Lo IASB, nel voler rendere più agevole e trasversale l’applicazione dell’IFRS 9, aumenta anche gli strumenti che possono essere designati come strumenti coperti. Al paragrafo 6.3317 vengono definiti quali strumenti possono essere qualificati come strumenti coperti, cioè tutti quelli che erano previsti dallo IAS 39 più alcune aggiunte, quindi:
- Attività o passività iscritte a bilancio.
- Impegni irrevocabili assunti dall’entità e non iscritti a bilancio;
- Transazioni future programmate e altamente probabili, anche se non iscritte a bilancio;
- Investimenti netti in gestioni estere. A questi sono stati però aggiunti anche:
- La componente separatamente identificabile di un rischio associato ad una attività o passività non finanziaria;
- Una esposizione aggregata data dalla combinazione di strumenti derivati e non derivati318;
- Una componente dello strumento coperto che sia separatamente identificabile e misurabile.319
In primo luogo, per quanto riguarda la componente separatamente identificabile di un rischio associato ad una attività o passività non finanziaria, si può segnalare che questa parte rappresenta un ampliamento delle possibilità di designazione nel senso che nella disciplina
315
Ernst&Young, (2013), “Important changes to Hedge Accounting – but also a further delay”, pag. 2. 316 KPMG, (2012), “New on the Horizon: Hedge accounting”, KPMG.com/ifrs.
317
IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, paragrafo 6.3. 318
IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, paragrafo 6.3.4. 319 IASB, 2012, “Draft of chapter 6 of IFRS 9”, paragrafo 6.3.7.
141 precedente era consentito designare solo la componente di rischio di cambio come elemento coperto (oltre che ovviamente l’intera variazione di fair value dello strumento)320.
Attraverso questa nuova versione sarà quindi possibile rispettare i requisiti di efficacia richiesti dalla disciplina321 in maniera più agevole, poiché lo strumento designato come copertura potrà essere confrontato con la sola parte designata dello strumento coperto322.
Nel determinare quali siano le componenti separatamente identificabili è possibile fare riferimento a quelle espresse contrattualmente: qualora infatti il contratto di acquisto di un determinato bene preveda un prezzo legato alla componente oggetto di copertura, questa parte si potrà considerare come separatamente identificabile e misurabile.
Frequenti sono i casi di applicazione di questa metodologia per quanto riguarda le forniture di benzina, elettricità, e di beni strettamente dipendenti da una o più materie prime in genere, nei quali il prezzo della fornitura viene definito come “prezzo del bene = prezzo della materia prima + prezzo fisso del servizio”323. In questo caso sarà molto più semplice per l’entità effettuare una copertura efficace, poiché dovrà trovare uno strumento per proteggersi dal solo variare del prezzo della materia prima e non più uno che percentualmente tenga in considerazione anche il fatto che all’interno del contratto vi è una componente fissa legata alla componente di servizio aggiunta.
Si precisa che nella bozza non vi è indicata la necessità che il valore sia contrattualmente indicato, ma resta sufficiente che sia separatamente identificabile e misurabile. Tale definizione dovrà essere fatta allora dall’entità sulla base delle condizioni che il mercato e il settore specifico generalmente offrono (o richiedono) per un determinato bene in relazione alla parte del bene che si desidera designare come elemento coperto324.
Sarà quindi possibile designare la componente “prezzo del petrolio” nel bene finale “carburante per aereo”, mentre sarà improbabile poter designare la componente “prezzo della gomma” nel bene “pneumatico per automobile”325, questo poiché il prezzo del primo bene dipende strettamente dalla materia prima sottostante e che ne è una componente distinta,
320
Deloitte, (2012), “More opportunities to hedge account non-financial items”, A Closer Look, pag. 1. 321
Requisiti di efficacia che come si vedrà in seguito sono stati anch’essi modificati rispetto alla versione dell’iAS39
322
Ernst&Young, (2011), “Hedge accounting under IFRS9 – A closer look at the changes and the challenges”, pag. 8.
323 Ernst&Young, (2011), “Hedge accounting under IFRS9 – A closer look at the changes and the
challenges”, pag. 8.
324
Deloitte, (2012), “More opportunities to hedge account non-financial items”, A Closer Look, pag. 2. 325 Ernst&Young, (2012), “The general hedge accounting project on the home straight”, pag. 3.
142 mentre per il secondo la componente “gomma” ha un minore impatto diretto, e i prezzi del bene “pneumatico” non sono facilmente distinguibili nella sue componenti “gomma + altro”326. La seconda novità introdotta nella designazione degli strumenti coperti è quella della designabilità di una esposizione aggregata data dalla combinazione di strumenti derivati e non derivati; qualora la strategia di risk management preveda la gestione e la relativa copertura dell’intera posizione attraverso una singola componente derivata, sarà possibile provvedere alla designazione dell’intera combinazione come strumento coperto.
Questo non era concesso in precedenza, in quanto era sempre richiesto di provvedere alla separazione dello strumento derivato dallo strumento di copertura e di designare come strumento coperto solo la parte non derivata (con l’eccezione dell’opzione netta acquistata). La possibilità di utilizzare tale combinazione come elemento coperto ha due principali vantaggi: innanzi tutto rende più agevole la definizione dell’elemento coperto senza richiedere un complicato scorporo di elementi generalmente gestiti come gruppo, e in secondo luogo permette di ottenere certamente un miglior allineamento con la politica di risk management tenuta dall’entità.
La terza novità è la designabilità di una componente dello strumento coperto che sia separatamente identificabile e misurabile in aggiunta alla proporzione, cioè il layer (strato); questo elemento consiste in una parte della relazione con caratteristiche definite che possono essere specificate all’interno di una popolazione e che sono diverse dalla “semplice” proporzione.
Un esempio è la designazione come strumento coperto dal rischio di cambio del 20% di un debito da 100 milioni, rispetto alla designazione degli ultimi 20 milioni (bottom layer) dello stesso debito. L’importo totale oggetto di copertura sarà lo stesso, ma il comportamento delle due componenti potrebbe essere diverso; la prima interesserà il 20% di ciascun pagamento nel corso del tempo in cui il debito è contratto, mentre la seconda riguarderà solo l’ultima quota dell’importo complessivo327.
326 Ernst&Young, (2011), “Hedge accounting under IFRS9 – A closer look at the changes and the
challenges”, pag. 9.
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