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CAPITOLO 2: L’AMMINISTRAZIONE E GLI OPERATORI.

2.10. La concessione amministrativa

2.10.3. Obblighi e responsabilità dei concessionari

190 Cfr. Di Nitto T.- Cataldi C., I requisiti degli operatori privati, in Battaglia A.-

Mattarella B.G. (a cura di), Le regole dei giochi. La disciplina pubblicistica dei giochi e delle scommesse in Italia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014,

Oltre agli obblighi di natura patrimoniale, riportati nel paragrafo precedente, e alle responsabilità e alle problematiche connesse al fenomeno delle infiltrazioni criminali nel settore del gaming, per cui rimandiamo ad un momento successivo191, ricorderemo ora gli obblighi e i doveri connessi alla disciplina della pubblicità e le responsabilità connesse alla finanza pubblica192.

Per quanto riguarda la pubblicità è l’AAMS che deve monitorare che l’attività dei concessionari sia rispettosa di quanto è richiesto dalla normativa italiana.

Nel 2010 l’Amministrazione ha emanato Linee Guida per un corretto utilizzo del marchio “Gioco legale e responsabile”193 (che ha sostituito il precedente logo “Gioco sicuro”).

Dalla lettura del prot. 2010/2394/Strategie/UD, disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono esposte chiaramente le indicazioni a tutela del consumatore: il logo deve essere sempre abbinato a quello istituzionale di AAMS, assieme a quello del concessionario, deve “essere presente in tutte le fasi operative e distributive nelle quali si concretizzano le varie modalità di offerta di gioco, nonché sul materiale pubblicitario e informativo di supporto dei giochi stessi”, deve essere utilizzato solo in una delle varianti di colore previste da AAMS e distribuite ai singoli operatori di settore, dando comunque preferenza alla versione grafica tricolore; in alcune situazioni particolari in cui non ci fosse spazio adeguato per dare visibilità ad entrambi i loghi (AAMS e “Gioco legale e responsabile”), a causa di dimensioni insufficienti, o per numerosità̀ di informazione,

191 Si veda il par, del Cap. 3, intitolato: “Le infiltrazioni criminali e il gioco illecito”. 192 Relativamente agli obblighi: Borrello I.- Sabato G., Gli obblighi e le

responsabilità dei concessionari, in Battaglia A.- Mattarella B.G. (a cura di), Le regole dei giochi. La disciplina pubblicistica dei giochi e delle scommesse in Italia, Napoli, Editoriale Scientifica, 2014,

si deve dare la preferenza al logo “Gioco legale e responsabile”, purché non risulti graficamente accostato ad altri marchi.

L’attenzione dell’Amministrazione che si sviluppa intorno alla pubblicità, la necessità di un “gioco responsabile”, sono legate a doppio filo al fenomeno della ludopatia e al rispetto del divieto di somministrazione del gioco ai minori.

I problemi sorgono quando l’aspetto ludico diventa secondario rispetto all’impulso di giocare, al bisogno di rischiare, di riprovare, di

continuare a tentare la fortuna. Questo atteggiamento si configura come gambling o gioco d’azzardo patologico (GAP) o ludopatia, un comportamento compulsivo, la cui dinamica può essere assimilabile, anche se, in assenza di uso di sostanze, ad altre forme di dipendenza patologica quali tossicodipendenza o alcolismo194.

Sull’argomento Codacons e AAMS, assieme a Sisal, hanno condotto nel 2010 uno studio, producendo un’interessante documento, che analizza tutte le problematiche connesse al settore dei giochi195: dai rischi sociali, all’analisi dell’industria dei giochi, passando per la nostra legislazione e quelle estere, fino al potere della pubblicità. Quest’ultima si caratterizza per il fatto che l’emittente del messaggio pubblicitario non vuole solo trasmettere al destinatario dati,

informazioni, idee, sensazioni, o suscitare reazioni, negative o positive, l’obiettivo è invece quello di convincere a fare o non fare qualcosa. L’informazione obiettiva sui contenuti tecnici dei vari giochi

dovrebbe, a detta di questo studio, costituire uno strumento per contrastare la rischiosità del gioco d’azzardo.

Una comprovata tecnica pubblicitaria, utilizzata nei vari giochi, è quella di porre enfasi solo ed esclusivamente sulla vincita, quasi che fosse certa o scontata, facendo perdere al gioco la sua caratteristica di “eventualità”, distogliendo l’attenzione dalla quota partecipativa al

194 Cancrini L., “Tossicomani e giocatori: a proposito di temerari”, Ecologia della

mente, I, Il Pensiero Scientifico, 1998.

gioco, al concorso o alla scommessa. Ecco dunque perché le pubblicità sul gioco, così come sono oggi concepite, e oramai troppo insistenti, possono essere pericolose.

Esse alludono alla semplicità ed alla frequenza della vincita, confondendo nella mente del giocatore il concetto di giocata con quello di vincita (es. “ti piace vincere facile?”, messaggio televisivo, radiofonico e su carta stampata del “Gratta e Vinci”).

Come già anticipato il Governo ha emanato il d.l. del 13 settembre 2012 n. 158 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito con modificazione dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di incentivare l’adozione di azioni di contrasto al fenomeno della ludopatia e alla diffusione del gioco tra i minori.

L’art. 7 del decreto prevede che formule di rischio di dipendenza dal gioco con vincite in denaro e le relative probabilità di vincita, devono essere apposte sia sulle schedine che sui tagliandi di gioco. Gli stessi avvertimenti devono essere applicati anche sugli apparecchi ex art. 110 TULPS; le stesse formule devono trovarsi esposte nelle sale in cui sono installati i videoterminali di cui all’art. 110, comma 6, lett. b) TULPS; nei punti vendita.

Gli avvertimenti devono essere chiaramente leggibili anche sui siti internet dove sono gestite le offerte di gioco, mentre i gestori delle sale da gioco o degli esercizi devono esporre all’ingresso il materiale informativo riguardo ai rischi connessi al gioco d’azzardo patologico196.

È quindi fatto obbligo ai concessionari di predisporre alcune tutele nella comunicazione diretta alla propria rete distributiva: il materiale promozionale deve essere unicamente quello fornito dal

concessionario, provider e operatore di gioco, sotto il controllo del concessionario stesso e di AAMS e deve rispondere a un preciso modello standard da quest’ultimo predisposto.

196 La circolare AAMS del 20 dicembre 2012 ha rivolto agli operatori del settore

All’art. 7 comma 4 il decreto Balduzzi vieta la pubblicizzazione delle offerte di gioco con vincite in denaro durante le trasmissioni televisive, radiofoniche o cinematografiche rivolte ai minori e nei trenta minuti precedenti e successivi alla trasmissione delle stesse. Non è consentita poi la pubblicità sulla stampa quotidiana e periodica destinata ai minori e nelle sale cinematografiche in occasioni di film destinati a un

pubblico di minori.

I messaggi pubblicitari che riguardino il gioco con vincite in denaro sono comunque sempre vietati quando: incitino al gioco o lo esaltino, sia presente un minore, manchino tutte quelle formule di avvertimento circa i rischi connessi al gioco.

Sempre il Codacons, dopo una nuova indagine condotta nel 2013197, ci rivela i preoccupanti dati della dipendenza da gioco.

Per quanto riguarda le responsabilità connesse alla finanza pubblica, AAMS ha emanato il decreto direttoriale 8 ottobre 2009198 con il quale ha disciplinato le modalità di gestione degli importi dovuti dai

concessionari, la allocazione nel bilancio, le modalità e i tempi di versamento agli aventi diritto e gli adempimenti contabili del

concessionario ai gestori a dei concorsi pronostici, delle scommesse a totalizzatore, della nuova scommessa ippica a totalizzatore, delle formule di scommessa ippica a totalizzatore organizzate assieme alle amministrazioni di altri stati UE e del concorso su base ippica. Gli articoli 13 e 14 del succitato decreto ministeriale prevedono obblighi contabili del concessionario, rispetto alle vincite il primo, e ai versamenti il secondo.

197 Com. Stampa, “Gioco d’azzardo: ecco i veri dati sulla ludopatia che lo stato tenta

di insabbiare”, del 6 settembre 2013 cit.: “il 50% dei disoccupati italiani presenta forme più o meno gravi di dipendenza dal gioco, e risultano affetti da ludopatia il 33% dei giocatori di videolottery, il 25% delle casalinghe e il 17% dei pensionati. Allarmante è la percentuale di giovani che sviluppa dipendenza da gioco: in Italia il numero di studenti coinvolti nel fenomeno delle ludopatie è salito infatti al 17%. Pesantissimi anche i dati sulle perdite economiche: l’85% dei giocatori subisce una perdita media pari a 40 euro al giorno , mentre il restante 15% che vince guadagna mediamente 120 euro. Complessivamente nel nostro paese i giocatori rappresentano il 54% della popolazione, oltre 32 milioni di persone”.

Il concessionario deve aprire un conto corrente bancario sul quale AAMS, settimanalmente, in base ai dati ricevuti sulle ricevute di partecipazione vincenti e degli eventuali rimborsi, effettui il versamento dell’importo complessivo delle ricevute vincenti o da rimborsare, di importo unitario superiore a 3000 mila euro. Per i versamenti il concessionario deve trasmettere il conto della gestione finanziaria relativo al dovuto ad AAMS, di ogni altro importo dovuto ad AAMS in virtù del contrato di concessione o di qualsiasi altro provvedimento amministrativo, producendo elaborati contabili tramite un conto giudiziale annuale e la contabilità quadrimestrale. Nel 2011 con la manovra finanziaria di agosto è stato previsto l’obbligo di assicurare maggiori entrate “in misura non inferiore a 1.500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012. Le maggiori entrate derivanti dal presente comma sono integralmente attribuite allo Stato199”.

Il governo ha quindi ridisegnato le aliquote da applicare ai singoli giochi ed è stato successivamente emanato il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 12 ottobre 2011, in attuazione del d.l. 13 agosto 2011, n. 138 che riguarda le modifiche attinenti il prelievo unico erariale (PREU) sugli apparecchi di cui all’art. 110 lettera a) e b) del TULPS e alcuni giochi e concorsi tra i quali Enalotto e Superstar.

2.11. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il sistema