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La struttura erogatrice della formazione professionale:

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 81-85)

E) Le ipotesi di riforma: la fase della valutazione delle prove

8. La struttura erogatrice della formazione professionale:

8.a) la situazione sino al 1993.

Si è posposto il tema della struttura erogatrice della FP, che non di rado precede invece la successione degli argomenti sin qui

trat-tati, per sottolineare come la struttura deve essere definita a sègui-to della rilevazione dei bisogni effettivi, e non dettare i medesimi co-me conseguenza della propria auto-proposizione.

Il discorso, a questo punto, deve necessariamente svilupparsi in due momenti, l’uno concernente la situazione attuale (accompagna-to da un breve excursus s(accompagna-torico), l’altro vol(accompagna-to a tratteggiare le linee di una possibile ed auspicabile soluzione futura.

Sino ad oggi la FP è stata erogata da una delle articolazioni del CSM, e cioè dalla sua Commissione Riforma, ulteriormente specifi-cata nell’ufficio Incontri di studio.

La prima iniziativa del Consiglio in questa materia risale ad una delibera del 5 aprile 1973, nella quale venne deciso di “organizzare periodici incontri di studio tra magistrati, affinché dalla comune va-lutazione delle esperienze acquisite nell’esercizio delle rispettive fun-zioni giurisdizionali possano scaturire utili indicafun-zioni per migliora-re il funzionamento della giustizia ed approfondimigliora-re la conoscenza dei problemi posti dalla evoluzione legislativa, dottrinale e sociale”.

L’ottica che ispira la delibera è in parte diversa da quella svi-luppatasi con il tempo: “gli incontri di documentazione e di studio - vi si legge - assumono il valore di una libera e al tempo stesso or-dinata ricerca di soluzioni interpretative e di strumenti operativi, di lacune normative e funzionali e dei relativi rimedi, il tutto come ri-sultato di un reciproco e paritetico dialogo fra i partecipanti”.

Gli incontri organizzati in quell’anno furono sei, della durata di una settimana, destinati ciascuno a circa 50 magistrati, e con previ-sione di una conclusiva relazione di sintesi tenuta da un componente del Consiglio.

Segue un vivace intensificarsi dello sforzo organizzativo nei due anni successivi (quattordici incontri nel 1974 e undici nel 1975), se-guito a sua volta da un visibile riflusso nel decennio successivo (cin-que soli incontri nel 1976, nessuno nel 1977, sette nel 1978 e nel 1979, cinque nel 1980, due nel 1981, otto nel 1982, sette nel 1983, cinque nel 1984 e 1985, quattro nel 1986).

L’iniziativa riprende vigore con il Consiglio che ha preceduto l’at-tuale. Quattordici incontri vengono organizzati nel 1987, dodici nel 1988, sedici nel 1989 e quattro nel primo semestre del 1990: gran parte di queste sessioni sono state dedicate alla conoscenza del nuo-vo codice di procedura penale, in ordine al quale è stato compiuto uno sforzo intensissimo, riconosciuto valido anche all’esterno. La

du-rata di queste sessioni è usualmente di tre giorni (talora due, o due e mezzo), mentre sono di quattro o cinque giorni quelle dedicate al nuovo codice di procedura penale.

L’attuale consiliatura ha registrato una sensibile evoluzione di formule. Il livello quantitativo si è espanso dai sei incontri del 1991 agli undici del 1992, ai venti del 1993 (sono sempre eccettuati quel-li per gquel-li uditori giudiziari). Ma soprattutto è mutata la durata, che nel 1993 si è stabilizzata quasi sempre sui cinque giorni, ed ha in-cominciato ad evolvere anche la didattica, progressivamente più at-tenta ad una partecipazione attiva dei magistrati ammessi.

In particolare - per la prima volta, a quanto consta - in data 19.11.1992 il Consiglio ha approvato una deliberazione nella quale è stata programmata la FP per tutto il successivo anno 1993, sono sta-ti individuasta-ti dei responsabili di settore, ed è stato dato mandato di perseguire, attraverso appropriati contatti, l’istituzione di una vera e propria Scuola della magistratura. A questo mandato è stata data parziale risposta con la Convenzione di cui infra.

8.b) La Convenzione del 23 settembre 1993.

Un punto di svolta di notevole rilievo si è avuto, nella materia in esame, attraverso la stipulazione di una Convenzione tra il Mini-stro di Grazia e Giustizia ed il Consiglio Superiore della Magistra-tura, firmata il 23 settembre 1993.

Essa si pone dichiaratamente come un passaggio intermedio (“sperimentale”) tra quello che è già stato realizzato dal Consiglio, segnatamente in questi ultimi anni, ed una futura “auspicata solu-zione legislativa, per la quale sia il CSM sia il Ministro si adopre-ranno, nell’àmbito delle rispettive competenze”.

Nelle sue premesse la Convenzione individua i tre capitoli fon-damentali nei quali deve articolarsi un discorso completo sulla FP:

la preparazione post-universitaria per l’accesso alla magistratura; il tirocinio; la formazione permanente dei magistrati che già esercita-no le funzioni giudiziarie. Ma “per prudente contenimento dei pro-pri obiettivi” essa si limita a fare oggetto del suo impegno solo il ter-zo settore.

A tal fine la Convenzione costruisce le linee portanti della nuo-va struttura: linee elementari, per l’intuitinuo-va ragione che, difettando una potestà legislativa, la Convenzione deve muoversi nella cornice

che l’ordinamento vigente impone, e che non è stata pensata in vi-sta di una struttura di formazione.

Dunque la Convenzione delinea un nucleo fondamentale, costi-tuito da un ristretto numero di magistrati (collocati fuori ruolo nel quadro dell’organico spettante al MGG), aventi la funzione di moto-re della struttura dal punto di vista organizzativo, scientifico e ge-stionale.

Tra questi magistrati, in numero di tre, viene scelto dal CSM il direttore; e questi magistrati, “richiesti nominativamente dal Mini-stro su proposta del CSM”, hanno “il còmpito esclusivo di dare at-tuazione alle finalità della Scuola”.

Accanto a questo nucleo centrale si collocano rappresentanti del Consiglio e del Ministro, nonché altri soggetti qualificati, dotati di particolari competenze, che operano a tempo parziale in forza di un incarico conferito dal Consiglio: essi non possono eccedere il nume-ro di cinque, e possono pnume-rovenire anche da categorie di soggetti di-verse dalla magistratura.

Punto nodale della Convenzione è la considerazione che la FP dei magistrati è comunque una materia rientrante nelle competenze istituzionali del Consiglio Superiore della Magistratura, il quale per-tanto esprime gli indirizzi cui la struttura deve dare esecuzione, ne approva i programmi e ne verifica i consuntivi.

La Convenzione ha già registrato i primi movimenti intesi alla sua attuazione. Dopo avere individuato i propri rappresentanti all’in-terno della nuova struttura, in data 21.12.1993 il Consiglio ha for-mulato le sue proposte al Ministro, relative ai magistrati da colloca-re fuori ruolo e da destinacolloca-re alla medesima, ed ha designato altri cinque magistrati quali ausiliari a tempo parziale.

In data 28 gennaio, 18 febbraio, 11 e 25 marzo, 8 e 22 aprile, 13 e 27 maggio 1994 si sono effettuate le prime sedute dei compo-nenti il Comitato scientifico, che si è già posto all’opera sul piano della programmazione generale e particolare, nonché della concreta assistenza agli incontri di studio già programmati.

Parallelamente si è proceduto alla ricerca dei locali nei quali al-locare la nuova struttura, e del personale che deve costituire il rela-tivo Servizio di segreteria.

Il Comitato scientifico, oltre a coordinarsi con la Commissione Riforma e con l’Ufficio Studi del Consiglio per quel che concerne la successione nell’organizzazione e nell’assistenza ai corsi già

pro-grammati, ha sottoposto a riflessione i principali problemi della FP, dalla didattica ai criteri di ammissione ai corsi; dall’individuazione di settori nuovi alla costituzione dell’archivio dei docenti; dal censi-mento dei magistrati che non hanno mai presentato domanda di am-missione nell’ultimo quinquennio alla ricerca di esperti esterni nelle materie dell’organizzazione e della comunicazione.

In data 11 aprile 1994 la nuova struttura è stata ufficialmente inaugurata, alla presenza del Presidente della Repubblica e del Mi-nistro di Grazia e Giustizia.

I vari incontri di studio, ora sistematicamente seguiti dalla co-stante presenza di almeno un coordinatore, offrono ai magistrati, at-traverso la struttura in questione, un punto di riferimento istituzio-nale per la convergenza e la socializzazione di esperienze, invenzio-ni, accorgimenti organizzativi o giurisprudenziali maturati in tutti gli uffici.

Sotto questo profilo si intravvede la verifica dell’assunto teorico, secondo il quale la struttura è non solo il luogo di irradiazione del-la FP, ma anche il collettore di tutta l’innovazione che si produce nella vita giudiziaria. È sempre più desiderabile che questa “speri-mentazione” sia seguita dalla effettiva e piena consacrazione di una Scuola della magistratura, atta a consolidarne i propositi e gli effetti.

Nel documento La formazione pre-concorsuale (pagine 81-85)