• Non ci sono risultati.

Dalla legalità repressiva e preventiva all’etica della legalità

Il contrasto alla corruzione tra repressione penale e preven zione amministrativa

5. Dalla legalità repressiva e preventiva all’etica della legalità

Lo sviluppo della disciplina italiana nel contrasto al fenomeno della corruzione evidenzia una chiara linea di tendenza da un modello puramente repressivo ad uno preventivo, sia sul piano della disciplina dei soggetti privati che su quello delle pubbliche amministrazioni. Sul piano privato, svolge un’importante funzione preventiva la corresponsabilizzazione degli enti rispetto ai fatti di corruzione ai sensi del d. lgs. 231/2001, in quanto l’adozione ed efficace attuazione dei modelli preventivi da parte dell’ente, costituisce non solo la base per escludere la sua responsabilità, ma anche un importante strumento per la moralizzazione dell’etica di azione degli enti nei rapporti con la pubblica amministrazione e per la prevenzione del rischio della corruzione all’interno delle persone giuridiche. Sul piano delle pubbliche amministrazioni, invece, lo sviluppo di una disciplina che opera sul piano preventivo dei controlli, della trasparenza e delle sanzioni ammi- nistrative, prima ancora che penali, può rappresentare una essenziale griglia per il contenimento del fenomeno corruttivo. È però importante che i piani triennali anticorruzione attivati dalle pubbliche amministrazioni non si traducano in un ulteriore aggravio delle procedure burocratiche e di ap- pesantimento degli iter di formazione degli atti della pubblica amministra- zione: se così fosse si assisterebbe alla deformazione della funzione dei piani anticorruzione, più funzionali a precostituire linee difensive per i responsabili anticorruzione, mettendoli al riparo da possibili responsabilità per il mancato impedimento dei fatti di illegalità nell’agire della pubblica amministrazione, piuttosto che efficaci strumenti di contrasto al fenomeno della corruzione.

Purtroppo, nella cronaca giudiziaria ritornano talvolta nomi di personaggi che ritenevamo definitivamente consegnati alla storia dell’epoca di Tan- gentopoli, ma che evidentemente il sistema del malaffare politico ha in qualche modo riciclato: diventa allora più facile invocare il potenziamento del controllo penale come strumento simbolico di intervento in un contesto di interessi economici e di intrecci politici che appaiono ancora impermeabili

ad un’etica libera da scambi occulti, piuttosto che avviare strategie preventive, che hanno di certo una forza simbolica meno intensa del clamore delle pene, ma che sono di certo più efficaci, sempre che siano capaci di evitare una inutile burocratizzazione dell’azione delle amministrazioni pubbliche.

C’è un punto che si considera decisivo come efficace strategia preventiva del fenomeno sul quale anche il piano triennale anticorruzione della Regione Liguria giustamente insiste: la sensibilizzazione alla legalità, non solo per i dipendenti, ma per la collettività intera. Come sempre, allora, il problema della prevenzione della corruzione sta nella capacità di formare un’etica pubblica che sappia trasmettere il disvalore insito nella scorciatoia degli scambi occulti in un Paese che non sembra riuscire farne a meno; un’etica pubblica che sappia affrancarsi dall’idea che ciò che non è penalmente vietato sia anche lecito nella vita politica. È necessario affrancare l’etica pubblica dall’etica del diritto penale. In questa direzione la l. 190/2012 rappresenta un importante passo avanti, concependo la strategia anticor- ruzione in termini più ampi come contrasto al fenomeno della illegalità al- l’interno delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti dei consociati con le pubbliche amministrazioni.

7.

La violenza sulle donne nella Città metropolitana di Genova

*

di Arianna Pitino

1. Premessa

In Italia, soprattutto negli ultimi anni, la violenza nei confronti delle donne è stata oggetto di numerosi interventi, legislativi e non, predisposti a livello nazionale, regionale e locale al fine di contrastare questo fenomeno e offrire un sostegno alle vittime.

Sul versante esterno allo Stato le organizzazioni internazionali svolgono già da tempo un ruolo importante in questa direzione, come si evince, da ul- timo, dalla Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, adottata dal Consiglio d’Europa e firmata a Istanbul l’11 maggio 2011 (la c.d. Convenzione di Istanbul, entrata in vigore il 1 agosto 2014, dopo la ratifica da parte di dieci Stati), alla quale è stata data esecuzione nell’ordinamento italiano con l’approvazione della legge n. 77 del 20131. Questa Convenzione, che si pone come il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante in materia, definisce la violenza contro le donne una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione diretta verso le donne2.

*Per la collaborazione e la disponibilità nella raccolta dei dati, si ringraziano: la Procura di Genova

(il Procuratore dott. Michele Di Lecce e il Procuratore agg. dott. Francesco Cozzi), la Prefettura di Genova (la Prefetto dott.ssa Fiamma Spena e la dott.ssa Marina Calvelli), la Questura di Genova (il Questore dott. Vincenzo Montemagno, il Capo di Gabinetto dott. Salvatore Salvo e la responsabile della divisione Anticrimine dott.ssa Olga Crocco), la Regione Liguria (Dipartimento salute e servizi sociali - Settore Comunicazione, Ricerca e Sistema informativo, ing. Gabriella Paoli) e il Comune di Genova (Assessore Legalità e Diritti, avv. Elena Fiorini).

Un particolare ringraziamento alla dott.ssa Monica Penco (Università di Genova, Dispo) che ha curato l’elaborazione grafica dei dati acquisiti.

1Camera dei Deputati, XVII Legislatura, La Convenzione di Istanbul contro la violenza nei confronti delle donne. L’attuazione nell’ordinamento italiano, Dossier n. 50, 18 settembre 2014.

2Tra gli strumenti internazionali si vedano soprattutto la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW), approvata dall’Assemblea generale

delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1979 (risoluzione 34/180), la Carta delle Nazioni Unite, la Di-

chiarazione universale dei diritti dell’uomo, il Patto internazionale sui diritti civili e politici e sui diritti economici, sociali e culturali e, tra gli altri strumenti delle Nazioni Unite in materia di violenza

La violenza sulle donne è stata oggetto di attenzione anche da parte del- l’Unione europea che, pur non avendo una competenza specifica in questo settore, svolge tuttavia un ruolo di controllo e di impulso verso gli Stati membri affinché ratifichino e diano attuazione nei propri ordinamenti interni agli strumenti internazionali finalizzati a contrastarla3. A livello sovranazionale va inoltre ricordato uno studio del 2014 dell’Agenzia per i diritti fondamentali dell’Unione europea intitolato Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione europea, dal quale è emerso come in Italia, a fronte di un livello me- dio-basso di violenza dichiarata dalle donne durante le interviste, la percezione della frequenza di comportamenti violenti contro le donne risulti invece tra le più alte dell’Unione europea4.

Come è stato sottolineato ancora pochi giorni fa da un’indagine dell’Istat, la violenza sulle donne si presenta come «un fenomeno ampio e diffuso»5, che per essere affrontato in modo efficace necessita dell’impegno congiunto e co- stante di tutti i livelli di governo che ne abbiano le competenze, nonché degli enti pubblici e istituzionali che possano entrare più facilmente in contatto con donne vittime di violenza.

Per questa ragione, nonostante il presente lavoro sia destinato ad appro- fondire la questione della violenza nei confronti delle donne nella Città me- Misure in materia di prevenzione dei reati e di giustizia penale per l’eliminazione della violenza contro le donne (A/RES/52/86), del 18 dicembre 2002 Misure da prendere per l’eliminazione dei delitti contro le donne commessi in nome dell’onore (A/RES/57/179), del 22 dicembre 2003 Eliminazione della violenza domestica nei confronti delle donne (A/RES/58/147), del 19 dicembre 2006 Intensifi- cazione degli sforzi per l’eliminazione di tutte le forme di violenza contro le donne (A/RES/61/143), del

5 marzo 2013 Intensificare gli sforzi globali per l’eliminazione delle mutilazioni genitali femminili (A/RES/67/146); la dichiarazione e la piattaforma d’azione di Pechino, con particolare riferimento al Programma d’azione delle Nazioni Unite a favore dell’uguaglianza di genere del 25 febbraio 2010 e la relazione della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla Violenza contro le donne, le sue cause e

le sue conseguenze, Rashida Manjoo, del 16 maggio 2012.

3Si vedano in particolare gli Orientamenti dell’UE sulle violenze contro le donne e la lotta contro tutte le forme di discriminazione nei loro confronti elaborati dal Consiglio Affari generali dell’Unione

europea l’8 dicembre 2008, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle

vittime di reato (sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio - GU L 315 del

14.11.2012) e la Risoluzione del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 recante raccomandazioni alla Commissione sulla Lotta alla violenza contro le donne (2013/2004(INL).

4Agenzia per i diritti fondamentali UE, Violenza contro le donne: un’indagine a livello di Unione europea,

2014, p. 38, http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2014-vaw-survey-at-a-glance_it.pdf. Quanto evi- denziato nel testo potrebbe avere diverse cause tra cui il fatto che, per ragioni culturali, le donne non si percepiscono come vittime, la ritrosia nel dichiarare di aver subito violenza nelle interviste e, naturalmente, l’enfasi che i media tendono a dare ad alcuni fatti di cronaca che riguardano le donne.

5Istat, La violenza contro le donne dentro e fuori la famiglia (Anno 2014), 5 giugno 2015, http://

tropolitana di Genova, si ritiene comunque necessario, in primo luogo, rico- struire e analizzare sia i principali interventi di carattere più strettamente nor- mativo, sia alcune politiche e azioni intraprese dai vari livelli di governo, so- prattutto in ambito territoriale, orientati a prevenire e a contrastare la violenza sulle donne. Una volta delineato il quadro d’insieme sarà quindi possibile concentrarsi sull’analisi di alcuni dati che caratterizzano più nello specifico la città di Genova, relativi agli anni compresi tra il 2009 e il 2015.

Se, come si cercherà di dimostrare nei prossimi paragrafi, nella Città me- tropolitana di Genova sembrano emergere alcune tendenze positive per quanto riguarda la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne, ciò sembra infatti dipendere in larga misura dal modo in cui i diversi enti pubblici e istituzionali che operano a livello regionale e locale hanno saputo valorizzare e dare un seguito agli strumenti predisposti in ambito nazionale per combattere questo grave fenomeno6.