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PUNITIVE DAMAGES

Nel documento Pene private (pagine 86-90)

Il campo di maggiore applicazione dei punitive damages nel sistema americano sembra essere riconducibile alla responsabilità del produttore. Peculiarità di tale forma di responsabilità è che il soggetto può essere condannato a prescindere da un comportamento connotato da dolo o colpa, ma semplicemente “per il mero fatto obiettivo di avere collocato sul mercato un prodotto dannoso o difettoso138.”

136Cfr. E. L. R

UBIN, Punitive damages, reconceptualizing the runcible of common law, op.cit., p. 136.

137Cfr. E. L. R

UBIN, op., ult.,cit., p. 136.

138Cfr. punto V. D’A

CRÌ, I danni punitivi, dal caso Philip Morris alle sentenze italiane: i

risarcimenti concessi dai tribunali contro le aziende e i soggetti che adottano comportamenti illeciti, op.cit., p. 59 secondo il quale “l’esigenza che sta alla base di tale sistema è quello di far gravare sul produttore del bene difettoso tutti i costi di una determinata attività.”

Tale forma di responsabilità, inquadrabile nella più ampia categoria della responsabilità di impresa, si è iniziata ad affacciare sul proscenio giuridico americano intorno agli anni settanta139, con il case law Grimshaw V. Ford Motor & Co, nel quale la nota causa automobilistica fu condannata a risarcire dalla giuria 120 milioni di dollari, ridotti dai giudici a 3, 5 milioni. Il case law riguardava un incidente automobilistico che aveva causato la morte di tre persone a causa dell’esplosione della autovettura.

In seguito, era stato accertato che l’esplosione era la conseguenza di una scelta pericolosa della casa automobilistica del posizionamento del serbatoio della benzina. Essa, infatti, al fine di poter risparmiare nella produzione dell’autoveicolo, si era determinata a collocare il serbatoio nella parte posteriore dell’autovettura pur consapevole che una simile scelta avrebbe potuto determinare gravi danni o lesione a coloro che viaggiano all’interno dell’auto.

Di conseguenza, alla luce del comportamento della casa automobilistica, qualificato come reckless, la giuria dapprima, e i giudici successivamente, si determinarono ad attribuire i danni punitivi agli attori del giudizio.

La ragione che giustifica l’attribuzione di punitive damages in tale settore si rinviene sia nell’esigenza di attuare una politica dissuasiva sia di internalizzare i costi. Infatti, il risarcimento di tipo compensativo non sempre è idoneo a svolgere un’efficace funzione di deterrenza, considerando la sproporzione che potrebbe derivare dall’ammontare dell'obbligazione risarcitoria in relazione alle capacità patrimoniali dell'impresa.

139

Si veda sul punto P. GALLO, Pene private e responsabilità civile, op. cit., p. 150, il quale definisce la responsabilità di impresa come quella che si configura “ogniqualvolta si sia in presenza di un danno estremamente diffuso, di comportamenti idonei a ledere moltissime persone anche a distanza di tempi o luoghi rispetto alla causa originaria del danno.”

Inolre, la law in action dimostra che non sempre a fronte di illeciti commessi dalla case produttrici i soggetti lesi intentano azione giudiziarie, scoraggiati, forse, della esose spese processuali.

Di conseguenza, gran parte delle lesioni derivanti da scelte produttive errate non è internalizzata, impedendo, a quest'ultima di effettuare una corretta analisi dei costi e dei benefici, non potendo valutare le conseguenze di eventuali suoi comportamenti dannosi.

Pertanto, “se scopo della sanzione è quello di condurre ad una integrale internalizzazione del costo sociale prodotto dell’illecito, nei casi in cui il danno è molto diffuso o in cui le probabilità che il responsabile dell’illecito venga effettivamente chiamato a rispondere delle sue azioni è inferiore a uno, è possibile ottenere un adeguato effetto di deterrenza solo al costo sociale di ciascuna singola violazione; e questo proprio al fine di consentire una integrale internalizzazione del costo sociale prodotto dall’illecito140.” Proprio in considerazione di tali osservazioni, nel sistema americano progressivamente si è assistito a un’incessante proliferazione dei danni punitivi, tale che lentamente si è “passati a situazioni di eccessiva deterrenza con possibili effetti penalizzanti sull'attività dell'impresa141”, tale da determinare una profonda crisi del settore economico americano.

Un uso eccessivo dei punitive damages ha comportato negli anni 80 la crisi del sistema delle assicurazione e la paura dei produttori di immettere nel sistema beni e prodotti diversi per paura che eventuali difetti potessero comportare danni ai consociati e conseguenti sanzioni elevate.

140Si veda P. G

ALLO, Pene private e responsabilità civile, op. cit., p. 151.

141Cfr. P. G

La responsabilità del produttore genera l’ulteriore problematica attinente all’elemento soggettivo.

Infatti, come anticipato i punitive damages possono essere riconosciuti solo in presenza di illeciti dolosi, mentre in questa ipotesi vi è una strict liability. Tuttavia, innanzi a simili tipologie di illeciti, l’esigenza sociale di tutela della collettività sembra prevalere sulla necessità di avere un comportamento doloso o quantomeno colposo per l’attribuzione dei punitive damages.

D’altra parte “la forza espansiva dei punitive damages, specie nel settore della product’s liability e la loro stesso assicurabilità, sono il risultato di un evoluzione che ha progressivamente abbandonato i presupposti originari della penale, legati alla centralità della figura dell’illecito e che invece si è fondata sempre più pesantemente sullo stato soggettivo del danneggiante, che attualmente sembra costituire la costante premessa per l’irrogazione della condanna, specie per quanto riguardo l’ambito del breach of contracts. Quanto invece all’evoluzione della figura giuridica nel mondo della responsabilità dei prodotti la rilevanza dell’aspetto soggettivo viene fortemente messa in ombra. Rimane poco probabile che i mass tort of litigation che investono i prodotti , la responsabilità delle società possa essere costantemente ricostruita sulla base di un comportamento doloso o colposo e il successo dell’istituto potrebbe invece spiegarsi con l’evoluzione del regime di enterprise liability sempre più orientato nel senso di una maggiore assolutezza della responsabilità a completamento del regime di strict liability142.”

142Cfr. F. G

IOVAGNOLI, I punitive damages nell’esperienza statunitense, l’applicazione

CAPITOLO IV

DANNI PUNITIVI “MASCHERATI” NEL SISTEMA ITALIANO.

Nel documento Pene private (pagine 86-90)