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Il termine chance indica la possibilità che un soggetto ha di conseguire un risultato per sé vantaggioso; perdere una chance, pertanto, equivale a perdere una occasione propizia, apprezzabile sia sotto forma di incremento economico sia sotto forma di mancata diminuzione del proprio patrimonio.

In ambito giuridico, il venir meno di una chance – a causa di un illecito altrui – costituisce un pregiudizio che, incidendo sul patrimonio del danneggiato, deve essere inquadrato nel contesto del danno risarcibile.75

Nel concetto di chance è insita comunque una componente fortuita o non direttamente collegata alla volontà od alla condotta di chi spera nella realizzazione della stessa, tenuto conto che la realizzazione della chance dipende anche dalla sorte o dal comportamento di terzi. In altre parole, la chance implica di per sé un’incognita, poiché la situazione vantaggiosa avrebbe potuto prodursi, se non si fosse verificato un determinato fatto; tuttavia, non si può escludere che, anche senza di esso, altri fattori avrebbero potuto ostacolare il corso degli eventi, impedendo alla chance di realizzarsi.

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conf. Consiglio di Stato – Sez. VI, dec. n. 1261, del 12 marzo 2004; id., Sez. V, dec. n. 4312, del 6 luglio 2010.

74 Il Merito, La responsabilità aquiliana della P.A. in relazione al c.d. danno da

disturbo, Edizione Dicembre 2011, numero online. 75Galgano, F., I fatti illeciti, Cedam, Padova 2008; p.182.

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In conseguenza di questa componente fortuita, si pone il problema della certezza del danno: il pregiudizio per essere risarcibile deve essere certo e la certezza del danno è un elemento comune tanto del danno presente, quanto del danno futuro, tanto del danno emergente, quanto del lucro cessante76.

Occorre inoltre far notare sin da subito come sia facile cadere nell'errore di confondere la perdita di chance con altri istituti dell'ordinamento, simili ma sostanzialmente differenti: nel caso in cui infatti il danno futuro fosse certo, senza necessità di effettuare ulteriori indagini prognostiche, si integrerebbero le fattispecie tradizionali del danno emergente e del lucro cessante, previste dal nostro ordinamento all'articolo 1223 del codice civile, escludendo conseguentemente l'applicazione della presente disciplina.

Per chance si intende, quindi, quella perdita attuale della possibilità di ottenere un futuro risultato utile, cioè una effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato vantaggio economico, qualificabile e quantificabile.

Si noti come la “chance” non sia una semplice aspettativa, ma una vera e propria probabilità statistica di conseguire un arricchimento, configurandosi la stessa come un'entità giuridicamente indipendente e, se provata, sicuramente liquidabile.77

9.2 La risarcibilità del danno da perdita di chance

Nonostante le obiezioni volte a confutare la risarcibilità del danno da perdita di chance, riguardanti in particolare il requisito della certezza del pregiudizio, la dottrina e la giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto tutela giuridica alla perdita di chance, la quale può

76 Franzoni. M., Il danno risarcibile, in Trattato della responsabilità civile, Giuffrè

Editore 2004; p.63.

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derivare sia da un fatto illecito sia dall’inadempimento di una obbligazione.78

Una indubbia influenza verso la risarcibilità del danno da perdita di chance è stata esercitata dalle esperienze giurisprudenziali straniere ed in particolare da quella francese.

Nel nostro ordinamento, la risarcibilità del danno da perdita di chance è stata affermata per la prima volta da due pronunce della Suprema Corte, entrambe della sezione lavoro, il cui orientamento è oggi del tutto consolidato nel ritenere risarcibile la chance del lavoratore subordinato che venga privato della possibilità di conseguire un avanzamento di carriera o di essere assunto.Quanto alla qualificazione e quantificazione del danno derivato due tesi, nel corso del tempo si sono contrapposte

La prima secondo la quale la chance è situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato precedentemente alla produzione dell’evento lesivo.

Il danno pertanto, diviene ex se danno attuale – non semplicemente futuro e potenziale – in quanto lede l’aspettativa, la concreta possibilità già in essere.

Si è, pertanto, ritenuto di poter accordare il risarcimento al danno da perdita di chance in ambito extracontrattuale, qualora venga dimostrato che il soggetto leso aveva al momento della realizzazione della lesione una probabilità superiore al 50 per cento di raggiungere il risultato sperato.

Il secondo orientamento dottrinario accorda alla chance una tutela extracontrattuale, riconducendola alla natura del danno al lucro cessante.

In tal modo inquadrato, il danno derivato dalla perdita di chance viene a qualificarsi come mancato raggiungimento dell’utile che, in assenza della condotta del danneggiante, si sarebbe senz’altro conseguito.

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Il relativo onere della prova, graverà ovviamente sul danneggiato. In ogni caso, ai fini della risarcibilità della perdita di chance, si richiede che sussista una apprezzabile possibilità di successo, onde evitare che diventino ristorabili anche mere possibilità statisticamente non significative. In altri termini, la chance, ove si configuri quale mera possibilità di ottenere un risultato favorevole, non è idonea ad assumere rilevanza per il mondo del diritto e dà vita ad un interesse di fatto, insuscettibile di ricevere tutela per la propria esigua consistenza.79

Il giudice dovrà prima accertare, senza margini di dubbio, se la condotta

illecita sia stata la causa dell'evento – e, dunque, accertare, la sussistenza del nesso causale, in termini di certezza e non di mera chance, tra la condotta, connotata dalla colpa o dolo o dalla imputabilità dell'inadempimento, e l'evento - e poi provvedere al risarcimento del danno in base alle prove offerte, potendo far ricorso, previa specifica domanda per il danno patrimoniale e anche d'ufficio, per il danno non patrimoniale, al criterio della perdita di chance, costituito dalla prognosi sulle possibilità di verificarsi del decremento patrimoniale, quale rischio connesso col fatto illecito.

L'onere della prova richiesta ai fini della liquidazione del danno è a carico del danneggiato, il quale deve poter dimostrare – sul piano civilistico, attraverso l'applicazione dell'assunto del “più probabile che non” - la sussistenza di un nesso causale tra il fatto lesivo accaduto e la probabile verificazione futura dell'evento utile. Il danno deve quindi intervenire ad interrompere la catena ipotetica di eventi che avrebbe (quasi) sicuramente portato al conseguimento, da parte del soggetto danneggiato, di un proprio vantaggio personale.

La dottrina attuale, in evoluzione rispetto alla precedente, qualifica la chance come un vero e proprio istituto giuridico suscettibile di valutazione di mercato. Il danno subito dalla vittima deve

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essere ingiusto e, come altre tipologie di danno risarcibile (contrattuale ed aquiliano), anche il danno da perdita di chance trova il proprio fondamento normativo nell'articolo 2043 del codice civile.

9.3 I criteri liquidativi

A seconda che il danno da perdita di chance sia qualificato come patrimoniale o non patrimoniale variano i relativi criteri di quantificazione della lesione subita. In ogni caso il principale strumento utilizzato per valutare la misura del danno è proprio la chance legalmente intesa: la ragionevole probabilità esistente in capo al danneggiato di conseguire un risultato economicamente valutabile, deducibile dagli elementi giuridici prodotti in giudizio o in alternativa attraverso l'applicazione del potere di valutazione in via equitativa del giudice.

Ai sensi dell’ articolo 122680 codice civile il danno patrimoniale va identificato dal giudice nel suo “preciso ammontare”, pertanto, il giudice dovrà esaminare, ai fini della liquidazione, analiticamente tutte

– e solamente - le allegazioni proposte dalle parti pur sempre adottando

la propria prudente discrezionalità. Anche l'articolo 2056 codice civile (valutazione dei danni) fornisce gli strumenti giudiziali utili ai fini della quantificazione.

Il danno non patrimoniale è invece liquidabile nel nostro ordinamento soltanto nelle ipotesi espressamente previste dalla legge. In questo caso la valutazione del danno in via equitativa è consentito grazie al combinato disposto degli articoli 2043 e 205981 codice civile.

80 che dispone: “se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è

liquidato dal giudice con valutazione equitativa”.

81 Art. 2059 cc: “il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi

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In entrambi i casi, il giudice dovrà fare riferimento all'utile economico ragionevolmente realizzabile, diminuito di un “coefficiente di riduzione”. Questo coefficiente è un valore rappresentato dalla percentuale di probabilità che un determinato soggetto ha di ottenere uno specifico risultato. Per la quantificazione di tale valore verrà in aiuto del giudice la contestualizzazione dell'evento, poiché occorrerà fare espresso riferimento alla condizione economica e finanziaria esistente in quel particolare frangente temporale.

10. La perdita di chance e la lesione degli interessi legittimi