• Non ci sono risultati.

CAPITOLO 3: I GIOCHI A BASE SPORTIVA E NON

3.4. Il caso Stanleybet in Italia: excursus giurisprudenziale e normativo

3.4.10. Il Decreto Fiscale e la sentenza Biasci

In seguito alla sentenza Costa e Cifone, la materia dei giochi d’azzardo è stata riformata dal d.l. del 2 marzo 2012, n. 16, (c.d. Decreto fiscale) recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento”, convertito, con modificazioni, dalla l. del 26 aprile 2012, n. 44. L’articolo 10, commi 9-octies, del decreto legge n. 16 prevede un

riordino delle norme in materia di gioco pubblico e di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, attraverso un primo allineamento temporale delle scadenze delle concessioni, con il “contestuale rispetto dell'esigenza di adeguamento delle regole nazionali di selezione dei soggetti che, per conto dello Stato,

raccolgono scommesse su eventi sportivi, inclusi quelli ippici, e non sportivi ai principi stabiliti dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012 nelle cause riunite C-72/10 e C-77/10”.

In considerazione della scadenza di un gruppo di concessioni per la raccolta delle predette scommesse, “l'AAMS bandisce con

immediatezza, comunque non oltre il 31 luglio 2012, una gara per la

selezione dei soggetti che raccolgono tali scommesse nel rispetto, almeno, dei seguenti criteri”:

- possono partecipare i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ove operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato e che siano altresì in possesso dei requisiti di onorabilità, affidabilità ed economico-patrimoniale individuati dall'AAMS

- attribuzione di concessioni, con scadenza al 30 giugno 2016, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi presso agenzie, fino a un numero massimo di 2.000, aventi come attività esclusiva la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, senza vincolo di distanze minime fra loro ovvero rispetto ad altri punti di raccolta, già attivi, di identiche scommesse”. Il comma prosegue prevedendo:

- la sottoscrizione di una convenzione di concessione di

contenuto coerente con ogni altro principio stabilito dalla citata sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 16 febbraio 2012, nonché con le compatibili disposizioni nazionali vigenti in materia di giochi pubblici;

- la possibilità di esercizio delle agenzie in un qualunque comune o provincia, senza limiti numerici su base territoriale ovvero condizioni di favore rispetto a concessionari già abilitati alla raccolta di identiche scommesse o che possono comunque risultare di favore per tali ultimi concessionari.

Al 9-novies i concessionari di cui al comma 9-octies in scadenza alla data del 30 giugno 2012 proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi del predetto comma (…)”.

Successivamente, come previsto dai precedenti articoli, è stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5° Serie Speciale, Contratti pubblici, n. 88 del 30 luglio 2012, il bando di selezione per l’affidamento in concessione di duemila diritti per l’esercizio congiunto di giochi pubblici (c.d. bando Monti), già inviato il 26 luglio 2012 alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.

Con la sentenza Biasci348, concordemente a quanto espresso dai giudici del Tar di Bari349, la Corte di Giustizia si pronuncia rispetto alle

doglianze dell’operatore austriaco Goldbet che non ha ottenuto l’autorizzazione poiché in difetto della concessione.

La Stanley era intervenuta ad opponendum nel ricorso di Goldbet e quindi, in questo caso, a sostegno delle tesi dell’Avvocatura dello Stato e dell’Amministrazione.

Il TAR Toscana, quale Giudice del rinvio, aveva chiesto lumi interpretativi in merito a 4 questioni pregiudiziali.

Dal punto di vista dei principi generali, la decisione della Corte si articola secondo due precise direttive: da un lato, essa conferma integralmente il costante insegnamento fornito in materia dalla giurisprudenza comunitaria350; dall’altro, e in modo assolutamente innovativo, la decisione pone finalmente termine all’annosa questione relativa alle condizioni per cui un operatore estero possa chiedere la disapplicazione di una normativa nazionale che risulti astrattamente contraria al TFUE.

Ai fini della disapplicazione, non è sufficiente invocare l’astratta

348 Sent. della C. di Giust. UE, sez. III, 13 settembre 2013, Biasci ed altri c.

Ministero dell’Interno e Questura di Livorno e Rainone ed altri c. Ministero dell’Interno, Questura di Prato e Questura di Firenze, cause riunite C-660/11 e C- 8/12, con note di Sbordoni S., Il caso “Biasci”. Luci ed ombre della legittimazione del sistema concessorio italiano e Sentenza Biasci. Lettura dei legali del bookmaker Betpassion, 2013 reperibili in www.jamma.it; Comunicato Stampa, Sentenza Biasci: non sono direttamente applicabili a Goldbet i principi della sentenza Costa Cifone, del 12 settembre 2013, Liverpool, reperibile su www.stanleybetcorporate.com.

349 TAR Puglia, Bari, sent. n. 712/2012. 350 Sent. Gambelli, Placanica, Costa-Cifone.

contrarietà al diritto comunitario di una data normativa nazionale, ma occorre che il Giudice indaghi sulle concrete circostanze in cui si è trovato ad agire l’operatore comunitario che rinviene la

discriminazione. Per contro, in mancanza di un’effettiva e concreta discriminazione, la normativa nazionale rimane pienamente

applicabile.

Al primo quesito quindi, la Corte conferma, come nelle sentenze precedenti, la legittimità del sistema concessorio e della necessarietà dell’autorizzazione di polizia, costituendo tali requisiti un meccanismo efficace di controllo delle attività criminali o fraudolente351.

Con la seconda questione il Giudice del rinvio ha chiesto di sapere “se gli artt. 43 CE e 49 CE debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale quale l’art. 38, comma 2, del decreto

Bersani-Visco e l’art. 23, comma 3, dello schema di convenzione che, da un lato, tutela le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo, in particolare, determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli degli operatori esistenti e, dall’altro, prevede la decadenza della concessione per le attività di raccolta e di gestione delle scommesse nell’ipotesi che il

concessionario gestisca direttamente o indirettamente attività transfrontaliere di gioco assimilabili a quelle gestite dall’AAMS ovvero giochi d’azzardo proibiti dall’ordinamento giuridico nazionale. Nei presenti procedimenti spetta quindi al giudice del rinvio valutare il contesto fattuale e le conseguenze che gliene derivano dalla citata sentenza Costa e Cifone”352. Ne discende che, il giudice nazionale deve verificare la concreta situazione in cui si è trovato ad operare l’allibratore in questione e l'effettiva esistenza di pregiudizi causati da tale normativa. In assenza della prova di un’effettiva discriminazione, la normativa nazionale rimane pienamente applicabile.

351 Sent. Biasci, punti 21, 22, 25, 28. 352 Sent. Biasci, punto 35.

La CGUE richiede al TAR Toscana di accertare se353:

- la Goldbet, prima di decadere dai suoi diritti, ha partecipato alle procedure alle gare ed ha ottenuto alcune concessioni tramite una società italiana controllata, e valutare se una constatazione del genere comporti che la Goldbet debba essere considerata far parte degli operatori esistenti che, in realtà, erano

avvantaggiati dalle norme sulla distanza minima obbligatoria tra i punti di raccolta scommesse, riguardanti unicamente gli esercizi dei nuovi concessionari;

- tale operatore abbia rinunciato a candidarsi per una concessione a causa dell’incertezza del diritto derivante dall’articolo 23, comma 3, dello schema di convenzione;

- la decadenza di Goldbet “sia stata pronunciata per il fatto che la Goldbet ha offerto giochi non autorizzati oppure solamente perché essa esercita attività transfrontaliere” (al riguardo, la Corte specifica che soltanto “In quest’ultima ipotesi, (...) gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a una normativa nazionale che impedisca di fatto qualsiasi attività transfrontaliera nel settore del gioco indipendentemente dalla forma di svolgimento della suddetta attività”).

Da tale sentenza ne discende l’inapplicabilità automatica della sentenza Costa-Cifone a tutti gli operatori, dovendosi sviluppare di volta in volta una concreta valutazione circa la lesione dei diritti in gioco354.

Nel marzo del 2013 il nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Roma ha concluso per l’esistenza di una stabile

organizzazione occulta a direzione unitaria di mezzi e persone

individuate nei centri trasmissione dati e nella rete dei managers della Stanleybet. Il Tribunale del Riesame di Roma, con ordinanza

353 Sent. Biasci, punti 36 e 37.

354 Sbordoni S., Il caso “Biasci”. Luci ed ombre della legittimazione del sistema

depositata il 13 novembre 2014, ha annullato il decreto di sequestro preventivo disposto sul conto corrente della Stanleybet: esso ha dichiarato insussistente il fumus del reato ipotizzato, escludendo sia la sussistenza di una stabile organizzazione occulta di Stanleybet, sia l’esistenza dell’intento di evadere le imposte.

L’esistenza di un procedimento in corso del genere, ai sensi di quanto previsto dall’art. 24, comma 25 del d.l. n. 98/2011, può comportare l’esclusione dalla partecipazione alle gare per il rilascio o il rinnovo delle concessioni di giochi pubblici.

La Corte di Cassazione ha successivamente confermato l’annullamento del decreto di sequestro di beni per 56 milioni di euro disposto qualche mese fa dal Tribunale di Roma ai danni del bookmaker inglese

Stanleybet.