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3.2 Strumenti utilizzabili come copertura

Lo IAS 39 definisce quali siano gli strumenti utilizzabili come copertura nei paragrafi dal 72 al 77:

121 IASB, (2013),”IAS 1 Presentation of financial statements”, par 7 (e).

122 Ferrarese P., Mancin M., Marcon C., Sostero U., “Elementi di Bilancio e di Analisi Economico – Finanziaria”, Cafoscarina, (2011), seconda edizione, pag. 122.

123

Di cui è stato accennato nel paragrafo “Strumenti finanziari al fair value rilevato a conto economico” e che verrà in seguito ulteriormente approfondita al paragrafo “Fair value option come alternativa”. 124

Pirchegger B., (2006), “Hedge Accounting Incentives for cash flow hedges of forecasted transactions”, European Accounting Review, pp. 115 – 135.

125 Scelta effettuata frequentemente dalle imprese che svolgono attività di copertura di tipo finanziario per importi non significativi, poiché il costo in termini di impegno economico non sarebbe tale da giustificare il ridotto impatto che avrebbe a bilancio l’applicazione della disciplina.

38 Ai sensi del paragrafo 72 sono utilizzabili come strumenti di copertura sia gli strumenti finanziari derivati che le attività o le passività non derivate da cui ci si attende una variazione in termini di fair value o di flussi tale da ridurre o eliminare i rischi non ricercati dall’entità127. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzabili come copertura per qualsiasi tipo di rischio, ad eccezione delle opzioni emesse, cioè quelle opzioni che l’entità vende in cambio di un premio iniziale. Questo poiché le potenziali perdite derivanti da questo tipo di operazione sarebbero illimitate, mentre il profitto ottenibile è limitato.

L’utilizzo dell’opzione emessa è quindi consentito solo come copertura di una opzione acquistata, quando cioè i flussi attesi dalle due opzioni vadano a compensarsi. In tal modo è possibile ottenere il blocco e la relativa determinazione del profitto o della perdita associata all’opzione inizialmente acquistata, e quindi un effettivo trasferimento del rischio insito in essa128.

Affinché lo strumento finanziario possa essere designato come strumento di copertura è inoltre necessario che esso sia contratto con soggetti terzi rispetto all’entità che prepara il bilancio, non deve cioè trattarsi di strumenti contratti con soggetti appartenenti alla società, al gruppo o alla divisione in cui opera l’entità che redige il bilancio. In questo caso infatti l’operazione di hedge potrebbe essere utilizzata solo nel bilancio di esercizio di una delle società del gruppo, ma richiederebbe la sua elisione in sede di consolidato.

Nei grandi gruppi societari è infatti frequente il caso in cui venga assegnato ad una delle società il compito di gestire la tesoreria di gruppo e, quindi, di intraprendere le operazioni di copertura necessarie all’interno del gruppo e all’esterno di esse. Le operazioni che avvengono tra società appartenenti allo stesso gruppo saranno però oggetto di elisione in sede di consolidamento e quindi non potranno dare luogo a strumenti di copertura poiché il rischio non viene trasferito all’esterno di esso129.

Sarà invece possibile qualificare come strumento di copertura uno strumento contratto da una delle società (in questo caso quella adibita alla gestione della tesoreria) con un soggetto terzo per coprire il risultato netto di una o più operazioni infragruppo. In questo caso, come spiegato

127 Come approfondito in seguito, nel caso di attività o passività non derivate (ai fini dello IAS 39) sarà possibile designare solo le variazioni relative al rischio di cambio o l’intera variazione di fair value. Tra le modifiche previste dall’IFRS 9 vi è invece la possibilità di designare anche ulteriori rischi, per una più dettagliata trattazione si rinvia al paragrafo “Strumenti coperti secondo la disciplina dell’IFRS 9”. 128

In questo caso viene trascurato il rischio di controparte dovuto dal rischio di solvibilità del soggetto emittente l’opzione acquistata.

39 in precedenza, il rischio verrà compensato internamente per la parte oggetto di elisione infragruppo, e trasferito all’esterno per la parte rimanente130.

Nella volontà dell’IASB, il concetto principale sottostante al principio è quello di dare la possibilità di far elidere le variazioni del fair value dello strumento di copertura insieme (e quindi in maniera reciproca) a quello dello strumento coperto. Ai fini dell’applicazione pratica, però, una tale relazione non è sempre possibile; spesso le aziende operano coperture su ampia scala che non possono essere classificate con il “semplice” rapporto uno a uno, ma talora avviene che, per incrementarne l’efficienza, ci siano designazioni di uno strumento di copertura per molteplici elementi coperti o viceversa131. Tale eventualità è contemplata dallo IAS 39 nei paragrafi 75, 76 e 77.

Al paragrafo 75 infatti vi è la previsione della possibilità di designare una percentuale dell’ammontare del derivato come strumento di copertura. Non è invece consentito designare uno strumento di copertura solo per una parte del periodo, in quanto la relazione di copertura generalmente si intende come una relazione da detenere fino alla scadenza degli strumenti oggetto della relazione o fino ad eventuale (ed eccezionale) riclassifica.

Al paragrafo 76, invece, viene indicata la possibilità di designare un singolo strumento di copertura anche per più di un tipo di rischio, ma a condizione che i rischi coperti siano chiaramente identificabili, che possa essere dimostrata l’efficacia della copertura, e che sia possibile dimostrare che esista la correlazione tra lo specifico rischio e il relativo strumento di copertura.

Infine al paragrafo 77 si prevede la possibilità di utilizzare anche due o più strumenti derivati o proporzioni di essi, la cui combinazione132 possa qualificarsi come strumento di copertura. Questo al fine di poter fornire una adeguata copertura qualora lo strumento coperto presenti profili di rischio non standardizzati, e non assorbibili quindi da un singolo strumento derivato. Viene però specificato che, anche in questo caso, la combinazione di strumenti derivati che va a formare lo strumento di copertura non dovrà avere come risultato una opzione emessa: l’entità non deve quindi finire con l’ottenere un premio iniziale per la sottoscrizione dello strumento. Questo al fine di non rendere vana la regola dell’inqualificabilità dell’opzione venduta come strumento di copertura.

130 AA.VV., (2010), Principi Contabili Internazionali, Memento Pratico, Ipsoa, Milano, pag. 633. 131

Dezzani F., Biancone P., Busso D., IAS/IFRS, IPSOA, 2010, pp. 2102. 132

Lo IAS 39 par 77 fa riferimento come esempio ad uno strumento collar che combina opzione acquistata con opzione venduta.

40 Come anticipato, lo IAS 39, sempre nel definire quali strumenti possano essere qualificati come strumenti di copertura, attribuisce infine anche la possibilità di utilizzare attività e passività finanziarie non derivate come strumenti di copertura, questo però solo per un determinato rischio, cioè il rischio di tasso di cambio133, relegando quindi questa tipologia ad una minore diffusione.

Per quanto riguarda invece gli altri rischi, saranno quindi solo gli strumenti derivati a poter essere designati come copertura, e in questo caso sarà richiesto che questi strumenti derivati abbiano determinate caratteristiche che ci si appresta ad elencare nel prossimo paragrafo.