FOOD SECURITY: IL DIRITTO AL CIBO QUANTITATIVAMENTE ADEGUATO
1. Definizione e contenuti del diritto “fondamentale” al cibo adeguato.
cibo adeguato nelle Carte universali di tutela dei diritti umani. 3. Il Consiglio d’Europa, le Carte regionali europee e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’Uomo. 3.1. (segue) La Risoluzione n. 1957/2013 dell’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa. 4. Modelli di tutela costituzionale del diritto al cibo adeguato. 5. Il diritto al cibo adeguato e la sovranità alimentare. 6. Il ruolo della legislazione ordinaria nella tutela del diritto al cibo adeguato. 7. Profili di giustiziabilità del diritto al cibo adeguato e tecniche di tutela nella giustizia costituzionale comparata. 8. Profili di esigibilità del diritto al cibo adeguato: casi di studio emblematici. 8.1. (Segue) Il diritto al cibo nel sistema giuridico di tutela del Sudafrica. 8.2. (Segue) Il diritto al cibo nel sistema giuridico dell’India. 8.3. (Segue) Il diritto al cibo nel sistema giuridico del Brasile. 9. Brevi considerazioni conclusive.
1. Definizione e contenuti del diritto “fondamentale” al cibo adeguato.
Come si è avuto modo di osservare nel precedente capitolo, le fonti europee definiscono e regolamentano puntualmente il «diritto dell’alimentazione»; lo stesso, invece, non può dirsi con riguardo al «diritto all’alimentazione» o diritto al cibo adeguato, per la cui individuazione bisogna rifarsi alle fonti di rango internazionale.
Invero, se la dottrina italiana ha iniziato ad utilizzare i termini cibo e diritto al cibo solo più di recente, dal punto di vista normativo, tali nozioni sono entrate nel nostro ordinamento in tempi assai più risalenti, attraverso fonti normative di soft law emanate dalle Nazioni Unite.
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Si fa riferimento, in particolare, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo154
approvata nel 1948, che, all’art. 25 afferma che: «1. Ogni individuo ha diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all’alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari (...)»; ed al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali155 adottato nel 1966, entrato in vigore il 3 gennaio 1976, il cui articolo 11 prevede e tutela il diritto ad un’alimentazione “adeguata” e il “diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame”: «1. Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, che includa un’alimentazione, un vestiario, ed un alloggio adeguati, nonché al miglioramento continuo delle proprie condizioni di vita. Gli Stati parti prenderanno misure idonee ad assicurare l’attuazione di questo diritto, e riconoscono a tal fine l’importanza essenziale della cooperazione internazionale, basata sul libero consenso. 2. Gli Stati parti del presente Patto, riconoscendo il diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, adotteranno, individualmente e attraverso la cooperazione internazionale, tutte le misure, e fra queste anche programmi concreti, che siano necessarie: a) per migliorare i metodi di produzione, di conservazione e di distribuzione delle derrate alimentari mediante la piena applicazione delle conoscenze tecniche e scientifiche, la diffusione di nozioni relative ai principi della nutrizione, e lo sviluppo o la riforma dei regimi agrari, in modo da conseguire l’accrescimento e l’utilizzazione più efficaci delle risorse naturali; b) per assicurare un’equa distribuzione delle risorse alimentari mondiali in relazione ai bisogni, tenendo conto dei problemi tanto dei Paesi importatori quanti dei Paesi esportatori di derrate alimentari».
Lo stesso può dirsi relativamente alle precipue caratteristiche del diritto al cibo adeguato. Difatti, laddove la normativa UE ben definisce gli elementi distintivi del
154 Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo, adottata e proclamata dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite con risoluzione 217A (III) del 10 dicembre 1948. Si veda il testo su www.ohchr.org.
155 Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato dall’Assemblea Generale delle
Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966, entrata in vigore internazionale il 3 gennaio 1976. In Italia l’autorizzazione alla ratifica e ordine di esecuzione sono avvenuti ad opera della legge n. 881 del 25 ottobre 1977 (G.U. n. 333 S.O. del 7 dicembre 1977). Il Patto è entrato in vigore per l’Italia il 15 dicembre 1978. Si veda il testo su unipd-centrodirittiumani.it.
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diritto dell’alimentazione, appunto dettagliatamente regolato, l’individuazione di quelli afferenti al diritto fondamentale al cibo si deve, invece, ai General comments del Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle Nazioni Unite156, che li riconosce nei seguenti: adeguatezza, disponibilità, accessibilità. Dunque, il cibo adeguato è quello disponibile ed accessibile.
Il cibo è disponibile quando è sufficiente a soddisfare i bisogni alimentari degli individui, oltre che non nocivo ed accettabile nella cultura di appartenenza. In particolare, la disponibilità «quantitativa» rappresenta la possibilità di ciascun individuo di disporre di cibo sufficiente per alimentarsi in modo durevole e sostenibile, nonché in misura adeguata. Come specificato dal General Comment n. 12, ciò si ottiene sia attraverso l’accesso diretto dei contadini alle risorse naturali, sia mediante un sistema distributivo che porti il bene alimentare fino alla persona che ne necessita157.
La disponibilità «qualitativa» indica, invece, una qualità (nutrizionalmente) adeguata a soddisfare i bisogni alimentari degli individui. Circa il concetto di “qualità”, il General Comment fa espresso riferimento al concetto di “bisogni dietetici” (dietary needs)158 e a quello di “assenza di sostanze nocive” (food safety)159.
156 Il Comitato dei diritti economici, sociali e culturali delle N.U. si compone di 18 esperti indipendenti
aventi il compito di vigilare sull’implementazione del Patto da parte degli Stati, attraverso l’analisi dei rapporti periodici che questi ultimi sono tenuti a preparare in ossequio a quanto previsto nella parte IV, artt. 16-25 del Patto. Esso elabora le c.d. osservazioni generali (dette General Comments) relative ai diversi articoli e disposizioni del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, al fine di aiutare gli Stati parte ad adempiere agli obblighi in materia di presentazione dei rapporti. Con la risoluzione 63/117 il 10 dicembre 2008 l’Assemblea Generale ha adottato all’unanimità il Protocollo opzionale al Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, che istituisce un meccanismo di comunicazioni individuali per gravi violazioni dei diritti sanciti nel Patto medesimo. Il Protocollo è stato aperto alla firma e alla ratifica da parte degli Stati il 24 settembre 2009 ed è entrato in vigore il 5 maggio 2013. Stati Parti al 1° gennaio 2018: 23. L’Italia ha firmato il documento il 28 settembre 2009 ed ha provveduto alla ratifica con legge 3 ottobre 2014, n. 152, con entrata in vigore al 26 ottobre 2014. Cfr. il testo in unipd.centrodirittiumani.it.
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Cfr. General Comment 12 par. 12, cit.
158 «La dieta nel suo insieme contiene un mix di sostanze nutritive per la crescita fisica e mentale, lo
sviluppo e il mantenimento, e per l’attività fisica che siano in conformità con i bisogni fisiologici umani in tutti gli stadi di tutto il ciclo di vita e in base al sesso e professione. Può quindi rendersi necessario adottare misure per mantenere, adattare o rafforzare la diversità alimentare, il consumo appropriato e modelli di alimentazione, tra cui l’allattamento al seno, assicurando nel contempo che i cambiamenti nella disponibilità e l’accesso all’approvvigionamento alimentare, come minimo, non incidono negativamente nella composizione della dieta e nell’assunzione». General Comment 12 par. 9.
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Questo requisito richiede che siano rispettati i requisiti di sicurezza alimentare e di misure di protezione, sia pubbliche che private, tese a «prevenire la contaminazione dei prodotti alimentari dovuti
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L’accessibilità degli alimenti implica che il cibo sia tale sia in senso economico, sia in senso fisico. Mentre l’accessibilità «economica» richiede che i costi personali o familiari connessi all’acquisizione di cibo ai fini di una dieta adeguata siano mantenuti ad un livello tale da non minacciare o compromettere la realizzazione di altri bisogni fondamentali (quali, ad esempio, la salute, l’istruzione, l’abitazione),l’accessibilità «fisica» sottintende che il cibo sia accessibile a tutti gli individui, compresi quelli fisicamente vulnerabili, primi fra tutti i neonati, i bambini, gli anziani, i portatori di handicap, le persone con persistenti problemi di salute, o «di molte popolazioni indigene la cui accesso alle loro terre ancestrali possono essere minacciate»160.
È menzionata, infine, la c.d. accettabilità «culturale» degli alimenti, da alcuni autori considerata quale aspetto psicologico e morale dell’accessibilità fisica, concernente la necessità di rispettare, per quanto possibile, i valori soggettivi, culturali o religiosi degli individui o dei popoli161.
Questa, in estrema sintesi, è la definizione del diritto oggetto nel presente capitolo favorita dal General comment. Tuttavia, la descrizione del diritto in esame è stata ulteriormente estesa ad opera del primo Speciale Relatore per il diritto al cibo dell’Alto Commissariato dei Diritti umani dell’ONU, Jean Ziegler, il quale lo individua nel più ampio diritto di ogni essere umano «ad avere un accesso regolare, permanente, libero, sia direttamente sia tramite acquisti monetari, a cibo quantitativamente e qualitativamente adeguato e sufficiente, corrispondente alle tradizioni culturali della popolazione di cui fa parte il consumatore e in grado di assicurare una vita psichica e fisica, individuale e collettiva, priva di angoscia, soddisfacente e degna»162.
A ben vedere, la definizione di Ziegler arricchisce quella resa dal General Comment n. 12 attraverso l’introduzione della nozione di «dignità umana», senz’altro all'adulterazione e / o alla cattiva igiene ambientale o all’ uso improprio in fasi diverse e lungo tutta la catena alimentare; tali misure devono essere prese anche per identificare ed evitare o distruggere le tossine presenti in natura». General Comment 12 par. 10.
160 Cfr. GC n. 12 par. 13.
161 Per un maggiore approfondimento, cfr. M. BOTTIGLIERI, Il diritto al cibo adeguato. Tutela
internazionale, costituzionale e locale di un diritto fondamentale “nuovo”, Istituto di Politiche Pubbliche e Scelte Collettive – POLIS, Working Papers n. 222, August 2015, pp. 27-37.
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fondamentale in ogni approccio che si fonda sui diritti dell’uomo. Pertanto, il cibo può dirsi adeguato non solo quando è privo di sostanze nocive ed è assunto in una quantità sufficiente di nutrienti, commisurati ai bisogni fisiologici dell’individuo in tutti gli stadi della vita, ma in modo particolare quando “nutre”, oltre al corpo, la dignità della persona163, liberandola dalla schiavitù della fame e risultando accettabile in una determinata cultura e religione.
2. Il diritto al cibo adeguato nelle Carte universali di tutela dei diritti