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La Corte di Giustizia sull’imposizione di prezzi iniqui da parte del

Nel documento XXX CICLO Coordinatore Prof. Giuseppe Melis (pagine 132-136)

3. Divieto di abuso di posizione dominante

3.1 Le pratiche tariffarie e l’imposizione di prezzi. Il caso francese del

3.1.1 La Corte di Giustizia sull’imposizione di prezzi iniqui da parte del

Nel caso portato all’esame della Corte di Giustizia nell’88, il ricorrente lamenta che i concessionari di un certo numero di comuni, oltre a coprire una parte rilevante del territorio nazionale, appartengono in realtà allo stesso gruppo di imprese, potendo così influire sulle correnti di scambi tra gli Stati294.

Secondo la Corte tale circostanza più che dipendere dal comportamento delle autorità nazionali o municipali, deriva da quello delle imprese stesse e può essere vagliata ai sensi dell’art.102 TFUE (ex art 86 del Trattato Istitutivo).

In particolare, la Corte, nell’accertamento della sussistenza dei presupposti di cui alla norma in questione, afferma, in primo luogo, che per stabilire se il commercio tra Stati membri sia leso da un abuso di posizione dominante in violazione dell’art. 102 TFUE «si devono prendere in considerazione le conseguenze che ne derivano per la struttura della concorrenza effettiva nel mercato comune. In fatto di servizi, queste conseguenze possono in particolare consistere […], nell'organizzare le attività dell'impresa o del gruppo di imprese in modo tale che abbiano l'effetto di suddividere il mercato comune ed ostacolare quindi la libera prestazione dei servizi, che è uno degli scopi del trattato»295. Di conseguenza, ritiene che sia compito del giudice nazionale accertare, nel caso concreto, se «le attività del gruppo di imprese concessionarie e la situazione di monopolio di cui dispongono in una parte rilevante del territorio di uno Stato membro abbiano effetti sull'importazione di merci da altri Stati membri o sulla possibilità, per le imprese concorrenti stabilite in questi Stati membri,

294 Corte di Giustizia (sesta sezione) del 4 maggio 1988, Causa 30/87, Corsinne Bodson contro sa Pompes funebres des regions liberees.

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di prestare dei servizi nello Stato membro primo nominato»296. Inoltre, la Corte aggiunge che per stabilire se sussiste la posizione dominante nel caso in esame, si deve determinare la potenza economica del gruppo di imprese concessionarie sul mercato delle pompe funebri ovvero compiere una valutazione di fatto che spetta sempre al giudice nazionale297.

Infine, l’art. 102 TFUE impone l’accertamento dello sfruttamento abusivo della posizione di dominanza, che nel caso di specie dipenderebbe dall’imposizione di prezzi eccessivi da parte dei concessionari (Pompe Pompes funèbres générales e le sue affiliate) rispetto a quello praticato dagli altri operatori sul mercato, ovvero anche gli stessi Comuni quando gestiscono direttamente il servizio.

Al riguardo, appare interessante notare che di fronte al rilievo che i concessionari non siano in grado di “imporre” prezzi iniqui, essendo questi stabiliti dal capitolato d’oneri, parte integrante del contratto di concessione, la Corte afferma che l’argomento non sia condivisibile, desumendosi “infatti dal fascicolo che la concessione del servizio esterno è considerata, in Francia, un contratto concluso dal comune con l'impresa concessionaria, opinione del resto condivisa dal giudice nazionale. Ciò implica che l'entità dei prezzi è

296 Par. 25, C-30/87.

297 La Corte individua alcuni parametri per compiere tale valutazione:

« —l'entità della quota di mercato del gruppo che è al riparo da qualsiasi concorrenza a causa della concessione esclusiva,

—l'influenza di questa situazione di monopolio sulla posizione del gruppo per quanto riguarda la cessione di beni e la prestazione di servizi non compresi nella concessione esclusiva,

— la posizione del gruppo nei comuni che non hanno concesso il servizio esterno delle pompe funebri ad un'impresa, come pure la quota di mercato del gruppo in altri Stati membri,

— i mezzi di cui dispone il gruppo, che si possono ad esempio desumere dalla sua appartenenza ad un complesso potente di imprese o gruppi di imprese». Par. 29, C-30/87.

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imputabile all'impresa, dato che questa è pienamente responsabile dei contratti che stipula”298.

Diversamente, “[q]ualora i comuni avessero imposto determinati prezzi ai loro concessionari, nel senso che si sarebbero astenuti dal concedere il servizio esterno alle imprese se queste non avessero accettato di praticare dei prezzi particolarmente elevati, i comuni si troverebbero nella situazione contemplata dall'art. 90, n. 1”( rectius dall’art. 106 TFUE), posto che la concessione esclusiva del servizio esterno delle pompe funebri da parte delle autorità locali rientra nell’ipotesi ivi contemplata299.

3.1.2 L’arret Sté Million et Marais del Conseil d’Etat del 1997 sulle clausole contrattuali

Qualche anno dopo, la società Million et Marais contesta la validità del contratto di concessione di un servizio pubblico tra il comune di Fleury-les-Aubrais e la società Pompes Funèbres Générales che le attribuiva il diritto di esclusiva per il servizio esterno di pompe funebri300. In particolare, venivano impugnate le clausole contrattuali sulla durata e sul piano tariffario che avrebbero permesso, secondo la società ricorrente, l’abuso della posizione di dominanza, in violazione delle regole nazionali sulla concorrenza di cui agli artt. 7 e 8 dell’ordonnance du 1er dec. 1986.

298 Par. 32, C-30/87.

299 «Ne consegue che le pubbliche autorità, in una situazione come quella in esame, non possono adottare né mantenere in vigore “misure” in contrasto con le norme del trattato, in particolare con gli artt. 85 e 86. Di conseguenza è loro vietato aiutare le imprese concessionarie a praticare dei prezzi iniqui, imponendo prezzi del genere come clausola del contratto di concessione». Cfr. parr. 33 e 34, C-30/87.

300 Il servizio esterno di pompe funebri veniva qualificato per legge quale servizio pubblico e dunque secondo il Tribunale dei conflitti avente natura amministrativa (T. confl., 20 janv. 1986, Ville de Paris c/ SA Roblot et autres, p. 298).

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Pur se nel caso di specie, il Consiglio di Stato nega la sussistenza di un abuso di posizione dominante, appare interessante notare come nel corpo delle regole giuridiche che governano l’azione amministrativa si fanno rientrare anche le regole nazionali e comunitarie sulla concorrenza301.

Nelle conclusioni formulate dall’allora commissario del Governo, J.-H. Sthal, si rilevava come seppure la durata di una concessione potesse essere contestata in base ad altri parametri normativi, sussistono altre clausole che andrebbero esaminate solo sotto il profilo del diritto della concorrenza, come quelle sul piano tariffario302.

Il Consiglio di Stato, condividendo tale impostazione, afferma così « les clauses de ce contrat de concession ne peuvent légalement avoir pour effet de placer l'entreprise dans une situation où elle contreviendrait aux prescriptions susmentionnées de l'article 8 ». In tal senso, si ammette un vaglio sulle clausole del contratto, ai sensi dell’art. 102 TFUE (ex art. 86 del Trattato di Roma), nella misura in cui l’impresa sia messa nella posizione di abusare della posizione di dominanza sul mercato comune, in ragione del diritto di esclusiva riconosciuto alla società concessionaria303.

301 Peraltro, l’applicazione del diritto della concorrenza non precluderebbe la giurisdizione del giudice amministrativo, che si rileva competente nel caso di specie. Cfr. in Les Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, ed. 2015, p. 679.

302 Così si afferma : « D'autres clauses ne peuvent en revanche être appréhendées que sous l'angle du droit de la concurrence. Tel serait le cas pour des clauses relatives aux prestations hors monopole. Le monopole du service extérieur des pompes funèbres ne portait en effet que sur certaines prestations, limitativement énumérées par la loi. Les autres prestations étaient libres et pouvaient être effectuées par toute entreprise. Une société concessionnaire aurait pu mettre à profit sa position exclusive sur les prestations monopolistiques pour limiter la concurrence sur le marché des prestations hors monopole ». J.-H. STAHL, L'application, par le juge administratif, de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, RFDA 1998, p. 1228.

303 Nella sentenza così si trova affermato: « Cons. qu’à supposer que le contrat litigieux ait contribué, en raison du droit exclusif qu’il comporte, à assurer à la

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