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Costituzione di fondo patrimoniale

Nel documento Donazioni Indirette (pagine 89-91)

12. I vincoli di destinazione come ipotesi di donazione indiretta

12.2 Costituzione di fondo patrimoniale

Il fondo patrimoniale art. 167 c.c. si costituisce con apposita convenzione matrimoniale mediante atto pubblico o per testamento, attraverso il quale si destinano alcuni beni per far fronte ai bisogni della famiglia: oggetto del fondo patrimoniale possono essere beni mobili iscritti ai pubblici registri, titoli di credito e beni immobili.

Opinione diffusa è quella che considera, in determinati casi, la costituzione del fondo patrimoniale come una fattispecie di liberalità1 ma precisando che per avversi una donazione indiretta è necessario escludere tutte quelle ipotesi di costituzione del fondo che non realizzano alcuna vicenda traslativa, e in questo caso non pongono in essere alcuna donazione; bisogna invece considerare solo quelle costituzioni poste in essere da parte di uno solo dei coniugi o da parte di un terzo soggetto con contestuale trasferimento della proprietà o di alcuni diritti reali come l’usufrutto, superficie, enfiteusi e in questi termini deve essere valutato il carattere liberale della costituzione del fondo patrimoniale2.

In virtù di quanto appena detto si sottolinea che la mera decisione di due coniugi di destinare un bene immobile, cointestato ad entrambi, a far fronte alle necessità della famiglia non è considerabile donazione ne diretta che indiretta, e allo stesso tempo non necessariamente alla costituzione del fondo

1 IACCARINO, Liberalità Indirette, IPSOA 2011 p. 116.

2 BONILINI, Trattato di diritto delle successioni e donazioni, IV Le donazioni, Giuffrè Editore 2009 p.

140 e PALAZZO, Il codice civile Commentario- Le donazioni, diretto da Piero Schlesinger, Giuffrè Editore 1991 p. 571. Svariate possono essere le tipologie costitutive di fondo patrimoniale ad esempio: 1) costituzione del fondo da parte di un terzo di determinati beni attribuendone specificatamente la proprietà o altro diritto reale ad entrambi i coniugi nel qual caso vi è un effettivo trasferimento di diritti; 2) costituzione da parte di un terzo di un fondo con il quale lo stesso soggetto si riserva ad esempio la nuda proprietà dei beni: in questo caso ci potrà essere attribuzione ai coniugi del diritto di godimento del bene ma su tale bene verrà applicato un vincolo di destinazione; 3) attribuzione ad uno soltanto tra i coniugi da parte del terzo di un diritto reale di godimento con vincolo di destinazione sui beni oggetto del fondo: in questo caso c’è un effetto traslativo ad uno soltanto tra i coniugi da parte del terzo al quale si affianca la costituzione a favore dell’altro coniuge di un diritto reale di godimento sul quale ricadranno tutte le facoltà concesse sui beni costituenti il fondo patrimoniale (dà luogo ad una comunione di godimento); 4) costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi con beni dei quali gli stessi sono già proprietari ma vincolando l’intera proprietà o altro diritto reale di godimento: in questo caso non vi è effetto traslativo ma semplicemente si crea il vincolo di destinazione; 5) il coniuge che costituisce un fondopatrimoniale su beni di sua esclusiva proprietà, vincolandoli di conseguenza: in questo caso c’è trasferimento di una quota dei beni in capo all’altro coniuge; 6) costituzione di fondo patrimoniale da parte di uno dei coniugi con beni che già gli appartengono sul quale si riserva la proprietà: in capo all’altro coniuge si costituisce un diritto di godimento, che nasce simultaneamente al vincolo di destinazione su questi beni, si instaura una comunione di godimento tra i coniugi per quanto riguarda l’amministrazione di tali beni.

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patrimoniale segue arricchimento, infatti può essere che una o più dei soggetti coinvolti si riservi la titolarità dello stesso, quindi non c’è alcun trasferimento bensì attribuzione di un diritto di godimento, diritto che alla scadenza del vincolo di destinazione si dissolve1.

La costituzione di fondo patrimoniale è liberalità quando attraverso la convenzione i beni sono conferiti da uno dei coniugi o da un terzo, quindi i possibili casi che ci interessano possono essere quello del genitore che per aiutare il figlio gli trasferisca la proprietà di un’immobile applicandogli contestualmente il vincolo di destinazione secondo art. 167 c.c. e seg. oppure la destinazione da parte di uno dei coniugi di un proprio bene personale al fondo patrimoniale.

Ciò nonostante, anche in questi ultimi casi è difficile identificare con chiarezza una liberalità indiretta, non è così automatico, poiché da un’analisi più dettagliata dei casi potrebbe emergere che ci sia un interesse delle parti a che il rapporto sia fase di un’attività negoziale a titolo di corrispettivo a meno che non ci sia una espressa dichiarazione “expressio causae” che mi permette di inquadrarla con chiarezza nell’ambito delle liberalità indirette.

Laddove la costituzione del fondo patrimoniale venga fatta perseguendo fini liberali, e pertanto, inquadrando la fattispecie nell’ambito di applicazione dell’art. 809 c.c., l’acquisto del terzo sarebbe salvo ed i legittimari lesi avrebbero un diritto di credito nei confronti del beneficiario del fondo in quanto oggetto di impugnazione e quindi dell’azione di riduzione, sarebbe l’accordo che lo ha portato a realizzare una donazione indiretta fatto salvo il fondo ed il successivo trasferimento.

Quando invece il fondo viene costituito senza intento liberale, senza

animus donandi, esso non viene considerato liberalità indiretta ma utilizzo di un

mezzo tipico, quale è la costituzione di fondo patrimoniale art. 167 c.c., e si rendono inapplicabili le norme a tutela dei legittimari previste per le donazioni.

Nel documento Donazioni Indirette (pagine 89-91)