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L’oggetto della formazione professionale: tipologie

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 61-73)

E) Le ipotesi di riforma: la fase della valutazione delle prove

5. L’oggetto della formazione professionale: tipologie

5.a) la formazione complementare.

Quanto all’oggetto della FP, la stessa si specifica in alcune si-tuazioni diverse, aventi tratti peculiari.

Secondo una distinzione diffusa, si parla comunemente di una formazione preliminare (riferita alla fase post-universitaria, o pre-concursuale, ed eventualmente rivolta all’accesso non solo della magistratura, ma di tutte le professioni forensi); di una formazione iniziale (collocata essenzialmente nel tirocinio, nelle sue varie mo-dulazioni); di una formazione complementare (riferita alla fase ini-ziale dell’esercizio delle funzioni giudiziarie, che in qualche modo si

salda ancora al tirocinio come completamento del medesimo); e di una formazione permanente (intesa come aggiornamento ed affina-mento della professionalità lungo tutto l’arco della carriera del ma-gistrato).

Di queste specificazioni, la prima è estranea alle presenti consi-derazioni, richiedendo un’azione concertata fra diverse istituzioni (CSM, MGG, MURST, Università, altri Ordini professionali) ed un in-tervento a larghissimo raggio, che esula dalle competenze e dalle pos-sibilità operative del solo CSM: di talché il tema forma oggetto di separate riflessioni (in precedenza svolte).

La seconda attiene alla sezione destinata al tirocinio degli udi-tori giudiziari, e ad essa si fa rinvio.

La terza – e cioè la formazione complementare – è una spe-cificazione della formazione permanente, nel senso che non si dif-ferenzia sostanzialmente da quella, se non per il fatto di essere in-dirizzata essenzialmente ai magistrati nei primi anni della loro car-riera, di essere per costoro più cogente che per gli altri, e di es-sere tarata sulle esigenze proprie del magistrato di limitata espe-rienza.

Attualmente la materia è disciplinata in modo stringato dall’art.

8 del D.P.R. 11 gennaio 1988 n.116, il quale prevede che gli udi-tori giudiziari con funzioni siano seguiti dal Consiglio nella fase iniziale della loro carriera attraverso la distribuzione di materiale di studio e l’organizzazione di incontri ad essi specificamente de-stinati.

La disposizione, in verità, non riceve sempre piena attuazione, e comunque si rivela in larga misura inadeguata alle reali necessità del giovane magistrato. Essa, innanzi tutto, prevede un periodo di

“assistenza” troppo ridotto nel tempo, ove si rifletta che, ad esem-pio, in Francia, la formazione complementare è stata - sino a data recente - considerata obbligatoria per i primi otto anni di carriera, in ragione di due settimane all’anno, e nonostante faccia seguito ad un tirocinio della lunghezza di trentuno mesi.

In secondo luogo, la previsione di uno o di pochi incontri di stu-dio, aperti indistintamente a tutti i giovani magistrati, è troppo ge-nerica ed indifferenziata, ed offre un aiuto limitato soprattutto a quei giovanissimi che, per sede isolata o per funzioni molto specifiche, fruiscono di un limitato circuito di informazioni e di confronto nel loro lavoro ordinario.

Sembra quindi necessario che l’auspicata struttura erogatrice del-la FP, destinata in modo esclusivo e competente a questi compiti, provveda ad una radicale revisione di questo capitolo, disponendo in particolare che :

– ogni anno si provveda ad un censimento dei magistrati che esercitano le funzioni giudiziarie da non più di tre anni, classifican-doli per tipo di attività attualmente svolta;

– si individuino tipi di funzione e sottotemi inerenti tali funzio-ni, che richiedano un particolare approfondimento: a tale fine po-tranno essere sollecitati i Consigli giudiziari affinché raccolgano le indicazioni provenienti dagli interessati;

– siano organizzati vari incontri di studio destinati ai predetti temi, con ammissione prioritaria a beneficio dei magistrati che eser-citano la funzione corrispondente, ed in via subordinata agli altri magistrati con anzianità non superiore ad un certo numero di anni, e quindi ai restanti ove rimangano posti disponibili;

– questi incontri siano di sede e di durata confacente, nel senso che potranno avere ubicazione anche decentrata, e durata non ne-cessariamente settimanale;

– la partecipazione a questi incontri sia resa cogente per i ma-gistrati con anzianità non superiore a cinque anni (o altro valore da definirsi), nel senso che la non partecipazione dovrà essere giustifi-cata, e la partecipazione sarà considerata elemento imprescindibile nei momenti di valutazione successivi;

– la partecipazione a questi incontri non si limiti alla mera pre-senza, ma sia accompagnata da una qualche elaborazione personale del partecipante, che ne dimostri l’utile fruizione;

– accanto a questi incontri di studio sia curata una forma di as-sistenza specifica di tipo bibliografico, nel senso che ai giovani ma-gistrati sia inviato ogni anno un aggiornato dossier di legislazione, giurisprudenza e dottrina sui temi di specifico suo interesse, a cura dell’ufficio studi della struttura.

5.b) La formazione permanente: in particolare, la formazione di primo intervento.

Nel quadro complessivo della formazione permanente, vale a di-re di quella destinata ai magistrati in carriera (non esclusi i magi-strati dei primi anni, ai quali è riservata la formazione

complemen-tare, e che però non sono affatto eccettuati da quella permanente), può essere utile introdurre una ulteriore distinzione, rilevante non tanto a fini concettuali, quanto sotto il profilo operativo.

Tra le molteplici esigenze di perfezionamento e di aggiornamento, vi è, infatti, una FP che si presenta essenzialmente come “alfabetiz-zazione” relativa alle novità: l’entrata in vigore di una legge impor-tante e di diffusa applicazione (a fortiori di un codice nuovo); la pro-nuncia di determinate decisioni della Corte Costituzionale, di gran-di implicazioni e rilevanza; mogran-difiche orgran-dinamentali, normative o giurisprudenziali comportanti immediati problemi di interpretazione e di applicazione; e simili.

Innovazioni di questo genere esigono innanzi tutto una tempe-stiva ed universale informazione, una divulgazione dei testi e dei princìpi ispiratori, una proposta di soluzione dei quesiti interpreta-tivi ed applicainterpreta-tivi più urgenti ed immediati.

Una FP funzionale a questo obiettivo non può esprimersi se-condo i modelli consueti dell’incontro di studio riservato a pochi ma-gistrati (anche se lo stesso volesse essere ripetuto alcune volte). Nem-meno una struttura stabile ed efficiente potrebbe fornire la presta-zione richiesta, poiché in situazioni del genere quel che occorre non è tanto una particolare elevatezza dell’insegnamento, ma piuttosto la possibilità di raggiungere in tempi molto brevi il massimo numero di magistrati, riservando a tempi successivi l’elaborazione e la siste-mazione delle nuove cognizioni.

Un simile capitolo della FP richiede pertanto una didattica par-ticolare, realizzabile tipicamente attraverso un sistema di tele-confe-renze, centralizzate quanto alla prestazione resa dai docenti, e con terminali decentrati quanto all’utilizzo da parte dei discenti.

Il sistema ora detto permette di raggiungere, teoricamente, la to-talità dei magistrati, e di fatto tutti quelli che avvertono il bisogno di questa formazione immediata; consente altresì di mantenere alto lo standard dei docenti (che non è facile avere nell’immediatezza, es-sendo pochi coloro che hanno approfondite conoscenze della novità:

di fatto sono coloro che tale novità hanno propiziato o concorso a fare nascere); permette ancora di ottenere una informazione ripetu-ta ed articolaripetu-ta (eventualmente somministraripetu-ta anche ai collaborato-ri dei magistrati, per quanto di loro competenza); e consente infine di contenere in limiti molto ridotti i costi di esercizio di tale siste-ma, immune dalle spese di alloggiamento e di trasferta dei

parteci-panti (anche se non si possono sottacere gli elevati costi di impian-to, peraltro ammortizzabili con un utilizzo intenso e diffuso) (15).

Questo tipo di FP, ove adottato, finisce con l’avere anch’esso dei riflessi sulle modalità globali di fruizione della FP: un aggiornamento del genere non è compatibile con la attuale spontaneità, poiché - trat-tandosi per definizione di novità legislative o giurisprudenziali di ri-levante portata e di applicazione pressoché universale - è impensa-bile che il magistrato possa sottrarsi a questa opera di alfabetizza-zione indispensabile.

Ne discende pertanto un impegno bilaterale assai stretto: l’isti-tuzione deve fornire con immediatezza gli strumenti per bene ope-rare, il magistrato deve obbligatoriamente fruirne. La sua partecipa-zione a questa opera di informapartecipa-zione primaria rileva non tanto in positivo, rappresentando essa un dovere elementare, quanto in ne-gativo, costituendo grave mancanza il sottrarsi a questo adeguamento professionale necessitato.

Questo capitolo della FP sfugge peraltro ad un intervento diret-to ed esclusivo da parte di quesdiret-to CSM: non solo la spesa eccede le possibilità di questa istituzione, ma gli interventi, di tipo strutturale su aule di giustizia o su ambienti idonei, esulano dalle competenze del Consiglio. L’iniziativa non può che appartenere al Ministro, al quale la struttura così apprestata gioverebbe per la formazione an-che di tutte le altre categorie di personale an-che ad esso fanno capo, con evidente rapido ammortamento dei costi.

Nella consapevolezza che questa formula non può essere di im-mediata realizzazione, si rappresenta come necessario, in linea sus-sidiaria, quanto meno un cospicuo sforzo volto ad organizzare con prontezza - nelle occasioni esemplificate - una serie di incontri ad alto livello, anche di limitata durata, idonei a produrre una imme-diata riflessione sulla “novità”.

Questa prima elaborazione deve trovare una tempestiva tradu-zione in brevi contributi scritti, atti a raccogliere le problematiche

(15) Sull’argomento questo Consiglio ha acquisito elementi conoscitivi interes-santi ed ha avviato uno studio sulla fattibilità dell’esperimento con delibera 10.7.1991.

Per una base normativa alla distinzione tra “aggiornamento” e “formazione pro-fessionale” v. l’art. 7 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29.

emerse e le prospettive di soluzione. Il risultato del confronto deve essere distribuito a tutti i magistrati in tempi brevissimi, sicuramente assai più contenuti di quelli normalmente praticati con le usuali pub-blicazioni del CSM. In tal modo la struttura erogatrice della FP può ridurre sensibilmente i tempi ed i disagi conseguenti all’”ambienta-mento” dovuto alla novità.

5.c) I magistrati che chiedono di cambiare funzione.

Esaminato a parte il capitolo dell’acculturazione di primo in-tervento, la FP deve affrontare alcuni altri settori, per così dire, la-terali, prima di giungere ad analizzare il suo contenuto tipico e ge-nerale.

Uno di questi è costituito dal settore dei magistrati che chiedo-no di cambiare funzione.

La professione del magistrato è articolata al suo interno in fun-zioni tra loro assai diverse, che non solo esigono bagagli di cono-scenze specialistiche, ma anche attitudini personali e caratteriali difformi (basta pensare alla specificità del giudice minorile, o di sor-veglianza, o del magistrato inquirente, ed alla stessa differenza di sensibilità normalmente pretesa dal settore civile rispetto a quello penale).

Nonostante ciò, il magistrato può oggi passare dall’una all’altra di queste funzioni senza una preventiva verifica di competenze e di attitudini. Se vi è una pluralità di aspiranti con anzianità non trop-po distanti, normalmente il pregresso esercizio di funzioni similari costituisce titolo di preferenza; ma in assenza di concorrenti, ovve-ro in presenza di altri richiedenti con anzianità molto minore, la ri-chiesta personale, di regola, viene esaudita senza apprezzabili filtri attitudinali.

D’altra parte, è stata talora la legge stessa (cfr. artt. 9 e 9-bis del D.L. n. 12/1991, poi abrogati) ad imporre la copertura di determi-nati uffici senza alcun riguardo alle attitutdini specifiche dei desti-nati. E, oltretutto, sarebbe una pessima scelta di politica giudiziaria quella di affidare l’esercizio di determinate funzioni solamente ai ma-gistrati che le abbiano già esercitate in passato, risolvendosi ciò in una carriera monocorde e bloccata.

Ciò non toglie che l’accesso a funzioni nuove, eventualmente an-che molto specialistian-che, senza alcuna formazione preventiva, è un

fenomeno negativo, che l’attuale ordinamento sopporta semplice-mente perché fa leva o su una volontaria preparazione dell’interes-sato, o, più realisticamente, perché accetta di trasferire sull’utente il costo dell’adattamento iniziale del magistrato.

Questo Consiglio si è già pronunciato a favore di una verifica delle attitudini e delle competenze, quanto meno in relazione ai ma-gistrati che chiedano di andare ad esercitare funzioni specializzate (16). Resta però da approfondire una serie di interrogativi prelimi-nari ad un intervento concreto anche in questo settore.

Innanzi tutto deve essere chiarito in quali situazioni pretendere questa opera di acculturazione preventiva. Mentre non pare sussi-stano dubbi per le c.d. funzioni specializzate (ma i dubbi risorgono sull’estensione di tale categoria: indiscussa la ricomprensione in es-sa dei giudici minorili, di sorveglianza, del lavoro; non pacifica quel-la dei giudici fallimentari, spesso investiti di funzioni promiscue; non-ché quella dei pubblici ministeri e dei g.i.p.), è arduo stabilire se l’esi-genza valga anche per chi, poniamo, chieda di passare dal ramo ci-vile a quello penale, o viceversa; per chi aspiri ad una Procura del-la Repubblica provenendo dal dibattimento penale; per chi vuole fa-re il g.i.p. venendo da una Procura; per chi provenga bensì da fun-zioni diverse, ma abbia già esercitato quelle richieste vari anni ad-dietro (e quanti?); per chi voglia accedere ad una funzione non prati-cata in concreto, ma fatta oggetto di studi e di pubblicazioni; e si-milmente.

La molteplicità delle domande che si affacciano ove si incomin-ci a scavare in profondità non deve tuttavia distogliere dall’opzione di fondo in favore di una qualificazione e di un vaglio attitudinale serio e costante. Competerà al legislatore (o forse ancor meglio al CSM attraverso la sua attività paranormativa) definire i particolari tecnici. Quel che si può, e si deve, sin d’ora esigere è la sicura desti-nazione di un capitolo della FP a questa esigenza, e l’opportunità di

(16) Cfr., in particolare, la delibera del 24.2.1993 in tema di separazione delle carriere.

ripartire la materia in due fondamentali sottosezioni, l’una destina-ta alle funzioni specializzate, l’altra alle resdestina-tanti.

Se, infatti, un corso di preparazione appare la risposta genecamente più confacente all’esigenza suaccennata, occorre peraltro ri-levare come un corso - sia pure di alcune settimane - resta insuffi-ciente se si tratta delle funzioni c.d. generiche (tipicamente il pas-saggio dal settore civile a quello penale, o viceversa), ed è, al con-trario, destinato ad avere ben pochi fruitori se si tratta delle funzio-ni c.d. specializzate.

Da un lato, invero, si tratta di affrontare in pochissime settima-ne il complesso delle nozioni settima-necessarie sia sul versante processuale sia sull’amplissimo versante sostanziale: impresa destinata a rimane-re su inaccettabili livelli di approssimazione. Dall’altro lato si tratta di apprestare dei corsi per un numero di magistrati che, di regola, è ristretto a poche unità per ogni pubblicazione di posti vacanti, e che, quando pur si volesse avere riguardo al complesso dei trasferimenti in corso d’anno, non supererebbe le pochissime decine.

Ed allora, ferma restando la premessa di fondo, si tratta di ri-cevere spunto da queste riflessioni per fare oggetto di nuova disci-plina non solo la FP ma anche l’intera materia dei trasferimenti oriz-zontali, connettendo le due aree.

Questo Consiglio ha già ritenuto vivamente “auspicabile l’inseri-mento nell’ordinal’inseri-mento giudiziario di una regola la quale fissi al 16 settembre l’inizio di ogni anno giudiziario, e faccia decorrere da ta-le data tutti i provvedimenti di nomina, di trasferimento, di cessa-zione dal servizio, di mutamento di funzioni ecc., che siano stati de-liberati nel corso dell’anno (o del biennio) precedente” (17).

Detta soluzione - già di per sè assai utile al fine di una elimi-nazione delle scoperture momentanee, e di una efficace program-mazione dell’impiego del personale - diventa indispensabile se si ha riguardo alle esigenze della “riconversione” professionale.

(17) Relazione, cit., p. 113. Per un esempio di “allineamento” espressamente det-tato dalla legge v., di recente, il d.l. 19.9.1992 n. 384, convertito nella legge 14.11.1992 n. 438, il quale dispone che il trattamento economico di quiescenza viene corrisposto solamente a decorrere da date determinate dell’anno.

Si profila allora una prima possibile suddistinzione. Per le ma-terie di carattere generale e di contenuto vasto è normalmente insuf-ficiente una preparazione consistente in qualche settimana di studio, e perciò per esse appare preferibile configurare una sorta di vero e proprio tirocinio atipico presso l’ufficio di destinazione, che avrebbe il pregio di porre il magistrato di fronte alle specifiche e circoscritte esigenze di quello (naturale essendo, poi, la progressiva espansione dell’esperienza a tutto il settore man mano che si esercita).

Per le funzioni specialistiche, invece, è possibile (e quindi di-venta doveroso) prevedere una o più sessioni di formazione alle qua-li il magistrato trasferendo o trasferito deve assoggettarsi. Ad esse può aggiungersi anche quella forma di tirocinio atipico della quale si è detto, eventualmente più breve per far posto alle sessioni di for-mazione.

Ove si condivida tale impostazione, si può stabilire, per quanto concerne il c.d. tirocinio atipico, che la delibera di trasferimento com-porta l’immediato potere-dovere, per il magistrato trasferito, di in-cominciare ad operare presso l’ufficio ad quem, ma senza un effet-tivo esercizio delle funzioni prima della data del 15 settembre (o al-tra convenuta, nel quadro della modifica ordinamentale della quale si è detto).

Di riflesso si dovranno adottare accorgimenti che armonizzino con tale obiettivo: in particolare converrà disporre che tutte le va-canze devono essere pubblicate entro una data fissa (ad esempio il 30 novembre di ogni anno); che entro data parimenti fissa debbono intervenire le delibere di trasferimento da parte del CSM (ad esem-pio entro il 15 marzo); e che da quel momento debbano essere svol-ti i corsi di “riconversione” per le funzioni specializzate, ed i perio-di perio-di tirocinio atipico sia per le funzioni generiche che per quelle specializzate.

Passando poi al secondo profilo - e cioè ai corsi propedeutici all’esercizio di funzioni specializzate - è ragionevole stabilire che, da-to il numero prevedibilmente esiguo dei fruida-tori, essi, per un migliore utilizzo, possano essere aperti anche ai non numerosi magistrati che già esercitano le funzioni in discorso (ed eventualmente anche agli uditori giudiziari in tirocinio mirato), combinando la funzione di ri-conversione con quella ordinaria della formazione permanente: la re-lativa ristrettezza della materia rende la cosa praticabile senza in-convenienti.

Resta l’ulteriore punto problematico rappresentato dal fatto che la riconversione (nelle due forme ipotizzate) non può essere richie-sta al magistrato prima che egli abbia la certezza del trasferimento, e, reciprocamente, non può essere conosciuta dal CSM allorché è chiamato a deliberare, non essendo a quel momento ancora stata at-tuata.

L’ostacolo può essere superato, prevedendo che l’attestato di pro-ficua partecipazione ai corsi, ovvero di positivo apprendimento del-le cognizioni essenziali al nuovo ufficio, sia considerato requisito con-dizionante gli effetti del trasferimento, ovvero titolo da produrre ai fini della registrazione del medesimo.

Per una più completa informazione, si può rammentare che in Francia la “réconversion” dei magistrati si realizza appunto attra-verso una sessione di due settimane destinata a coloro che sono sta-ti designasta-ti per la prima volta alle funzioni di presidente di un tri-bunale o di procuratore della Repubblica; e attraverso una sessione settimanale per gli altri principali mutamenti di funzione, accompa-gnata da uno “stage” anch’esso di una settimana presso un ufficio del tipo di quello di nuova destinazione.

I magistrati interessati sono invitati a partecipare a questi mo-menti di preparazione sùbito dopo la pubblicazione del loro decre-to di nomina; ma viene loro raccomandadecre-to di prendere contatdecre-to con la direzione della “formazione continua” non appena abbiano cono-scenza della loro nuova destinazione.

5.d) I dirigenti.

La ricordata Relazione sullo stato della giustizia si limita, su que-sto punto, ad auspicare “corsi di specializzazione per dirigenti di uf-fici giudiziari, da svolgersi presso la Scuola della Magistratura, il cui superamento costituisca titolo per l’assegnazione di corrispondenti funzioni” (p. 119).

Questo Consiglio ha già organizzato in passato delle sessioni di studio e di confronto per i dirigenti degli uffici, con attenzione ri-volta prevalentemente agli aspetti ed ai problemi ordinamentali con-nessi a tale funzione. Negli ultimi anni, peraltro, è venuto assumen-do crescente rilievo l’aspetto organizzativo degli uffici, da un lato per l’incidenza che su di esso può svolgere l’innovazione tecnologica ed informatica, dall’altro lato per la crescente consapevolezza che le

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 61-73)