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D.LGS 147/2017: ISTITUZIONE DELLA MISURA REDDITO D’INCLUSIONE

La legge 33/201777 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al

riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali", ha delegato il Governo ad adottare, entro sei mesi dal 25 marzo 2017, uno o più decreti legislativi relativi a:

a) l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale, quale livello essenziale delle prestazioni in tutto il territorio italiano. La misura “Reddito di inclusione” (ReI), viene intesa come un’evoluzione della precedente Carta acquisti sperimentale (SIA),

b) il riordino delle prestazioni finalizzate al contrasto alla povertà sottoposte alla verifica ISEE;

c) il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali, con il fine di strutturare i livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale.

Per favorire l’omogeneità nell'erogazione delle prestazioni, è stato prevista la costituzione di un organismo di coordinamento, istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

A seguito della “legge delega” 33/2017, il D. Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2018, il Reddito di inclusione (REI) quale misura unica a livello nazionale di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale a carattere universale condizionata alla prova dei mezzi, bloccando l'erogazione del Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA) e dell'Assegno Sociale di Disoccupazione (ASDI). Con tale D.Lgs. vengono fissati i primi livelli di assistenza in ambito sociale.

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Il REI è una misura condizionata alla prova dei mezzi articolata in un beneficio economico ed alla presa in carico dei nuclei familiari beneficiari da parte dei Servizi Sociali territoriali di riferimento attraverso la predisposizione di un Progetto Personalizzato di attivazione sociale e/o lavorativa. La misura è finanziata dal “Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale” istituito dalla legge di stabilità 2016. Si tratta di un Fondo a carattere permanente finalizzato da un lato alla copertura del beneficio economico REI e dall’altro al rafforzamento e programmazione degli interventi e dei servizi sociali indirizzati ai nuclei familiari beneficiari. Conseguentemente, data la natura stabile e permanente del finanziamento, sono considerati livelli essenziali delle prestazioni non solo i benefici economici REI ma anche i servizi e gli interventi che accompagnano il nucleo familiare dal momento della richiesta della misura, all'affrancamento dalla condizione di povertà ed dall'accesso ai servizi, alla valutazione della condizione di bisogno, alla progettazione personalizzata fino all'individuazione dei sostegni per il nucleo familiare e degli impegni assunti dai suoi membri.

G. Gazzi, Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti sociali dichiara in merito alla misura REI:

“Questo decreto rappresenta un’inversione di rotta che va nell’interesse della collettività

ancora prima che dei servizi sociali. È vero però che in passato, anche prima della crisi, ci sono stati forti tagli ai servizi sociali e questo è un segno positivo in termini di

investimento sui servizi stessi e sulla professione, il cui scopo la sicurezza collettiva (….) inoltre, riscopre l’esigenza di dare diritti alle persone e questa è una scelta culturale importante”78

Con il D.Lgs 147 viene definito il concetto di “povertà” come la condizione di impossibilità di disporre dell'insieme di beni e servizi necessari a condurre un livello di vita dignitoso79. La misura è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, nel

rispetto dei requisiti stabiliti dalla norma per l’accesso alla misura. Non è però compatibile con la fruizione, di NASpI o altro ammortizzatore sociale per disoccupazione involontaria, da parte di qualsiasi componente il nucleo familiare.

78 Gazzi: "Boccata di ossigeno" https://welforum.it/wpcontent/uploads/2017/09/Reddito-di-

inclusione-fondi-per-i-servizi-sociali.pdf 79 Art 1 del D.Lgs 147/2017

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Sono titolati a presentare domanda ReI i cittadini comunitari, i familiari di cittadino italiano o comunitario non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che siano residenti in Italia da almeno due anni in via continuativa e possano dimostrare di essere in una condizione economica congiuntamente per valore ISEE minore di 6.000€; valore ISRE minore di 3.000€; valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione minore di 20.000€; valore del patrimonio mobiliare non superiore a 6.000€ (accresciuto di 2.000€ per ogni componente del nucleo familiare oltre al primo fino ad un massimo di 10.000); nessun componente deve essere intestatario di navi ed imbarcazioni da diporto, autoveicoli o motoveicoli immatricolati la prima volta nei 24 mesi antecedenti la domanda REI (fatti salvi autoveicoli e motoveicoli con agevolazione fiscale per persone con disabilità.

In sede di prima applicazione, ai fini dell’accesso al REI, il D.Lgs prevedeva una determinata composizione del nucleo familiare:

1. presenza nel nucleo familiare di un minore;

2. presenza nel nucleo di una persona con disabilità e di almeno un genitore o un tutore;

3. presenza di una donna in stato di gravidanza (per la presentazione della domanda almeno al 6° mese di gestazione) accertata con documentazione medica rilasciata da una struttura pubblica;

4. presenza di un lavoratore di età pari o superiore ai 55 anni in stato di disoccupazione (ed abbia terminato da almeno 3 mesi di percepire la prestazione per la disoccupazione o sia in stato di disoccupazione senza la percezione di ammortizzatore sociale da almeno 3 mesi).

Il beneficio economico viene erogato per un periodo massimo di 18 mesi, con un importo mensile da € 187,50per una persona sola fino ad € 539,82 euro per un nucleo con 6 o più componenti. Al termine del periodo di fruizione della misura è necessario che trascorrano almeno 6 mesi dall'ultima erogazione prima di poter inoltrare una nuova richiesta di accesso alla misura.

Nell'ottica di una progressiva estensione della misura, la legge di bilancio 2018 ha abrogato, con efficacia dal 1° luglio 2018, i requisiti familiari previsti in sede di prima

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applicazione della misura, cioè quelli relativi alla presenza di un minorenne o di una persona disabile o di una donna in gravidanza.

Il decreto legislativo 147 individua i livelli essenziali per la realizzazione del REI:  1° LIVELLO - Servizi per l’accesso alla misura REI: il legislatore dispone la

predisposizione di luoghi dedicati, Punti di Accesso, in cui il cittadino può ricevere informazioni, consulenza e assistenza alla presentazione della domanda per l’ottenimento della misura REI.

2° LIVELLO – Assessment: qualora si sia definito l’accesso del cittadino alla misura, l’assessment si configura nella fase di valutazione multidimensionale necessaria all’identificazione degli obiettivi e delle azioni da intraprendere per il sostegno della situazione e che verranno formalizzate nel progetto personalizzato. Si tratta di una fase fondamentale del processo, che prevede l’analisi del contesto della famiglia, delle risorse e dei bisogni del nucleo richiedente utile alla predisposizione del relativo progetto. A questa fase può seguire una valutazione più approfondita nel caso in cui dall’analisi preliminare emerga la presenza di bisogni complessi per i quali procedere con attivazione di una equipe multidisciplinare.

3° LIVELLO – Progetto Personalizzato: si tratta del progetto strutturato sulla base della valutazione effettuata precedentemente da parte dell’Assistente Sociale secondo i principi di “proporzionalità, appropriatezza e non eccedenza

rispetto alle necessità mdi sostegno del nucleo…in finzione della corretta applicazione delle risorse”80. Il progetto si articola in obiettivi ed attività che il

nucleo deve impegnarsi a portare a termine per il mantenimento del beneficio economico erogato mensilmente. Obiettivi ed attività sono identificati in modo condiviso tra servizi territoriali e famiglia, e prevedono impegno e collaborazione tra tutti i partecipanti al progetto, con l’obiettivo ultimo e condiviso di superare la situazione di fragilità/bisogno emersa nella valutazione. Si sottolineano a tal fine due livelli di coordinamento che si intersecano: quello tra operatori dei servizi territoriali (Servizi Sociali, Centri per l’Impiego, Servizi Socio-Sanitari, etc…) e quello tra operatori e famiglia. Questo modo di operare riprende l’approccio delle Capabilities di Amartya Sen81

80 Art. 6 comma 7 del D.Lgs 147/2017

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secondo cui la povertà viene intesa sia come assenza di beni (reddito, abitazione, lavoro, istruzione, cure primarie, ecc.), sia la presenza di alcune condizioni sfavorevoli di varia natura, che limitano l’affermazione del potenziale della persona. Per favorire il superamento delle condizioni sfavorevoli, è indispensabile l’azione di progettazione, con la specifica funzione di intervenire sugli elementi che hanno causato la situazione di povertà. Come sottolinea il Piano Nazionale di per gli interventi e i Servizi Sociali di contrasto alla povertà 2018-2020, un elemento fondamentale per la buona riuscita dei progetti è quello dell’istituzione di una rete solida tra i servizi, che li metta nelle condizioni di poter effettivamente progettare in modo concertato e condiviso attraverso l’approfondimento delle diverse aree del benessere dei beneficiari. Il Progetto indica non solo gli obiettivi generali e i risultati specifici da raggiungere nel percorso ma anche i sostegni, in termini di interventi, risorse e servizi, di cui il nucleo familiare necessita Conseguentemente, il decreto legislativo 147 definisce anche le sanzioni per i beneficiari inadempienti, distinte in: decurtazione o decadenza del beneficio a seguito mancato rispetto degli impegni sottoscritti nel progetto personalizzato; sanzioni o decadenza del beneficio a seguito di dichiarazione mendace in sede ISEE.

Nell’attuazione della misura e nell’articolazione dei diversi livelli, l’azione dei Servizi Sociali è guidata dalla norma istitutiva REI (D.Lgs 147/2017), nella misura in cui vengono preventivamente definiti alcune casistiche che pongono dei “limiti” alla progettazione. Il D.Lgs 147, infatti, definisce che, se in sede di analisi preliminare si evidenzi che la situazione di povertà è la conseguenza di una condizione di disoccupazione, allora il progetto personalizzato verrà sostituito dalla sottoscrizione del Patto di Servizio presso il Centro per l’Impiego territorialmente competente. Analogamente, se in sede di analisi preliminare emergesse la presenza di alcuni bisogni ma non di natura complessa, la progettazione sarà di tipo semplificato, senza l’attivazione dell’equipe multidimensionale, necessaria invece nel caso in cui emergesse la presenza di bisogni complessi per il quale progettare in modo condiviso tra servizi l’attivazione di interventi e servizi a sostegno del nucleo familiare.

Responsabile dell’attuazione e del monitoraggio del REI è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Per l'attuazione della misura ReI, il D. Lgs. 147/2017 ha istituito la

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“Rete della protezione e dell'inclusione sociale”, organismo di coordinamento del

sistema degli interventi e dei servizi sociali con il compito di favorire omogeneità territoriale attraverso l'elaborazione di specifici Piani per l'utilizzo delle risorse dei Fondi sociali (Fondo nazionale politiche sociali, Fondo non autosufficienza e Fondo povertà). I Piani, triennali, dovranno individuare in che modo sviluppare gli interventi finanziati dai Fondi. All'interno di questa Rete sono creati il “Comitato per la lotta alla

povertà”, organismo di raccordo permanente tra i diversi livelli di governo, e

l’“Osservatorio sulle povertà”, organismo con il compito di redigere un Rapporto biennale sulla povertà. I Comuni italiani, insieme ad INPS, sono i soggetti attuatori della misura, che in modalità coordinata a livello di Ambito territoriale82 sono chiamati a

costruire gli interventi ed i servizi necessari alla realizzazione della misura REI, in collaborazione con gli enti competenti per l'inserimento lavorativo, l'istruzione e la formazione, le politiche abitative e la salute. Per far fronte alla nuova gestione delle procedure di erogazione del ReI, il decreto legislativo 147 istituisce la Banca Dati ReI, una articolazione del Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS) che subentrerà ed integrerà il Sistema informativo dei servizi sociali ed il Casellario dell'assistenza.