Si identifica come negotium mixtum cum donatione, quel contratto di compravendita, atto a titolo oneroso, che presenti una notevole sproporzione
1 CAPOZZI, Successioni e donazioni, Tomo II, Giuffrè Editore 2009 p. 1676
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tra le prestazioni ossia tra il valore del bene venduto ed il prezzo pattuito, voluta al fine di realizzare una liberalità indiretta1.
Secondo parte della dottrina l’arricchimento economico va individuato guardando all’insieme delle condizioni e delle cause giustificative dell’attribuzione considerata nel complesso. Il negotium mixtum cum donatione si dimostra essere un negozio indiretto2 che permette la realizzazione di cause diverse: c’è, infatti, la concomitanza sia di quella onerosa che di quella liberale, creando un unico e nuovo rapporto giuridico. Altra parte della dottrina, afferma che l’arricchimento per spirito di liberalità va ricostruito come risultato della liberalità indiretta in quanto, attraverso la sproporzione tra le prestazioni corrispettive, lo schema negoziale adottato viene superato dalla realizzazione di una finalità ulteriore ossia la liberalità: in questo caso l’arricchimento del compratore è dato dalla differenza tra il prezzo pattuito e quello effettivo3 utilizzando il concorso di una causa onerosa, di cui il contratto di compravendita, con l’animus donandi per raggiungere in via indiretta una finalità ulteriore rispetto quella di scambio ed in caso di revocazione della liberalità, solo tale differenza viene restituita al venditore-donante4.
Nel negotium mixtum cum donatione non è necessaria la forma dell’atto pubblico prevista per le donazioni dirette, ma si utilizzerà la forma dello schema negoziale effettivamente adottato5 dalle parti, infatti esso “obbedisce al
criterio della prevalenza, nel senso che non si avrà una donazione ma un negozio a titolo oneroso, che non abbisogna della forma solenne, quando l’attribuzione patrimoniale venga
1 IACCARINO, Liberalità Indirette, IPSOA 2011 p. 103. CAPOZZI, Successioni e donazioni, Tomo
II, Giuffrè Editore 2009 p. 1677: si discute se il negotium mixtum cum donatione dia luogo ad una donazione indiretta o ad un contratto misto: la tesi preferibile che si dimostra seguita sia dalla dottrina prevalente che dalla corte di cassazione, è propensa per la considerarlo donazione indiretta, in quanto anche in questo caso una delle parti ha l’intenzione “l’animus donandi” di arricchire l’altra, scopo che viene realizzato attraverso atti diversi(vendite, divisioni,…) rispetto alla donazione tipica. In giurisprudenza vedere Cass., 30 gennaio 2007, n. 1955, Cass., 21 ottobre 1992 n. 11499, Cass., 21 gennaio 2000 n. 642 dove per l’appunto si afferma il raggiungimento, attraverso il negotium mixtum cum donatione, di una liberalità indiretta. Sul punto vedere anche TORRENTE, La Donazione, Giuffrè Editore, 1956 p. 43 che sostiene appunto che le parti utilizzano il negozio oneroso per l’intento ulteriore di liberalità, e le parti non fanno altro che utilizzare una possibilità offerta loro dalla legge dato che non c’è nessun tipo di prescrizione che preveda un minimo di adeguatezza del corrispettivo alla controprestazione.
2 Nel negozio indiretto viene utilizzato un negozio tipico per realizzare uno scopo ulteriore o
diverso rispetto a quello che realmente viene posto in essere.
3 MAI, MARTORANA, SGUOTTI, Manuale pratico e formulario delle successioni, CEDAM 2011 p.
506 – Si tratta di negozio simulato e non di donazione indiretta quando si utilizza un contratto apparente diverso dalla volontà delle parti, che intendono stipulare un contratto gratuito, ma utilizzando la forma di un contratto a titolo oneroso.
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Cass. Civ. Sez. II, sent. n. 11499 del 21.10.1992
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effettuata in funzione di un corrispettivo in adempimento di una obbligazione derivante dalla legge o in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morari e sociali e che si riveli assorbente rispetto all’”animus donandi””1.
Al fine di un corretto inquadramento del contratto assume importanza determinante l’individuazione della comune volontà delle parti, che pertanto permetterà di “andare oltre” rispetto al “nomen iuris” attribuito dalle parti al contratto, che non vincola il giudice specie quando determini che la qualificazione da esse utilizzata è in contrasto rispetto ad una o più clausole contrattuali: questo proprio perché si è discusso se la figura del negotium mixtum
cum donatione, dia luogo ad una donazione indiretta o ad un contratto misto, ma
anche la Corte di Cassazione ritiene preferibile considerarlo ipotesi di liberalità indiretta in quanto anche in questo caso c’è intenzione da parte di un soggetto di arricchire l’altra, realizzando tale liberalità attraverso l’utilizzo di negozi diversi rispetto alla donazione tipica2.
Nel caso di vendita ad un prezzo inferiore rispetto al valore del bene, la giurisprudenza maggioritaria si è espressa dicendo che oltre la concreta sproporzione tra le prestazioni, l’alienante sia consapevole di porre in essere un negozio volto ad arricchire la controparte: solo laddove ci siano contemporaneamente questi due elementi si può parlare di negotium mixtum cum
donatione3 e sarà onere della parte che intenda far valere la simulazione relativa
dimostrare la presenza di entrambi i presupposti (sproporzione significativa – consapevolezza/animus donandi).
Il negotium mixtum cum donatione deve essere distinto dalla donazione modale, atto di liberalità nel quale l’animus donandi prevale rispetto all’onere connesso all’ottenimento della prestazione gratuita: ad esempio la donazione di un immobile al figlio con l’obbligo di quest’ultimo di corrispondere una somma di denaro ai fratelli4.
1 Trib Siena, 29.09.2010 - in MAI, MARTORANA, SGUOTTI, Manuale pratico e formulario delle
successioni, CEDAM 2011 p. 513
2 Cass., 30 gennaio 2007, n. 1955 , Cass., 21 ottobre 1992, n. 11499, Cass., 21 gennaio 2000, n.
642 secondo la quale la causa del contratto è a titolo oneroso ma le parti volontariamente viene stipulato con la finalità di porre in essere indirettamente un negozio in cui le prestazioni siano volutamente sproporzionate, quindi intenzionalmente le parti voglio realizzare l’intento dell’arricchimento realizzando un’ipotesi di donazione indiretta. CAPOZZI, Successioni e
donazioni, Tomo II, Giuffrè Editore 2009 p. 1677.
3 Cass. Civ. sez. II, sent. n. 19601 del 29.09.2004 in MAI, MARTORANA, SGUOTTI, Manuale
pratico e formulario delle successioni, CEDAM 2011 p. 511.