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Il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il sistema

CAPITOLO 2: L’AMMINISTRAZIONE E GLI OPERATORI.

2.11. Il Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e il sistema

Uno dei testi normativi più risalenti nel tempo, che disciplina il settore dei giochi e delle scommesse, è il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza emanato con il r.d. 6 novembre 1926, n. 1848 ed approvato con r.d.18 giugno 1931, n. 773, mentre con il r.d. 6 maggio 1940, n.

199 Art. 2, comma 3, d.l. 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla l.

635 venne emanato il relativo regolamento di esecuzione

(Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Di rilevante importanza sono gli artt. 86, 88 e 110 TULPS.

Il primo comma dell’art. 86 prevede la necessità di ottenere una licenza, rilasciata dal Questore, per intraprendere l’attività di esercizio delle sale da gioco (“sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti”).

Al comma 3, del succitato articolo, si richiede il rilascio di apposita licenza anche nei confronti di chi voglia esercitare le attività che riguardano le tre fasi di:

-­‐ produzione e importazione; -­‐ distribuzione e gestione;

-­‐ commercializzazione e fornitura

degli apparecchi elettronici così come individuati dall’art. 110 del TULPS stesso.

La necessità di una licenza, sia in fase produttiva che di

commercializzazione, introdotta con la legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiesta anche agli intermediari, nasce dall’esigenza di tutelare il giocatore/consumatore dalla possibilità che le macchine siano costruite in maniera tale da ingannarlo, ledendone gli interessi.

La licenza è necessaria “solo per l'installazione in esercizi commerciali o pubblici, diversi da quelli già in possesso di altre licenze, di cui al primo o secondo comma o di cui all'art. 88 ovvero per l'installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati”200.

Se il titolare di un esercizio è già in possesso della licenza ex art. 86 commi 1 e 2 TULPS, può procedere all’installazione anche di apparecchi ex art. 110 TULPS senza il bisogno di richiedere

nessun’altra licenza al Questore. Lo stesso vale per chi sia in possesso della licenza ex art. 88.

L’art. 88 TULPS, impone l’ottenimento di un’apposita licenza per l’esercizio delle scommesse: “La licenza per l'esercizio delle scommesse può essere concessa esclusivamente a soggetti

concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzazione e gestione delle

scommesse, nonché a soggetti incaricati dal concessionario o dal titolare di autorizzazione in forza della stessa concessione o autorizzazione”.

La portata di questo articolo è stata ribadita dal Decreto Incentivi del 25 marzo 2010, per il tramite di un’interpretazione autentica: così l’art. 2-ter del d.l. 40/2010, convertito dalla l. 22 maggio 2010, n. 73,

prevede come “l’articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che la licenza ivi prevista, ove rilasciata per esercizi commerciali nei quali si svolge l’esercizio e la raccolta di giochi pubblici con vincita in denaro, è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio ai titolari dei medesimi esercizi di apposita concessione per l’esercizio e la raccolta di tali giochi da parte del Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione

Autonoma dei monopoli di Stato”.

Possiamo affermare quindi, come la licenza sia spendibile ed efficace solo a seguito del rilascio del titolo concessorio da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Siamo in presenza di due circuiti - uno autorizzatorio e uno

concessorio – che hanno funzionalità e finalità differenti: mentre la concessione comporta il superamento della riserva statale,

l’autorizzazione accerta l’esistenza “di altri requisiti di affidabilità soggettiva rilevanti ai fini della tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico”201.

La licenza è quindi autonoma ed indipendente dalla concessione202: l’avvenuto rilascio della seconda non influisce sul rilascio della prima. Dall’altra parte invece, il mancato rilascio della concessione comporta l’impossibilità di vedersi autorizzati dalla Polizia ad esercitare l’attività per il quale essa è richiesta203, nonostante le differenti finalità che esse perseguono204.

Così chi voglia esercitare l’attività di gioco e di scommessa deve ottenere prima la concessione, poi l’autorizzazione ex art. 88

TULPS205: prende forma così un sistema derogatorio della disciplina, per la quale, in via generale, tali attività sono proibite dal codice penale206.

Come ultima norma del TULPS, relativo al settore in discorso, possiamo richiamare l’art. 110 che impone l’obbligo di esporre, all’interno dei locali, una tabella contenente l’indicazione dei giochi vietati207 e detta la disciplina relativa agli apparecchi elettronici (videolottery, gru meccaniche – pesche di abilità, videopoker, macchine da intrattenimento), individuandone le caratteristiche di liceità e le modalità di installazione degli stessi208.

L’art. 110 TULPS si chiude con le disposizioni che contengono le sanzioni amministrative connesse alla violazione delle norme dettate dallo stesso TULPS.

202 Calesini G., Leggi di pubblica sicurezza e illeciti amministrativi, Roma, Laurus

Robuffo, 2010.

203 Cons. Stato, sez. VI, 15 dicembre 2008, n. 6027. e Tar Calabria, Catanzaro, sez. I,

12 luglio 2010, n. 1619.

204 L’art. 88 TULPS dispone che la licenza venga rilasciata solo a soggetti

concessionari o autorizzati da parte dei ministeri o altri enti ai quali la legge riserva la facoltà di organizzare o far organizzare il gioco. Cfr. Sbordoni S., Il gioco telematico, dispense del Corso di Diritto dell’informatica, università della Tuscia, 2010, www.unitus.it

205 Tar Calabria, Catanzaro, sez. I, 12 luglio 2010, n. 1619 cit. “l’attività di gioco e di

scommessa” sono esercitabili solo dopo aver ottenuto “al termine di una gara pubblica, una delle concessioni, di cui lo Stato fissa il numero complessivo.”

206 Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, 26 gennaio 2004, n. 22 in riferimento agli artt.

718 e 721 c.p.

207 Commi 1 e 2. 208 Commi dal 3 all’11.

Tali sanzioni sono irrogate a prescindere da quelle previste dal codice penale. Infatti, secondo la Corte di Cassazione, i reati previsti dagli artt. 110 TULPS e 718-721 c.p. sono in rapporto autonomo tra loro poiché riguardano fattispecie criminose differenti: il 718 c.p. punisce l’esercizio di giochi d’azzardo “nei quali ricorre il fine di lucro e la vincita o la perdita sono interamente o quasi interamente aleatorie, mentre il 110 TULPS proibisce l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici da gioco d’azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”209.

La l. 23 dicembre 2005, n. 266210 ha previsto una diminuzione dei casi in cui si applicano sanzioni penali riguardo all’utilizzo degli

apparecchi da gioco.

209 Cass. Pen., sez III, sentenza del 18 ottobre 2007, n. 42375 210 La legge Finanziaria 2006

CAPITOLO 3: I GIOCHI A BASE SPORTIVA E NON