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Rinuncia

Nel documento Donazioni Indirette (pagine 141-145)

7. Trattamento fiscale secondo l’imposta di donazione di alcune fattispecie viste in

7.5 Rinuncia

Trattando delle fattispecie delle liberalità indirette abbiamo visto come anche la rinuncia e la remissione di debito si possano identificare come donazioni indirette.

La rinuncia intesa come rinuncia ad un diritto reale limitato, comporta la consolidazione della piena proprietà, nel senso che colui che era nudo proprietario a seguito della rinuncia al diritto reale, torna ad essere titolare della piena proprietà in modo esclusivo. I diritti reali limitati sono sempre derivati e si riferiscono sempre ad una cosa che si dimostra essere in proprietà altrui

1

STEVANATO, Donazioni e liberalità indirette nel tributo successorio , Padova 2000 p. 131.

2 E’ interessante notare che pur di apportare elementi giustificativi al reddito accertato

sinteticamente dagli Uffici dell’Amministrazione Finanziaria siano gli stessi a dichiarare che la cointestazione dei rapporti di bancari sia considerata dalla giurisprudenza donazione indiretta anziché donazione di non modico valore soggetta ad atto pubblico. Vedere anche Comm. Trib. Prov. Vercelli, Sez. II, Sent.n. 21 del 02/04/2012.

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quindi per effetto di tale rinuncia come detto prima, il diritto torna ad essere pieno per colui che ne è titolare1.

L’art. 1 della Tariffa Parte I dell’imposta di registro prevede che nel caso di rinuncia pura e semplice2 a diritti reali immobiliari di godimento sia

applicato il medesimo trattamento fiscale previsto per gli atti traslativi a titolo

oneroso della proprietà di beni immobili (quindi in questi casi si applicherà l’ordinaria

imposta di registro prevista in base alla tipologia di immobile a cui si rinuncia); tale articolo va però coordinato con la normativa in materia di imposta di donazione e successione, con riferimento all’art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006 poi convertito in L. n. 286/2006 per il quale l’imposta sulle successioni e donazioni si applica anche “ai trasferimenti di beni e diritti.. a titolo

gratuito”; nonché all’art. 1, comma 2, del D.Lgs n. 346/90 per il quale la

rinuncia ai diritti reali rappresenta il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione.

In considerazione a quanto detto l’art.1 della Tariffa Parte I dell’imposta di registro si applica alla rinuncia che sia fatta a titolo oneroso, cioè quando viene accordato dalle parti un corrispettivo per rinunciare ad esempio all’usufrutto, così che il nudo proprietario possa espandere il proprio diritto fino alla piena proprietà; quando invece la rinuncia è a titolo gratuito allora rientra nel campo di applicazione dell’imposta di donazione e si applicherà l’art. 1, comma 2, del D. Lgs n. 346/90(questa ipotesi di donazione indiretta è spesso rinvenibile quando le parti interessate sono legate da vincoli di parentela, ed è più facile ritrovare anche il cosiddetto animus donandi, l’intenzione di arricchire un determinato soggetto).

Posto che di regola la rinuncia è abdicativa e non traslativa, hai fini che ci interessano è necessario fare una distinzione tra le due tipologie, tenendo presente che l’espressione della volontà di rinunciare non produce un effetto traslativo ma l’estinzione del diritto stesso (come ad esempio colui che era titolare della nuda proprietà, per effetto della rinuncia vede il proprio diritto espandersi automaticamente) :

1) rinuncia traslativa: nella realtà essa consiste in un atto traslativo, simile ad una alienazione onerosa o gratuita come può essere una compravendita o

1 Sul punto vedere BUSANI, L’imposta di registro, IPSOA, 2009 p. 981 e MONTESANO,

IANNELLO, Imposte di registro ipotecaria e catastale, Il Sole24Ore, quinta edizione, p. 438.

una donazione. Colui che rinuncia intende specificatamente trasferire il diritto reale di cui è titolare ad un soggetto diverso da colui che per esempio era nudo proprietario; ed indirettamente tramite la rinuncia e solo se colui che riceve il diritto reale limitato è nudo proprietario, allora si consolida il diritto di piena proprietà e si riespande;

2) rinuncia abdicativa: in questo caso il titolare del diritto reale limitato intende direttamente privarsi del diritto reale di cui è titolare senza tenere in considerazione degli effetti che con tale atto si determinano. Solo indirettamente e per legge si determina per esempio il consolidamento della dell’usufrutto con la nuda proprietà.

Si capisce come nella rinuncia traslativa è lo stesso soggetto rinunciante che intenzionalmente intende ottenere un determinato effetto dall’atto di rinuncia, tanto è vero che alla base della stessa può esserci anche un accordo tra le parti (si dice che ha natura bilaterale e può essere sia a titolo oneroso che a titolo gratuito), mentre nella rinuncia abdicativa non è così, in quanto effetto determinato dalla legge (è atto unilaterale).

Quanto detto ci permette di capire quale trattamento fiscale applicare agli atti di rinuncia di diritti coordinando la normativa in tema di registro e in tema di imposta di donazione. Riassumendo: se si ha un atto di rinuncia verso corrispettivo allora si applicherà l’imposta proporzionale di registro; se si ha una rinuncia a favore di un soggetto diverso dal nudo proprietario, e quindi siamo di fronte ad una rinuncia “traslativa” si applicherà o l’imposta di registro o di donazione a seconda che si tratti di atto a titolo gratuito o a titolo oneroso; se invece stiamo trattano di un atto unilaterale di rinuncia “abdicativa” va applicata l’imposta sulle donazioni all’art. che riguarda le rinunce abdicative art. 1, comma 2, del Testo Unico dell’imposta di donazione1.

Ovviamente se si tratta di applicare all’atto di rinuncia l’imposta di donazione è necessario coordinare tali disposizioni anche con quanto previsto dall’art. 1, comma 4-bis, D. Lgs n. 346/1990 perché il più delle volte tali rinunce a diritti per spirito di liberalità possono essere collegate ad atti di trasferimento o di costituzione di diritti immobiliari o di trasferimento di aziende soggetti all’imposta di registro in misura proporzionale o iva, art. 1, comma 4-bis, D.

1 BUSANI, L’imposta di registro, IPSOA, 2009 p. 982. vedere anche Comm. Trib. II Grado,

Ravenna, Sez. II, decisione n. 107 del 28/03/1991 in tema di rinuncia all’usufrutto a titolo gratuito.

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Lgs n. 346/1990 che pertanto non permettono l’applicazione dell’imposta di donazione.

Riprendiamo l’esempio del secondo capitolo quando abbiamo parlato di contratto a favore del terzo: l’esempio comprende anche l’ipotesi di rinuncia ad un diritto di credito.

Marco e Caio concludono un contratto preliminare di compravendita di immobile con persona da nominare regolarmente trascritto per il prezzo di 500.000,00 euro e si accordano come segue per il pagamento del prezzo: 100.000,00 euro con assegni bancari alla data del preliminare

100.000,00 euro entro 60 gg dalla stipula del preliminare 300.000,00 euro alla stipula del contratto definitivo

Al momento della stipula del contratto definitivo Marco, fa subentrare il figlio Paolo in virtù della electio amici: il padre Marco, per spirito di liberalità nel suo rapporto interno con il figlio Paolo rinuncia al suo diritto di credito per l’ammontare di 200.000,00 euro di acconti già versati e di tale rinuncia ne si fa menzione nell’ambito del contratto definitivo quando si dichiara i vari metodi di pagamento. Precedentemente il padre Marco aveva già donato al figlio Paolo per un ammontare complessivo di euro 1.000.000,001. Il figlio Paolo che si trova in comunione dei beni con Laura salda il prezzo convenuto con la stipula di un contratto di mutuo per l’acquisto di una prima casa, in cui compare una terza persona, il padre di Laura, che comparirà come fideiussore dell’operazione.

Nell’esempio qui riportato, anzitutto c’è da dire che la franchigia spettante a Paolo in qualità di figlio è già stata completamente erosa in virtù delle donazioni precedentemente fatte, per cui i 200.000,00 euro si identificano come una donazione indiretta in quanto il padre Caio rinuncia al proprio diritto di credito per spirito di liberalità, e in teoria verrebbe assoggettata all’imposta sulle donazioni per l’ammontare del 4% da calcolarsi sulla somma anticipata dal padre di euro 200.000,00. Ma se di tale rinuncia e se di tale provenienza finanziaria a titolo di liberalità ne si da conto nell’ambito del contratto definitivo di compravendita, il quale già da solo sconterà l’imposta di registro nella misura proporzionale, l’imposta di donazione non potrà essere applicata e

1

Vedere l’art. 57 del D.Lgs n. 346/90 che prevede che hai fini della determinazione delle aliquote applicabili si tenga conto di tutte le donazioni anteriormente fatte dal donante al donatario.

questo accade nella maggioranza dei casi, sempre in applicazione dell’art. 1, comma 4-bis del D.Lgs n. 346/90 che esclude l’applicabilità dell’imposta per tutte quelle liberalità collegate ad atti di trasferimento o costituzione di diritti immobiliari per i quali sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale o Iva.

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