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I DANNI PUNITIVI SONO ATTUALMENTE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO?

Nel documento Pene private (pagine 166-170)

IPOTESI DI DANNO PUNITIVO.

5. I DANNI PUNITIVI SONO ATTUALMENTE IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI ORDINE PUBBLICO?

L’indagine sistematica del modello di responsabilità civile e di alcune figure appartenenti al sistema italiano che sembrano mascherare, in parte, una funzione sanzionatoria consente di interrogarsi se sia ancora valida l’opinione di coloro che ritengono che un eventuale ingresso dei danni punitivi nel nostro sistema contrasterebbe con il principio di ordine pubblico. In tale ultimo senso si è espressa a più ripresa la giurisprudenza le cui tesi sono state sposate anche dalla dottrina.

In recenti pronunce, infatti, gli ermeneuti hanno ritenuto che l’indagine comparativa tra i punitive damages di matrice angloamericana, e le regoli governanti il sistema di responsabilità civile, non consentono di giungere alla conclusione di un’ammissibilità di tale istituto nel nostro ordinamento anche in considerazione del contrasto con principi fondamentali che governano l’intero sistema, quali, ad esempio, l’ordine pubblico257.

La funzione sanzionatoria e di deterrenza che caratterizza i punitive damages, infatti, sembrerebbe contrastare apertamente con l’articolo 3 della Carta costituzionale il quale, enunciando il principio di uguaglianza tra consociati, comporta che il risarcimento del danno civilistico debba svolgere solo una funzione compensativa poiché le “sanzioni che provvedono a

257In giurisprudenza si veda sul punto Corte di cassazione civ., sezione III, 19 gennaio

2007, n. 1183, in Responsabilità civile, 2007, p. 497 ss; Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, 16 agosto 2008, n. 1515, in Responsabilità civile, 2009, n. 92, p. 523 ss. E’ stato rilevato P. FAVA, Funzione sanzionatoria dell’illecito civile? Una decisione

costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico, in Responsabilità civile, 2009, n. 4., p. 525, che “secondo i giudici trentini, in particolare, il principio compensativo, attuando i valori della giustizia commutativa che informa il diritto al risarcimento del danno, troverebbe giustificazione nei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e proporzionalità.”

soddisfare la punizione e l’ammonimento dunque la tutela dell’ordinamento giuridico in generale – rientrano, secondo la visione italiana, fondamentalmente nel monopolio penale dello Stato (…)258.” D’altronde, riconoscere al risarcimento del danno una funzione sanzionatoria rischierebbe di far fare un “tuffo nel passato” riportando in auge concezioni e teorie appartenenti ad epoche diverse259.

L’evoluzione sociale, economica e giuridica determinano, invero, l’impossibilità di recepire istituti appartenenti a sistemi diacronicamente lontani senza necessariamente dovere rivedere, al contempo, principi e regole che governano il sistema260.

Allo stesso modo, però, l’emersione di nuovi istituti giuridici, che sembrano assolvere una funzione sanzionatoria, non possono lasciare indifferenti dottrina e giurisprudenza i quali hanno dovuto iniziare a rileggere il

258Testualmente Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, 16 agosto 2008,

n. 1515, cit., la quale nell’esaminare le ragioni che ostano al riconoscimento dei punitive

damages nel nostro sistema si pone anche problemi di ordine di diritto internazionale. I

giudici, infatti, affermano che “dal punto di vista italiano i motivi contrari al diritto civile e

la mancanza di limitazioni sufficientemente determinate e attendibili nel caso del riconoscimento di tali circostanze sarebbero idonei a dissolvere tutti i criteri interni sulla responsabilità. I creditori stranieri potrebbero attaccare il patrimonio del debitore all’interno del paese assai più facilmente sulla base di un simile titolo rispetto ai creditori del paese stesso che hanno sostanzialmente sofferto danni maggiori in determinate circostanze, così che anche da questo punto di vista si realizzerebbe una violazione dell’articolo 3 della Costituzione.” Nel commentare la decisione dei giudici di merito, parte

della dottrina sostiene che “i principi giuridici che regolano i danni punitivi contrastano

con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, in quanto la corresponsione di una somma a titolo di punitive damages in aggiunta ai danni compensativi effettivi pari al doppio di questi ultimi è da ricondurre esclusivamente agli interessi generali di tipo penale e di ammonizione e, pertanto, contrasta con i principi di ordine e con quelli costituzionali.”

259In questo senso P. F

AVA, Funzione sanzionatoria dell’illecito civile? Una decisione

costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico, op. cit., p. 529.

260 In quest’ultimo senso P. F

AVA, Funzione sanzionatoria dell’illecito civile? Una

decisione costituzionalmente orientata sul principio compensativo conferma il contrasto tra danni punitivi e ordine pubblico, op. cit., p. 529 secondo il quale “le scelte di politica legislativa e giudiziaria dovrebbero essere orientate verso la preminente salvaguardia dei valori e degli interessi della persona umana, che, come enuncia il preambolo del Trattato di Lisbona del dicembre 2007, dovrebbe essere al centro delle politiche dell’unione Europea.”

contrasto tra danni punitivi e principio di ordine pubblico, al fine di verificarne l’esistenza.

Non sono mancate, allora, pronunce e opinioni che hanno mostrato la valenza dei danni punitivi e il loro non necessario contrasto con il principio di ordine pubblico. La Corte di Cassazione ha rilevato, infatti, che “nel disciplinare l’istituto della clausola penale la legge ha ampliato il campo normalmente riservato all’autonomia delle parti, prevedendo per esse la possibilità di predeterminare, in tutto o in parte, l’ammontare del risarcimento del danno dovuto dal debitore inadempiente, ovvero di esonerare il creditore di fornire la prova del danno subito, di costituire un vincolo sollecitatorio a carico del debitore, di porre a carico di quest’ultimo una sanzione per l’inadempimento, e ciò in deroga alla disciplina positiva in materia, ad esempio, di onere della prova, di determinazione del risarcimento del danno, della possibilità di istituire sanzioni private261.”

Anche gli studiosi, svolgendo un’indagine tassonomica del modello civilistico italiano hanno evidenziato come molteplici istituti sostanzialmente assolvano a un compito punitivo262.

Se così è allora potrebbe essere anche superata quella critica dottrinaria secondo la quale non è possibile ipotizzare le pene private nel nostro

261Cfr. Corte di cassazione, Sezioni Unite, 13 settembre 2005, n. 18128, in Foro It., 2005, I,

p. 2985.

262Cfr. in merito A. R

ICCIO, I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l’ordine

pubblico interno, passim, il quale ritiene che la clausola penale “ha anche una funzione sanzionatoria ed afflittiva, sia pure nei limiti del principio di proporzionalità (…) l’articolo 125 del codice della proprietà industriale (…) la legge di protezione del diritto di autore e degli altri diritti connessi al suo esercizio (…) l’articolo 709 c.p.c. rubricato Soluzione delle controversie e provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni (…)” evidenziano

che nel nostro ordinamento non si possono più ritenere le pene private istituti in contrasto con l’ordine pubblico interno.

ordinamento giuridico poiché i valori costituzionali impongono che le sanzioni siano espressamente previste dalla legge: il legislatore, infatti, introducendo tali figure sostanzialmente sembrerebbe avere legalizzato e tipizzato ipotesi di punitive damages.

Su questi presupposti parte della recente dottrina sostiene che “le nuove disposizioni confermano, infatti, l’esistenza nel nostro ordinamento di figure che pongono l’accento sulla condotta del danneggiante e che concedono il risarcimento del danno non tanto per il fatto che esso sia sofferto dalla vittima (cd funzione compensativa-riparatoria) quanto per la necessità di punire e sanzionare una condotta del danneggiante che abbia superato una certa soglia di antigiuridicità (cd funzione sanzionatoria- punitiva). Non può ritenersi quindi in contrasto con l’ordine pubblico interno la condanna ai cd danni punitivi, dato che lo stesso ordinamento interno ammette i cd danni punitivi263.”

Forse è bene interrogarsi proprio sul nuovo concetto di ordine pubblico e vagliare se in una società in cui il valore uomo assume un rilievo essenziale e le ragioni economiche determinano i legislatore ad adottare nuovi provvedimenti non sia opportuno anche sradicarsi da interpretazioni degli elementi determinanti che rischiano di divenire anacronistiche.

D’altra parte, proprio la previsione di forme di sanzioni legali sembrerebbe consentire di superare le obiezioni di coloro che rinvengono un contrasto tra ordine pubblico e danni punitivi.

263Si veda A. R

ICCIO, I danni punitivi non sono, dunque, in contrasto con l’ordine pubblico

Nel documento Pene private (pagine 166-170)