando la materia degli “organi ausiliari della ma-gistratura”, essa include tra i medesimi il Centro Elettronico di Do-cumentazione ed una istituenda Scuola della Magistratura.

“Da un punto di vista sistematico osserva la Relazione (22) -potrebbe dubitarsi che una tale categoria presenti autonomia rispet-to a quella degli organi di governo della magistratura, darispet-to che le loro funzioni sono funzioni non giurisdizionali, ma amministrative e strumentali rispetto all’esercizio della giurisdizione.

Una ragione della distinzione potrebbe tuttavia essere trovata nel fatto che la Scuola della Magistratura dovrebbe poter fruire di un cer-to margine di indipendenza nei confronti degli stessi organi di go-verno della magistratura, a causa delle specifiche funzioni esercitate.

Queste infatti, risolvendosi in una attività di insegnamento, ver-rebbero ad essere inquadrate, oltre che in base ai princìpi di cui agli artt. 104 e seguenti, anche a quelli di cui all’art. 33 della Costitu-zione (libertà della Scuola, libertà di insegnamento dei singoli do-centi, rispetto della personalità dei disdo-centi, ecc.), e pertanto la di-pendenza della Scuola della Magistratura dal CSM dovrebbe riguar-dare soltanto gli aspetti organizzativi e funzionali e non potrebbe certamente tradursi in una lesione di queste libertà”.

A questa Scuola la Relazione riconnette varie funzioni. “Il pro-blema dell’utilizzabilità della Scuola, oltre che per il corso destinato alla selezione dei nuovi magistrati, anche per corsi o altre iniziative tendenti a migliorare la qualificazione professionale dei magistrati già in servizio, ovvero per l’attribuzione ad essi di diplomi di spe-cializzaione che consentano l’assegnazione ad essi di particolari funzioni, sembra da valutare con favore, potendosi fondare sulla pre-visione di tali forme di specializzazione la soluzione del problema generale della riforma della disciplina della carriera” (23).

In particolare la Relazione prende in positiva considerazione la previsione di “corsi di specializzazione per dirigenti di uffici giudi-ziari, da svolgersi presso la Scuola della Magistratura, il cui supe-ramento costituisca titolo per l’assegnazione di corrispondenti fun-zioni” (24).

(22) Relazione 1991, cit., p. 106.

(23) Relazione 1991, cit., pp. 110 e 122.

(24) Relazione 1991, cit., p. 119.

Essa ritiene altresì che “la carriera (dei magistrati) dovrebbe es-sere collegata ad una serie di verifiche di professionalità (da orga-nizzare presso la Scuola della Magistratura) alle quali tutti i magi-strati dovrebbero obbligatoriamente sottoporsi entro un periodo di tempo compreso tra limiti minimi e massimi di anzianità” (25). Nè manca un accenno a competenze della Scuola anche per quel che concerne un contributo alla valutazione dei “meriti insigni” di giu-risti esterni, chiamati all’ufficio di consiglieri della Corte di Cassa-zione in forza dell’art. 106 comma 3 Cost. (26).

Richiamate, dunque, le principali prese di posizione in materia, si può osservare che oggi, accanto alle sollecitazioni ed alle propo-ste vi è un principio di attuazione che può fungere da utile labora-torio di osservazione per le future auspicate scelte parlamentari.

Compete al Parlamento definire la natura, i compiti e la collo-cazione ordinamentale della istituenda Scuola, e questo Consiglio do-verosamente si rimette alle scelte che tale Istituzione compierà.

Alcune osservazioni di fondo possono tuttavia essere svolte, in nome dell’esperienza compiuta, e senza che ciò possa essere inteso come indebita interferenza.

La prima, e fondamentale, attiene alla collocazione or-dinamentale della Scuola. I rilievi già svolti da questo Consiglio nel-la ricordata Renel-lazione annuale del 1991 si presentano come nel-la più accurata ed obiettiva riflessione svolta sul punto, escludendo essi sia una eccessiva inerenza della Scuola al Consiglio Superiore della Ma-gistratura, in nome dell’imprescindibile autonomia didattica; sia una per quanto sottile dipendenza dall’Esecutivo, che rappresenterebbe un pericoloso veicolo di influenza sulla magistratura; sia infine una totale autonomia, che finirebbe con l’espropriare il CSM di talune sue prerogative costituzionali ormai pacificamente riconosciutegli (cfr.

la citata Convenzione del 23.9.1993).

Dunque, tra una Scuola intesa come articolazione interna del CSM, ed una Scuola intesa come entità del tutto autonoma (o,

peg-(25) Relazione 1991, cit., p. 133.

(26) Relazione 1991, cit., p. 133.

gio, legata istituzionalmente al Ministero di Grazia e Giustizia), ap-pare conveniente configurare una Scuola come organismo avente una sua autonomia amministrativa e contabile, una sua libertà di pro-grammazione e di gestione ed una sua indipendenza culturale, ma al tempo stesso come istituzione che si muove nel quadro di indi-rizzi enunciati dal CSM, al quale fa costante riferimento per l’attua-zione e l’approval’attua-zione del proprio operato.

In questo quadro ordinamentale trova, poi, definizione l’oggetto possibile della Scuola. Come si è già detto, un discorso sulla forma-zione professionale si articola nei tre capitoli della formaforma-zione po-st-universitaria, del tirocinio e della formazione permanente. Una Scuola della magistratura, che voglia assolvere convenientemente ai suoi compiti, non può non circoscrivere il proprio intervento al se-condo ed al terzo dei predetti obiettivi, affidando il primo all’azione congiunta di molteplici istituzioni (Università, MURST, Regioni, alle quali la Scuola può affiancarsi, ma non sostituirsi).

A questa stregua, la struttura-Scuola, pur avendo carattere uni-tario, non può non suddividersi in due settori fondamentali, l’uno destinato al tirocinio, l’altro alla formazione dei magistrati che già esercitano le funzioni giudiziarie.

La suddivisione è suggerita dalle caratteristiche nettamente di-verse che le due sezioni devono assumere, essendo - quella dedicata al tirocinio - destinata a ricevere gli uditori giudiziari per periodi ne-cessariamente lunghi, e dovendo svolgere attività continuativa con peculiarità didattiche che non si rinvengono nell’altra sezione.

Al contrario, una struttura dedicata alla formazione permanen-te dei magistrati in esercizio soggiace a problemi organizzativi più ridotti, essendo normalmente breve la presenza degli utenti, ed es-sendo assai minore la necessità di supporti didattici e pratici quali-ficati (biblioteca, computers, sistemazioni abitative più adatte alla di-mora protratta, attrezzature sportive, ricreative e di contorno di va-rio genere).

Un buon tirocinio, necessariamente articolato in sessioni presso gli uffici giudiziari ed in sessioni presso una sede di studio, deve pre-vedere soggiorni anche di mesi, e quindi deve preoccuparsi, da un la-to, di accorpare stabilmente la sede dell’incontro e l’apparato didatti-co ed amministrativo, dall’altro lato di offrire una recettività abitati-va o contigua (in tal caso da fronteggiarsi con borse di studio), o in-terna (ed in tal caso dotata del conforto richiesto dai tempi lunghi).

Vi possono poi essere - ed anzi è bene che vi siano - momenti di collegamento e contatto tra le due sotto-strutture, nel senso che i magistrati collaboratori ed affidatari (o comunque quelli che sono chiamati ad occuparsi del tirocinio) dovranno a loro volta sottosta-re a specifici momenti di psottosta-reparazione psottosta-resso la struttura destinata alla formazione permanente; e nel senso che almeno una parte de-gli uditori giudiziari, nella fase terminale del tirocinio finalizzata ad una funzione specializzata, potrà essere ammessa a quelle sessioni specialistiche di cui si è detto (par. 5.e), previste per i magistrati che chiedono di accedere ex novo alle funzioni corrispondenti.

Ma ciò non toglie che le due sotto-strutture debbano essere pen-sate ab initio come distinte e dotate di reciproca autonomia, sia pu-re nell’ambito di un’unica Scuola di formazione professionale, della quale dovrebbero costituire articolazioni.

Di qui l’attenzione che dovrà esere posta ad un’architettura che contemperi la necessaria autonomia con un, altrettanto necessario, punto di raccordo, atto a fungere da interlocutore con il CSM ed ogni altra istituzione.

E di qui, altresì, la necessità - per ora espressa come vivo au-spicio - che l’istituzione della Scuola sia accompagnata da una ap-propriata riforma della materia del tirocinio, nelle linee in prece-denza formulate (27).

10. Le verifiche della professionalità: proposte per una connessione tra

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