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I destinatari: l’opzione tra formazione volontaria o necessaria

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 58-61)

E) Le ipotesi di riforma: la fase della valutazione delle prove

4. I destinatari: l’opzione tra formazione volontaria o necessaria

La prima e la più elementare delle domande che si affaccia a chi intenda riflettere sulla materia in esame (“a chi” indirizzare la FP) sembra destinata a ricevere una risposta lapalissiana, pacifico essendo che tali soggetti sono tutti i magistrati, o meglio tutti i ma-gistrati già esercitanti funzioni giudiziarie, altre essendo le riflessio-ni destinate al tirociriflessio-nio.

Ma la domanda in realtà non è banale. Ben diverso, infatti, è l’assetto della FP se essa mantiene l’attuale carattere del tutto spon-taneo, da quello che si profila se la FP viene resa in qualche misu-ra necessaria, vuoi nel senso di costituirla obbligatoria, vuoi in quan-to considerata “onerosa”, cioè presupposquan-to per il conseguimenquan-to di alcuni effetti vantaggiosi per il magistrato.

Attualmente, come è noto, la FP è interamente volontaria. An-che se la partecipazione ad incontri o corsi di formazione viene do-cumentata da appositi attestati, gli stessi sono sostanzialmente im-produttivi di reali effetti concreti (10). Il tramutamento di funzioni

(10) Va tuttavia osservato che il CSM ha incominciato ad attribuire loro una sia pur limitata rilevanza: nella circolare 13.2.1993, sui criteri in base ai quali destinare i magistrati di Procura alle Direzioni distrettuali antimafia, è considerato titolo l’ave-re fl’ave-requentato i corsi sulle tecniche di indagine organizzati dal CSM a partil’ave-re dal 1991. La consapevolezza che non tutti i magistrati richiedenti ne hanno potuto frui-re, sino a quel momento, ha indotto il Consiglio a rendere operante la disposizione solamente a partire dal prossimo anno.

non è subordinato alla dimostrazione del possesso di capacità corri-spondenti, quali potrebbero essere presunte, almeno in linea di mas-sima, dal conseguimento di diplomi di specializzazione ottenuti attra-verso corsi di FP. Le attitudini ed il merito dei magistrati vengono valutati prescindendo sostanzialmente dalla loro partecipazione a mo-menti di FP.

La volontarietà, d’altronde, è conseguenza ineludibile dell’im-possibilità di offrire a tutti regolarmente dei momenti di FP. Solo la messa a disposizione di un servizio fruibile da tutti autorizza a “san-zionare”, sia pure indirettamente e tenuemente, la mancata fruizio-ne del medesimo. La volontarietà, a sua volta, impedisce di confruizio-net- connet-tere la FP e le verifiche di professionalità, non potendosi innestare stabili controlli su un fenomeno che stabile non è.

Dunque, anche per questa via si perviene a constatare quanto sia non più un lusso eventuale, ma una necessità reale l’istituzione di una struttura di FP capace di erogare la medesima in modo pro-grammatico, universale e regolare.

Questa conclusione, d’altra parte, è ricca di ulteriori effetti. Una istituzione che proponga ai suoi componenti di impegnarsi in una seria attività di qualificazione professionale, non può sperare in ri-sultati positivi se poi, negli altri momenti del suo rapporto con i pro-pri membri, non valorizza la professionalità come dato significativo e premiante: in altri termini, se non provvede a scegliere i propri di-rigenti ed a distribuire funzioni e còmpiti secondo criteri che riflet-tono questa esaltazione della professionalità. Un indizio in tal senso si coglie anche nell’esperienza attuale, nella quale la richiesta di par-tecipazione agli incontri di studio è molto elevata nei magistrati già di per sé motivati ed impegnati, scadente invece in quelle aree di or-dinaria quotidianità giudiziaria che pure ne avrebbero più intenso bisogno, e che non sono sollecitate a parteciparvi a causa della so-stanziale indifferenza di effetti nei momenti nodali della carriera e del lavoro.

Se, dunque, si ritiene un valore positivo la qualificazione pro-fessionale, ed un dato negativo il fatto che essa scarseggi proprio nel-le aree in cui ne è più forte il bisogno, ne scaturisce una una forte indicazione a favore dell’obbligatorietà, o quanto meno dalla onero-sità, della FP.

Questo CSM si è già espresso per “una adeguata pianificazione dei corsi” (di una istituenda Scuola), tale da “mettere a disposizione

di tutti i magistrati l’opportunità di acquisire quelle qualificazioni professionali che attualmente vengono presunte in tutti senza alcun reale controllo” (11). Ed ha manifestato altresì un orientamento pre-ciso a favore della previsione di una “carriera collegata ad una serie di verifiche della professionalità (da organizzare presso la Scuola del-la Magistratura), alle quali tutti i magistrati dovrebbero obbligato-riamente sottoporsi entro un periodo di tempo compreso in limiti minimi e massimi di anzianità” (12).

Il rilascio di “diplomi di specializzazione” (13), ovvero di accer-tata qualificazione, appare quindi come un’opzione ormai mediaccer-tata e degna di essere sviluppata.

Essa d’altronde è in linea con le esperienze positivamente in at-to da tempo in altri Paesi: in Francia la FP è obbligaat-toria nei primi otto anni di carriera, è titolo premiante nei successivi, ed il tramu-tamento di funzioni deve essere preceduto dalla partecipazione a cor-si di “riconvercor-sione”. Né è priva di rilievo la constatazione che “l’isti-tuzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante” è ormai stata introdotta normativamente an-che nel nostro ordinamento (14), sia pure limitatamente alla mobi-lità prevista nel “comparto scuola”.

Pertanto un programma organico di FP muove dalla premessa che la medesima deve fare parte necessaria del curriculum del ma-gistrato, e quindi deve essere offerta a tutti i magistrati, così da po-terne pretendere la positiva fruizione. Una volta realizzata una strut-tura in grado di assolvere a questo còmpito, si potrà valutare come rendere effettiva l’osservanza dell’onere.

Il ventaglio delle soluzioni possibili è ampio, e va dalla previ-sione, mediante atti consiliari para-normativi, di un coefficiente as-segnato a questi attestati (resi peraltro non più meramente formali)

(11) Consiglio Superiore della Magistratura, Relazione annuale al Parlamento sul-lo stato della giustizia in Italia: “L’attuazione della VII disposizione transitoria della Co-stituzione: orientamenti per la riforma dell’ordinamento giudiziario”, 1991, p. 110.

(12) Relazione, cit., p. 133.

(13) Relazione, cit., p. 110.

(14) Legge 23 ottobre 1992 n. 421.

spendibile nelle varie occasioni della carriera; alla richiesta del pos-sesso di “diplomi di specializzazione” come requisito per accedere a determinate funzioni; sino alla modifica della disciplina del congedo ordinario per ferie, strutturato in modo da includere in esso la fre-quenza ad un incontro di FP, in difetto della quale risorge l’obbligo di attività lavorativa (ad esempio, 40 o 42 giorni di ferie effettive, e sei da trascorrere in una sessione di formazione).

Nè si può escludere una formula mista applicabile sin d’ora, la quale, per ogni incontro di studio organizzato dal Consiglio o dalla futura “Scuola”, preveda una aliquota di posti riservata a quei ma-gistrati che non hanno mai chiesto di partecipare a precedenti in-contri (se del caso, stabilendo un “vuoto” non inferiore ad un certo numero di anni; e se del caso, ancora, scegliendo i “renitenti” fra co-loro che si presume debbano avere un interesse professionale al te-ma trattato nello specifico incontro). Ove questi non intendano par-tecipare neppure a tale incontro, dovranno fornire una adeguata giu-stificazione, della quale resterà traccia (in questo senso si sta muo-vendo il Comitato scientifico della nuova struttura di formazione, di cui si parlerà diffusamente in seguito).

In ogni caso il potenziamento di una struttura erogatrice di FP e la previsione di un qualche vincolo a fruirne, in capo al magi-strato, sono processi che devono avanzare di pari passo, e che de-vono quanto prima approdare alla traduzione formale in dati nor-mativi.

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 58-61)