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3.3 Definizione di strumenti finanziari derivat

Al fine di proseguire con l’analisi della disciplina relativa all’Hedge Accounting, si necessita ora di approfondire la definizione di “strumento finanziario derivato”, contenuta al paragrafo 9 dell’IAS 39.

Lo IAS 39 definisce come derivato uno strumento finanziario o un altro contratto che possieda le seguenti caratteristiche134:

- Il suo valore varia come conseguenza della variazione di un determinato tasso di interesse, tasso di cambio, prezzo di strumenti finanziari o di merci, o indice di prezzo o di tasso, rating di credito, indice di credito o altra variabile (generalmente identificata come “sottostante”), a condizione che questa variabile non sia propria di una delle due controparti.

- Non richieda un investimento iniziale netto, o tale investimento sia proporzionalmente inferiore all’investimento richiesto per contratti da cui ci si aspetta una risposta simile ai medesimi cambiamenti di fattori di mercato.

- E’ regolato a una data futura.

Tale definizione richiede quindi che il valore di questo contratto sia legato ad un elemento denominato sottostante, non specificando però le modalità con le quali questa relazione debba avvenire. Esistono infatti innumerevoli casistiche a riguardo.

133IASB, (2012),”IAS 39 Financial Instrument: Recognition and Measurement”, par. 72. 134

Definizione ancora presente nell’ultima versione tradotta ufficialmente in italiano, ma eliminata nella versione aggiornata del principio in inglese. Tale definizione verrà in seguito sostituita dalla nuova definizione inserita nell’IFRS 9.

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- 3.3.1 - Contratti Forward

Tra le casistiche più frequenti di contratti derivati vi sono i contratti di opzione e i contratti

forward, che legano il valore del contratto derivato al crescere o al decrescere della

valutazione del sottostante.

Per quanto riguarda i contratti forward, l’accordo prevede la definizione di un prezzo a cui far avvenire una transazione nel futuro (come richiesto dalla terza condizione). Tale prezzo (prezzo forward)135 generalmente rappresenta l’accordo che c’è nel mercato relativamente al prezzo che ci sarà per un determinato sottostante alla data di regolazione del contratto. Questa condizione fa sì che tra le due parti non sia necessario lo scambio iniziale di un valore per la definizione del contratto, poiché il prezzo accordato rappresenta quanto entrambi sono disposti a pagare nel futuro per quel bene. Qualora il prezzo si discosti dal prezzo atteso alla data di regolamento saranno previsti upfront iniziali per compensare tale differenza. Tali

upfront risulteranno essere comunque di importo significativamente inferiore rispetto

all’acquisto del bene, e ciò va a soddisfare anche la seconda condizione prevista dallo IAS 39. Qualora invece il contratto sia basato su una variabile relativa ad una delle due parti (quando ad esempio il sottostante sia legato al fatturato annuo di una parte) tale contratto non soddisferà la prima condizione imposta dall’IAS 39, e quindi non potrà essere qualificato come derivato.

- 3.3.2 - Contratti di Opzione

Discorso analogo vale per i contratti di opzione, che consistono per l’acquirente136 nella costituzione di un diritto all’acquisto o alla vendita di un determinato bene ad un determinato prezzo in una data futura. Specularmente l’altra parte (writer dell’opzione) si obbliga a vendere (o acquistare) lo stesso bene al prezzo determinato (strike price) qualora l’acquirente eserciti il diritto.

Il valore di un contratto di questo tipo alla scadenza137 (nel caso di un’opzione call) è dato dall’eventuale differenziale positivo tra il prezzo di mercato del bene sottostante e lo strike price. Qualora questo differenziale fosse negativo l’opzione non verrebbe esercitata e quindi il contratto avrebbe valore nullo.

135

J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 39. 136 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 169. 137

Solo alla scadenza il valore temporale di un’opzione è pari a zero. Nel caso la valutazione fosse effettuata precedentemente al differenziale tra prezzo di mercato del sottostante e prezzo di esercizio dell’opzione (intrinsic value) andrebbe sommato anche il premio per la volatilità (time value).

42 A differenza dei contratti forward, le opzioni prevedono sempre il pagamento di un importo iniziale per la definizione del contratto, questo perché non si viene a creare, come nel caso precedente, un impegno simmetrico tra le due parti, bensì si attribuisce il diritto (ma non l’obbligo) ad una parte di effettuare l’operazione qualora lo scambio risulti ad essa conveniente138. L’importo iniziale oggetto dello scambio risulterà essere significativamente inferiore rispetto all’investimento complessivo che avrebbe richiesto l’acquisto del sottostante, essendo così anche in questo caso soddisfatta la seconda condizione imposta dall’IAS 39. Anche in questo caso è possibile che la fissazione del prezzo di esercizio (strike price) avvenga a condizioni diverse da quelle di mercato; tale delta verrà poi riflesso nel rispettivo aumento o diminuzione del prezzo dell’opzione. La parte del valore del contratto derivato che è relativa a quest’ultima fattispecie viene definita come valore intrinseco del contratto (intrinsic value), e si riferisce cioè a quella parte di valore positivo del contratto che è la differenza tra il prezzo di mercato del sottostante e il prezzo di esercizio della relativa opzione139.

La restante parte del valore del contratto è invece denominata valore temporale (time value), cioè quella parte associata al premio per la volatilità del sottostante nel tempo che intercorre tra la stipula del contratto e il suo esercizio. A parità di aspettative sul prezzo del sottostante, tale componente sarà tanto maggiore quanto maggiore è la distanza temporale dalla scadenza del contratto.

Esistono poi innumerevoli variabili che possono rendere significativamente diversi valori e profili di rischio di contratti derivati apparentemente simili. Da qui la decisione dell’IASB di non effettuare una elencazione puntuale delle tipologie contrattuali definibili come derivato. Ad esempio la “semplice” distinzione tra opzioni europee o americane, cioè rispettivamente la possibilità di esercitare il contratto di opzione solo alla scadenza oppure durante tutto il periodo di durata del contratto, rende la variabilità (e quindi la rischiosità) associata al contratto significativamente diversa140, e ciò si ripercuote direttamente sulla parte temporale del valore del derivato.

138 Guidantoni S., Verrucchi F., (2009), “Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)”, FrancoAngeli, pag. 283.

139

La definizione di intrinsic value fornita da J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 201 è “The intrinsic value of an option is defined as the maximum of zero and the value the option would have if it were exercised immediately. For a call option, the intrinsic value is therefore max(S – K, 0). For a put option, it is max(K – S, 0)”. Dove S è il prezzo del sottostante sul mercato e K è lo strike price.

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- 3.3.3 - Contratti Swap

Un’altra frequente tipologia di contratti derivati sono gli Swaps, cioè accordi tra due soggetti per scambiarsi flussi di pagamenti futuri a determinate scadenze e per importi legati ad un capitale di riferimento detto nozionale141.

Esistono due principali tipologie di contratti Swap: Gli Interest Rate Swap (IRS) e i Currency

Swap (CS), da cui però discendono le numerose varianti scambiate nel mercato.142

- 3.3.4 - Interest rate swap (IRS)

Gli interest rate swap sono contratti attraverso i quali due soggetti si impegnano a scambiarsi flussi di pagamenti ancorati a tassi d’interesse di mercato usati come riferimento. Generalmente tale tipo di contratti avviene per scambi di tipo fisso contro variabile, cioè una parte si impegna a pagare interessi all’altra ad un tasso di interesse fisso concordato, mentre l’altra parte paga un tasso di interesse variabile, generalmente ancorato a tassi di riferimento quali il Libor più un determinato spread.

Tale tipo di swap è detto “plain vanilla”, in quanto risulta essere la tipologia più “semplice” di contratto di interest rate swap. Altre tipologie di swap possono essere infatti variabile contro variabile143, o contratti con importo del nozionale crescente o decrescente.

L’utilizzo di questo tipo di contratto derivato come strumento di copertura è facilmente intuibile: consente alle aziende di trasformare attività o passività da variabili a fisse a seconda dell’esigenza e delle condizioni di mercato specifiche di quel momento.

- 3.3.5 - Currency swap

Altra tipologia di contratti swap sono i Currency Swap, cioè l’impegno a scambiare capitale più interessi in una valuta ad una determinata data con capitale più interessi in un’altra valuta. Questa versione del contratto di swap risulta essere molto utilizzata dalle aziende che intrattengono frequenti operazioni con l’estero. Tale strumento, quando utilizzato come strumento di copertura e non di speculazione, consente di proteggersi dal rischio di cambio e quindi consente di fissare in anticipo il costo o il ricavo da una determinata operazione in valuta.

141 Guidantoni S., Verrucchi F., (2009), “Esercizi e complementi di contabilità internazionale (IAS/IFRS)”, FrancoAngeli, pag. 280.

142

J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 142. 143 Utilizzando in questo caso due diversi tassi variabili di riferimento (Basis swap).

44 Gli strumenti swap possono essere visti come un portafoglio di contratti forward144, un

contratto per ogni scadenza, e come tali si comportano. Generalmente, infatti, anche i contratti swap non richiedono il pagamento di un sostanzioso premio iniziale, poiché l’accordo avviene di norma a condizioni di mercato e quindi a valore iniziale nullo. Il valore del contratto poi verrà modificato dall’andamento degli indici sottostanti, e le parti provvederanno alle scadenze concordate a liquidare i differenziali145.

Qualora gli strumenti derivati utilizzati come copertura rispettino la definizione e le condizioni imposte dallo IAS 39 potranno essere qualificati come hedging instruments, e quindi costituire una parte della relazione di copertura.

- 3.3.6 - Strumenti derivati incorporati

Gli strumenti finanziari derivati incorporati (embedded derivatives) rientrano nella disciplina dell’IAS 39, e richiedono particolare attenzione146 da parte dell’entità al fine di ricondurli alla corretta classificazione e poterne applicare le relative regole di contabilizzazione147.

La definizione di tali strumenti è data dal paragrafo 10 dell’IAS 39148, sono cioè strumenti finanziari che possono essere visti come una parte di uno strumento finanziario combinato (hybrid contract). Tale strumento contiene al suo interno un contratto primario non derivato (host contract) riconducibile ad una “normale” attività o passività, e appunto uno strumento derivato ad esso legato che ne modifica i flussi attesi.

Lo stesso paragrafo specifica poi che, qualora lo strumento derivato associato allo strumento combinato sia contrattualmente trasferibile, questo allora debba essere trattato come un normale strumento derivato separato e non come uno incorporato.

144 J.Hull, (2012), “Option, futures and other derivatives”, Ottava edizione, Prentice Hall, pag 141. 145 Generalmente il pagamento avviene appunto per differenziale, cioè nel caso fisso contro variabile viene scambiata solo la differenza positiva tra la quota a tasso fisso e quota a tasso variabile. Tale prassi vale anche per il nozionale di riferimento. Spesso poi la liquidazione dei differenziali avviene prima della scadenza complessiva del contratto, quindi anche quotidianamente, attraverso l’uso delle Clearing House.

146

Dalal N., (2010), “Embedded Derivatives”, Journal of Corporate Treasury Management, vol. 3, pp. 199 – 204.

147

Ramirez J., (2007), “Accounting for derivatives”, Wiley, pag. 11. 148

IASB, IAS 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e Valutazione, traduzione ufficiale italiano paragrafo 11, 2009.

45 La regola di base prevista dal principio richiede in linea di massima di effettuare la valutazione dello strumento derivato incorporato, e di separarlo dall’host contract al fine di poterlo poi iscrivere separatamente al fair value a conto economico.

Tale separazione, ai sensi del paragrafo 11 è però consentita solo a tre condizioni, cioè in primo luogo che lo strumento incorporato non sia strettamente correlato al contratto principale, in secondo luogo che lo strumento incorporato separato rispetti la definizione di contratto derivato149, e infine che l’intero strumento combinato non sia stato oggetto di valutazione mediante la fair value option150.

Lo IAS 39 non specifica univocamente cosa si debba intendere per “stretta correlazione” ma rimanda esplicitamente a due esempi contenuti nei paragrafi AG30 e AG33. In ogni caso, per determinare quale sia il livello di correlazione tra le due componenti, è necessario determinare quale sia la tipologia di contratto primario, quale sia il sottostante del derivato incorporato, e se vi sia un effetto leva che lega lo strumento primario allo strumento derivato151.

Una volta determinata la necessità di separazione dello strumento derivato incorporato dallo strumento ospite sarà necessario provvedere alla contabilizzazione separata delle due componenti152; il contratto derivato sarà quindi iscritto ai sensi dell’IAS 39 secondo le regole previste per gli strumenti derivati (e quindi a fair value through profit and loss), mentre lo strumento ospite sarà iscritto secondo le regole previste dal principio dedicato alla particolare tipologia di attività o passività in cui rientra153.