• Non ci sono risultati.

L’ARTICOLO 2059 C.C.; POSSIBILE ECCEZIONE ALLA FUNZIONE

Nel documento Pene private (pagine 104-108)

EXTRACONTRATTUALE NEL MODELLO ITALIANO CONFRONTO CON IL MODELLO ROMANISTICO

5. L’ARTICOLO 2059 C.C.; POSSIBILE ECCEZIONE ALLA FUNZIONE

COMPENSATIVA-RIPARATORIA DELLA RESPONSABILITÀ

EXTRACONTRATTUALE?

Il legislatore italiano, nel disciplinare la responsabilità civile, ha distinto tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale ex articolo 2059 c.c.

Studiosi e interpreti, alla luce di anche di una lettura costituzionalmente orientata della norme, ne hanno individuato la natura e funzione di istituti aventi una valenza compensativa-riparatoria.

Tuttavia, mentre tale ultima teoria sembra essere accreditata unanimemente con riferimento al danno patrimoniale, dubbi continuano a interessare la funzione del danno non patrimoniale, non escludendosi, a priori, una sua ipotetica e possibile funzione sanzionatoria.

Un’indagine diacronica e strutturale consente di comprendere la portata di tale affermazione.

La formulazione normativa dell’articolo 2059 c.c. prevede che il risarcimento del danno non patrimoniale possa essere accordato nei casi previsti dalla legge.

Inizialmente, dottrina e giurisprudenza hanno ritenuto che l’unica ipotesi prevista ex lege fosse quella ai sensi dell’articolo 185 c.p., legando, in tal modo, a doppio filo la disposizione civile e quella penale.

Il nodo gordiano creatosi tra l’illecito penale e il risarcimento del danno non patrimoniale ha determinato alcuni studiosi e interpreti a individuare, quindi, oltre ad una funzione compensativa riparatoria, anche una sanzionatoria. Tale teoria, tuttavia, comportò problematica in ordine all’individuazione

dell’elemento soggettivo, poiché “il riferimento al reato, contenuto nell’articolo 185 c.p., dovesse essere inteso nel senso della ricorrenza in concreto di una fattispecie criminosa in tutti i suoi elementi costitutivi, anche di carattere soggettivo. Con la conseguente inoperatività, in tale ambito, della presunzione di legge destinata a supplire la prova, in ipotesi mancante, della colpa dell’autore della fattispecie criminosa163.”

Tuttavia, le previsioni legislative e l’emergere di nuove forme di responsabilità hanno determinato che talvolta tale forma di risarcimento fosse riconosciuto anche solo laddove la colpa era presunta, generando negli interpreti non pochi dubbi: essi ritenevano che i criteri presuntivi di accertamento della colpa potessero essere attribuiti solo in presenza di una responsabilità da danno patrimoniale.

Anche in questa ipotesi il dato socio-economico ha comportato negli interpreti la necessità di rivedere le loro iniziali posizioni, attribuendo nuova veste all’articolo 2059 c.c., e svincolandolo dalla sua concezione prettamente sanzionatoria.

Nelle ormai note e famosissime sentenze del 2003 i giudici di legittimità, al fine di risolvere le questioni interpretative della norma, hanno dovuto affrontare due aspetti diversi attinenti, l’uno, il rapporto tra processo civile e processo penale, l’altro, l’ambito di applicazione dell’articolo 2059 c.c. Con riferimento al nodo gordiano tra processo civile e processo penale i giudici della Corte di Cassazione hanno sostenuto che “sono mutati i rapporti tra il processo civile e quello penale a seguito dell’introduzione del

163

Cfr. F. CARINGELLA, G. DEMARZO, Manuale di diritto civile, II, op. cit., p. 853 secondo il quale “la Consulta (…) prende definitivamente atto del mutamento intervenuto nel diritto

nuovo codice di procedura penale (entrato in vigore nell’ottobre del 1989) ed è venuta meno la preminenza della giurisdizione penale su quella civile, come affermazione, invece, dell’autonomia tra i due giudizi (…) Una volta affermata l’autonomia tra il giudizio civile e quello penale, il giudice civile deve accertare la fattispecie costitutiva della responsabilità aquiliana, con i mezzi suoi propri, e, quindi, con i mezzi di prova offerti al giudice dal rito civile per la sua decisione(…)”

In tal modo, quindi, gli ermellini superano la problematica attinente a quelle ipotesi di responsabilità oggettiva con colpa presunta, consentendo al giudice civile un’autonomia di accertamento dell’elemento soggettivo, con conseguente attribuzione del risarcimento del danno non patrimoniale ogni qual volta ciò sia richiesto.

La Corte di Cassazione non si limita, tuttavia, ad analizzare gli aspetti processuali, ma, al contrario, attribuisce una rinnovata dignità contenutistica alla nozione di danno non patrimoniale164, consentendo, al contempo, il definitivo superamento dei limiti dell’art. 2059 c.c., e affermando la risarcibilità di ogni lesione, cagionata da illecito extracontrattuale, di un

164 Sul punto P. R

ESCIGNO, Il danno non patrimoniale, cit.; F. MESSINETTI, Recenti

orientamenti sulla tutela della persona, cit.; M. FRANZONI, Il danno alla persona, e. Giuffrè, 1995, passim; A. IANNARELLI, Il danno non patrimoniale: le fortune della

doppiezza, in Cendon-Ziviz, (a cura di), Il danno esistenziale, Milano, 2000. La nuova

ricostruzione inaugurata dalla giurisprudenza del 2003 era stata sostenuta già da una parte della dottrina, la quale, espressasi in senso critico nei confronti del danno esistenziale e, più in generale, contraria all’ideazione di nuove figure risarcitorie finalizzate solo a consentire il ristoro, tramite l’art. 2043 c.c., di lesioni alla persona non economicamente valutabili, in modo da aggirare il rinvio ai “casi determinati dalla legge” di cui all’art. 2059 c.c., aveva affermato, viceversa, l’opportunità di una lettura costituzionalmente orientata di quest’ultima norma. Si era quindi sostenuta un’interpretazione evolutiva e adeguatrice dell’art. 2059 c.c. alla luce dei valori costituzionali, in grado di ampliare il contenuto della categoria del danno non patrimoniale, al fine di ricomprendervi la tutela di ogni diritto di rilevanza costituzionale facenti alla persona.

interesse costituzionalmente protetto inerente alla persona umana, al di là del mero danno morale da reato165.

In particolare, i giudici di legittimità partono dal presupposto che nel vigente assetto dell’ordinamento, nel quale assume posizione preminente la Costituzione, e il cui art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, il danno non patrimoniale deve essere inteso come categoria ampia, comprensiva di ogni ipotesi in cui sia leso un valore inerente alla persona, non esaurendosi esso nel danno morale soggettivo.

Ne consegue che l’art. 2059 c.c., nel disporre che il danno non patrimoniale è risarcibile solo nei casi previsti dalla legge, non si riferisce esclusivamente all’art. 185 c.p., ma, al contrario, anche alle norme costituzionali che tutelano i valori fondamentali di ciascun individuo rappresentando previsioni di legge che soddisfano il rinvio richiesto dalla predetta norma. In altri termini, l’espresso richiamo dell’articolo 2059 c.c. ben può essere riferito, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Carta fondamentale, che, riconoscendo i diritti inviolabili inerenti alla persona, implicitamente, ne esige la tutela, e in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale.

Tale nuova lettura costituzionalmente orientata, allora, consente di svincolare l’articolo 2059 c.c. dall’articolo 185 c.p., determinando il superamento del riconoscimento della “funzione sanzionatoria classica

165

Si è trattato di un fondamentale approdo dell’evoluzione giurisprudenziale che, pur avendo riguardato esclusivamente l’art. 2059 c.c., è espressione della tendenza in atto nel diritto moderno di riconoscere una tutela sempre più estesa delle situazioni giuridiche non patrimoniali.

proprio dell’articolo 2059 c.c. ormai volto semplicemente a tipizzare i singoli casi di risarcibilità del danno non patrimoniale166.”

Come è stato affermato dagli studiosi, infatti, le sentenze dei giudici di legittimità hanno comportato “un incontrovertibile superamento avvenuto con riguardo alla visione afflittiva del ristoro del danno non patrimoniale. (…) la dissoluzione della finalità punitiva obbliga a spostarsi dal versante del danneggiante a quello della vittima167”.

Anche il danno non patrimoniale sembrerebbe rivestire, quindi, in seguito alle incursioni delle interpretazioni giurisprudenziali, una funzione compensativa-riparatoria a presidio e tutela dei valori della persona.

Nel documento Pene private (pagine 104-108)