Il 6 febbraio 2013 l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha pubblicato il provvedimento n. 24218 di chiusura dell’indagine conoscitiva avviata nel maggio del 2010, per accertare le cause dell’andamento dei premi e dei costi relativi al mercato dell’assicurazione della responsabilità civile autoveicoli terrestri (r.c. auto), nonché per individuare le possibili implicazioni concorrenziali della disciplina attuativa della procedura di risarcimento diretto.
L’analisi dell’AGCM è stata condotta su un campione di 20 compagnie assicurative (tradizionali e telefoniche) operanti sul territorio nazionale (rappresentative dell’82% dei premi raccolti nel settore r.c. auto nel 2010) alle quali sono stati richiesti dati quantitativi e informazioni in relazione a:
– criteri adottati per la determinazione dei premi r.c. auto;
– premi effettivamente corrisposti nel periodo 2006-2010 (primo quadrimestre) da alcune tipologie di assicurati residenti in 30 province italiane;
– distribuzione dei portafogli delle compagnie per classe universale di rischio (C.U.); – evoluzione del numero e del costo dei sinistri per tipologia di sinistro a livello
nazionale;
– politiche di contrasto delle frodi adottate dalle compagnie;
– diffusione dei contratti che prevedono la clausola di risarcimento in forma specifica;
– numerosità e valore dei risarcimenti corrisposti a fronte di singole partite di danno CARD e NO CARD in relazione a sinistri nei quali sono stati coinvolti gli assicurati residenti nelle 30 province analizzate.
Sono state inoltre acquisite dalla stanza di compensazione della Consap informa-zioni relative alle tipologie e ai meccanismi di calcolo dei forfait di volta in volta applicati sul periodo 2007-2010, nonché i dati quantitativi sul numero dei sinistri e sul valore dei risarcimenti CARD effettuati.
A conclusione della propria analisi, l’Autorità ha stilato un bilancio del primo quin-quennio di operatività della procedura di risarcimento diretto mettendo in evidenza
le aspettative non ancora raggiunte e formulando ulteriori proposte tendenti a rafforzare gli incentivi alla ricerca di maggiori efficienze in ambito produttivo e/o rimuovere i principali ostacoli a un maggiore sviluppo delle dinamiche concorren-ziali nel mercato.
Le potenzialità della procedura di risarcimento non ancora adeguatamente valoriz-zate dalle imprese assicuratrici sono state individuate dall’Autorità nei seguenti punti: a) Risarcimento in forma specifica – La clausola dovrebbe prevedere che l’assicu-rato, al momento della sottoscrizione del contratto, possa scegliere di ricorrere, per la riparazione del danno al proprio veicolo, solo alla rete di autoriparatori individuati dalle compagnie, ciò a fronte di uno sconto sul premio corrisposto. In tal modo l’assicurato avrebbe il vantaggio, optando per un contratto con tale clausola, di godere di una riduzione del premio da pagare a fronte della possibilità per la compagnia di mantenere sotto il proprio diretto controllo la fase della riparazione del veicolo presso reti da essa selezionate, essendo essa stessa a dover poi sostenere il costo del risarcimento;
b) Prestazioni di servizi medico-sanitari resi da professionisti individuati (e remu-nerati) dalle compagnie – L’inserimento di una clausola facoltativa che, a fronte di sconti, permetta di circoscrivere il perimetro di soggetti/strutture presso le quali richiedere i vari servizi medico-sanitari necessari conseguenti al danno subito. L’obiettivo è sempre quello di dare alle compagnie, a fronte di un sconto per l’assicurato, la possibilità di selezionare soggetti/strutture che erogheranno i servizi all’assicurato danneggiato in grado di garantire massima efficienza nel controllo dei costi senza che ciò vada a discapito della qualità del servizio;
c) Installazione della scatola nera – La scelta del dispositivo elettronico in que-stione da parte dell’assicurato costituirebbe un segnale di virtuosità e quindi di ridotti costi attesi per l’assicurazione del relativo rischio da parte della com-pagnia. Il vantaggio del maggior controllo per la compagnia e quindi la pos-sibilità di controllare fenomeni fraudolenti dovrebbe trovare compensazione in un minor premio per l’assicurato;
d) Pagamento delle spese per le riparazioni dei veicoli e dei compensi per le even-tuali prestazioni professionali soltanto dietro presentazione di fattura (non quindi dietro mera presentazione di altri documenti) – Soluzione applicabile in tutti i casi nei quali il danneggiato non si sia avvalso del risarcimento in forma specifica nel quale l’impresa assicuratrice liquida direttamente l’autori-paratore o non abbia accettato la prestazione di servizi medico-sanitari da parte di soggetti/strutture autorizzati dalla compagnia.
Tra le proposte dell’AGCM per rendere più agevole per le compagnie il controllo dei costi dei risarcimenti, viene inoltre dall’Autorità ribadita la necessità di: – pervenire in tempi brevi all’adozione della tabella unica, a livello nazionale,
per l’attribuzione del valore alle menomazioni di non lieve entità di cui al -l’art. 138 del Codice delle assicurazioni private, così da avere criteri certi e predefiniti per la determinazione del relativo danno biologico;
– eliminare qualunque elemento di incertezza in merito alle condizioni per rite-nere non rimborsabile un danno biologico permanente derivante da lesioni di lievi entità (micropermanenti) attraverso un intervento normativo che elimini il riscontro visivo quale modalità di accertamento alternativa a quella strumen-tale rendendo coerente la disposizione del comma 3 quater dell’art. 32 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 con il comma 3 ter della medesima norma;
– dare la possibilità di ispezionare i veicoli danneggiati nel corso di un sinistro (CARD) anche alla compagnia del responsabile. L’attestazione sullo stato del rischio dovrebbe essere arricchita prevedendo anche eventuali inadempienze da parte dell’assicurato;
– prevedere, con adeguati meccanismi di enforcement da parte del regolatore, nei casi di risarcimento per equivalente (ovvero quando l’assicurato ritenga di non procedere alla riparazione o di rivolgersi al proprio riparatore di fiducia), che le compagnie verifichino nei termini per presentare l’offerta di cui al -l’art. 148 del Codice delle assicurazioni private, l’effettività e la consistenza dei danni da risarcire ispezionando il veicolo, che dovrà essere reso disponibile dal danneggiato.
L’AGCM ritiene, infine, che il sistema del risarcimento diretto attualmente vigente in Italia dovrebbe essere ottimizzato con l’obiettivo di pervenire a maggiori effi-cienze, così come previsto dall’art. 29 del citato d.l. n. 1 del 2012.
Il rimborso alla compagnia Gestionaria (ovvero compagnia che risarcisce il proprio assicurato danneggiato) dovrebbe avvenire, sempre tramite stanza di compensa-zione, sulla base di un forfait definito secondo le modalità attualmente in vigore, cioè pari al costo medio dei risarcimenti a livello di sistema, ma decurtato di una percentuale (definito “recupero di efficienza”). La differenza tra il forfait pagato per intero dalla Debitrice e quello incassato dalla Gestionaria (forfait a cui viene sottratto il recupero di efficienza) dovrebbe confluire in un Fondo da destinare a investimenti/progetti utili al settore.
L’impresa Gestionaria sarebbe così incentivata a contenere il costo del risarcimento, e quindi a pervenire a maggiori efficienze nel controllo dello stesso.
Peraltro l’attuale impostazione, che continua a tenere l’impresa Debitrice comple-tamente all’oscuro da ogni informazione attinente al sinistro trattato per suo conto dall’impresa Gestionaria, oltre a non consentire all’impresa tenuta al rimborso del forfait alcun tipo di controllo sulla gestione del sinistro, compromette gran parte delle attività antifrode che potrebbero essere attuate grazie alla collaborazione tra le due imprese coinvolte nel sinistro.
Al contrario la proposta avanzata dall’AGCM appare focalizzata a misurare l’effi-cienza competitiva di un’impresa solo nel ruolo di Gestionaria. Quando la stessa impresa, in veste di Debitrice è invece tenuta a rimborsare un sinistro CARD a un’altra Gestionaria, il suo costo resterebbe vincolato al forfait anche se tale
importo risulti più elevato rispetto al proprio costo medio. Specularmente risulte-rebbero agevolate le imprese con un costo medio superiore al forfait di riferimento che, in veste di debitrici otterrebbero un ingiustificato risparmio.
Se poi l’impresa inefficiente nella gestione del costo dei sinistri dovesse anche avere una frequenza sinistri superiore alla media di mercato (cioè un maggior numero di sinistri causati rispetto a quelli subiti) il suddetto vantaggio economico assumerebbe proporzioni ancora più ingiustificate.
Probabilmente il dettato normativo previsto dall’art. 29 del d.l. n. 1 del 2012, dovrà prevedere una soluzione che lasci in capo a ogni impresa gli effetti della propria efficienza nella liquidazione dei sinistri riproducendo in ambito CARD i costi che le imprese avrebbero sostenuto in un sistema di r.c. auto puro.
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto ipotizzando modalità di compensa-zione alternative, come di seguito descritte:
1. Rimborsi basati sul valore reale dell’importo risarcito abbinati a con-trolli di gestione e conguagli di fine anno sulla base del costo medio aziendale
In base a questa impostazione, la Gestionaria verrebbe rimborsata mensilmente (tramite stanza di compensazione) con il valore effettivo del danno risarcito, salvo poi, a fine anno, effettuare dei conguagli sulla base di confronti bilaterali tra costi medi delle diverse imprese.
L’impresa con il costo medio più basso avrebbe pertanto il diritto di ottenere dall’altra impresa il differenziale per ogni sinistro gestito per suo conto. Al fine di fornire maggiori garanzie all’impresa assicuratrice del veicolo respon-sabile del sinistro, il sistema potrebbe attribuire a quest’ultima il diritto di effet-tuare controlli sui criteri di liquidazione del sinistro adottati dalla Gestionaria (es. rispetto dei parametri di legge per la liquidazione delle microlesioni, com-patibilità dei danni periziati con la dinamica del sinistro, attività antifrode svolta in presenza di parametri di significatività evidenziati dalla BDS IVASS). Entrambi i correttivi sopracitati (conguagli e controllo di gestione) dovrebbero disincentivare la Gestionaria da una liquidazione “generosa” del proprio assi-curato dovuta al fatto che oggi i relativi costi ricadono integralmente sulla Debitrice.
2. Rimborsi basati sul costo medio aziendale della Debitrice
Questa seconda soluzione comporterebbe l’abolizione del forfait quale espres-sione del costo medio di mercato e la sua sostituzione con un sistema di rim-borsi basato sul costo medio di ogni impresa. In sostanza, al termine di ogni esercizio, andrebbero elaborati dalla stanza di compensazione i costi medi di ciascuna impresa (differenziati per gestioni CID veicoli e motoveicoli e gestioni CTT veicoli e motoveicoli) che verrebbero adottati come riferimento per le compensazioni dell’annualità successiva.
Con questo criterio di rimborsi l’impresa più virtuosa, in veste di Debitrice effettuerebbe un rimborso alla Gestionaria sulla base del proprio costo medio
(realizzando quindi un risparmio) e, in veste di Gestionaria, otterrebbe un rim-borso corrispondente al costo medio della Debitrice (realizzando quindi un guadagno). Quindi, a differenza del meccanismo di conguagli, che tende a bilanciare i costi delle imprese a fine anno, con questo sistema l’equilibrio dei costi sarebbe immediato ad ogni stanza di compensazione.
Lo scopo di questa soluzione sarebbe quello di lasciare in capo a ogni impresa gli effetti della propria efficienza nella liquidazione dei sinistri riproducendo in ambito CARD i costi che le imprese avrebbero sostenuto in un sistema di r.c. auto puro.
Al fine di contenere possibili elementi di criticità che potrebbero essere indotti dalla convenienza a liquidare i danni di ridotto importo, potrebbero essere inseriti i seguenti correttivi:
• dal calcolo del costo medio aziendale andrebbero esclusi sia i danni al di sotto di una determinata soglia (es. 500 euro) sia quelli di valore partico-larmente elevato (es. 15.000 euro);
• alla Debitrice andrebbe data la possibilità di conoscere il valore del danno liquidato per suo conto (perizia e importo liquidato) dalla Gestio-naria in modo da poter sollevare contestazioni su liquidazioni non dovute (es. riconoscimento di un postumo invalidante in presenza di una microlesione che non sia clinicamente, visivamente e strumental-mente accertabile).
ANALISI TERRITORIALE DELLE FRODI ASSICURATIVE
NELLA R.C. AUTO: FOCUS SUL LIVELLO DI NON
ASSICURAZIONE E SUL CONTENZIOSO CIVILE
L’IVASS elabora e pubblica con cadenza annuale l’incidenza del numero dei sinistri (e del relativo importo) con frode accertata sul totale di quelli accaduti e denun-ciati, per valutare la portata e gli effetti del fenomeno criminoso nel comparto assicurativo. Nel 2011 sono stati rilevati 54.502 sinistri fraudolenti, pari al 2,04% di tutti quelli accaduti e denunciati nell’anno stesso (nel 2010 ne erano stati accer-tati 69.763, pari al 2,30% del totale): continua quindi la riduzione del numero delle frodi accertate, concentrata soprattutto nelle aree dove l’incidenza dei sinistri con frode era più elevata (tavola 1).
L’Italia settentrionale è l’area del Paese dove si registrano meno sinistri connessi con episodi fraudolenti, anche se questa è l’unica zona dove l’incidenza dei sinistri con frode è aumentata, passando da 0,84% nel 2010 a 0,93% nel 2011. Se si escludono il Trentino-Alto Adige e la Liguria, uniche regioni del Nord in cui si assi-ste a un decremento del fenomeno, in tutte le altre l’incidenza dei sinistri fraudo-lenti risulta in aumento. In particolare il Friuli Venezia Giulia e l’Emilia Romagna registrano l’incremento più elevato (rispettivamente da 0,32% a 0,57% e da
0,71% a 0,97%), seguite da Piemonte (da 0,96% a 1,21%) e Veneto (da 0,65% a 0,72%): il Piemonte diventa così la regione del Nord con l’incidenza di sinistri con frode più elevata, superando la Liguria. In lieve aumento anche l’incidenza dei sinistri fraudolenti della Lombardia, da 0,89% a 0,93%, mentre la Valle d’Ao-sta non risulta più essere la regione con l’incidenza più bassa d’Italia, avendo più che raddoppiato quella del 2010 (anche se il numero dei sinistri rilevati rimane comunque molto basso e quindi altamente variabile).
L’Italia centrale mostra un’incidenza dei sinistri connessi con episodi fraudolenti sostanzialmente stabile (1,27%). Il Lazio si conferma la regione con l’incidenza dei sinistri con frode più elevata e pari a 1,42%, ma è anche l’unica in cui l’indi-catore diminuisce rispetto al 2010 quando era pari a 1,68%. Tale andamento è stato determinato essenzialmente dalla città di Roma che nel 2011 registra un decremento di un quarto dei sinistri fraudolenti. Le altre regioni registrano tutte un incremento del numero dei sinistri connessi con reato: l’Umbria raddoppia la propria incidenza (da 0,36% a 0,77%), mentre decisi aumenti mostrano anche le Marche e la Toscana (rispettivamente da 0,70% a 1,02% e da 0,95% a 1,22%).
Migliora invece la percentuale di frodi registrata nell’Italia meridionale (da 6,55% a 5,66%) che continua però a detenere il primato dei sinistri connessi con com-portamenti fraudolenti. Ha contribuito a tale andamento esclusivamente la Cam-pania, unica regione del Sud in cui l’incidenza è diminuita significativamente (da 9,58% a 7,32%), riconfermandosi comunque la regione d’Italia in cui il fenomeno è più diffuso (a Napoli e a Caserta l’incidenza è pari rispettivamente a 8,91% e a 8,13%). Aumentano i sinistri connessi con frode in tutte le città dell’Abruzzo con l’incidenza regionale che passa da 0,98% a 1,42%. Il fenomeno aumenta anche in Puglia e in Calabria (rispettivamente da 5,93% a 6,17% e da 4,15% a 4,52%) e Foggia diventa la città dove l’incidenza del numero dei sinistri con frode accertata è la più elevata d’Italia (13,25%).
Di poco sopra la media nazionale è la percentuale dei sinistri con frode nelle Isole: tale valore è pari nel 2011 al 2,29%, in diminuzione rispetto al 2010 (2,37%). In particolare è la Sicilia a mostrare il valore più elevato (2,82%), mentre la Sardegna presenta un’incidenza molto al di sotto della media nazionale (0,83%).
Anche per quanto concerne il fenomeno degli importi risarciti riconducibili a frodi assicurative si nota una significativa differenza a livello territoriale: nel Sud tale percentuale è pari al 6,53%, nel Centro è pari all’1,34%, mentre nel Nord è di poco inferiore all’1%.
Il fenomeno delle frodi assicurative è strettamente legato, a livello territoriale, anche a quello della circolazione di veicoli non assicurati. Sulla base di una raccolta di informazioni a livello provinciale desunte da Polizia Stradale, Comuni, Polizia municipale, ANCI e dati inviati direttamente dai comuni di Milano e Roma, è stata effettuata un’inferenza statistica con i veicoli assicurati presenti nella banca dati associativa, stimando così il numero complessivo dei veicoli circolanti sprovvisti di copertura assicurativa.
In dettaglio, nel 2012, risulta che 3,1 milioni di veicoli, pari al 7,0% del totale dei veicoli circolanti, non possiede una copertura assicurativa. Tale percentuale sfiora mediamente il 12% nelle province del Sud, con la punta estrema di quasi il 30% a Napoli; nel Centro Italia l’incidenza dei veicoli non assicurati è pari all’6,4% mentre al Nord tale valore scende al 4,6% (tavola 2).
ANNO 2011 ANNO 2010
Area territoriale % sinistri % sinistri % sinistri % sinistri
con frodi con frodi con frodi con frodi
(numero) (importi) (numero) (importi)
(1) (2) (3) (4) (5) PIEMONTE 1,21% 1,26% 0,96% 0,85% VALLE D’AOSTA 0,68% 1,49% 0,29% 0,40% LOMBARDIA 0,93% 0,91% 0,89% 0,86% TRENTINO-ALTO ADIGE 0,25% 0,32% 0,33% 0,28% VENETO 0,72% 0,86% 0,65% 0,59%
FRIULI VENEZIA GIULIA 0,57% 0,58% 0,32% 0,27%
LIGURIA 1,03% 0,99% 1,47% 1,52% EMILIA ROMAGNA 0,97% 0,92% 0,71% 0,78% ITALIA SETTENTRIONALE 0,93% 0,94% 0,84% 0,80% TOSCANA 1,22% 1,16% 0,95% 1,00% UMBRIA 0,77% 0,87% 0,36% 0,45% MARCHE 1,02% 0,88% 0,70% 0,68% LAZIO 1,42% 1,63% 1,68% 1,44% ITALIA CENTRALE 1,27% 1,34% 1,26% 1,14% ABRUZZO 1,42% 1,67% 0,98% 1,00% MOLISE 2,61% 3,23% 2,66% 2,26% CAMPANIA 7,32% 8,91% 9,58% 10,22% PUGLIA 6,17% 6,08% 5,93% 6,24% BASILICATA 2,85% 3,26% 2,52% 3,57% CALABRIA 4,52% 6,16% 4,15% 4,52% ITALIA MERIDIONALE 5,66% 6,53% 6,55% 6,92% SICILIA 2,82% 4,03% 2,84% 2,84% SARDEGNA 0,83% 0,87% 0,95% 0,96% ITALIA INSULARE 2,29% 3,24% 2,37% 2,36% TOTALE ITALIA 2,04% 2,42% 2,30% 2,42%
(*) I dati del 2010 non comprendono i dati concernenti due imprese sottoposte nel 2011 rispettivamente a liquidazione coatta amministrativa e ad amministrazione straordinaria, nonché i dati relativi a due imprese i cui portafogli sono stati totalmente assegnati a Rappresentanze operanti in Italia di imprese SEE
Fonte: IVASS – Indagine sul fenomeno della criminalità nel settore assicurativo. Elaborazioni dei dati per il 2011 (Lettera del 19 settembre 2012)
Tavola 1
Analisi delle frodi r.c. auto in Italia (*)
Tavola 2
Stima dei veicoli non assicurati nel 2012
Valori in milioni
Totale Stima Totale Incid. Area veicoli veicoli veicoli non
assicurati* non assic. circolanti assic.
Nord 20,8 1,0 21,8 4,6%
Centro 9,9 0,7 10,6 6,4%
Sud 10,8 1,5 12,3 11,9%
Totale Italia 41,5 3,1 44,7 7,0%
* Include una stima dei veicoli assicurati dalle rappresentanze di imprese UE
Il fenomeno delle frodi assicurative mostra altresì, a livello territoriale, delle ana-logie significative con il contenzioso legato ai sinistri r.c. auto, in particolar modo con quello civile.
L’IVASS diffonde annualmente i risultati di una rilevazione che tende a monitorare nel tempo lo stato del contenzioso, civile e penale, per i sinistri del ramo r.c. auto. La statistica offre, a livello annuale, il dettaglio delle cause pendenti davanti a un giudice di pace o a un tribunale, ma anche quelle trattate in Corte d’Appello o in Corte di Cassazione (per le cause civili nel II° e III° grado di giudizio o per le cause penali).
Tra tutte le cause pendenti al 31 dicembre 2011 (ultimo anno di rilevazione) solo il 2,5% sono quelle penali (circa 7.500), mentre le cause civili di I° grado costitui-scono oltre il 95% di tutte quelle civili (la parte residuale sono quelle in II° e III° grado di giudizio); nell’ambito dei procedimenti di I° grado, quelli pendenti presso i giudici di pace rappresentano oltre l’82% (in crescita rispetto agli anni precedenti), la parte restante presso i tribunali.
Al fine di analizzare il fenomeno dal punto di vista territoriale, l’ANIA ha deciso di effettuare una rilevazione ad hoc, presso un ampio campione di imprese assi-curatrici (oltre il 60% in termini di quota di mercato), delle cause civili pendenti nel 2011, rilevando anche la tipologia di esito per quelle chiuse durante l’anno (tavola 3).
Da questa indagine sono emerse alcune evidenti anomalie, particolarmente, in alcune regioni del Sud Italia. In queste aree, infatti, oltre a concentrarsi un numero elevatissimo di cause civili pendenti presso i Giudici di Pace (le sole Campania, Puglia e Calabria raccolgono oltre il 75% di tutte le cause civili pendenti nazionali), si registra anche una più elevata incidenza di cause che hanno visto la compagnia soccombente rispetto al valore mediano nazionale (e, parallelamente, un’incidenza più bassa di cause che hanno visto la compagnia assicuratrice come parte vinci-trice). Se si analizzano invece i dati regionali dei tribunali non si osservano anda-menti particolarmente difformi a livello territoriale.
In dettaglio, delle oltre 240 mila cause civili pendenti davanti a un Giudice di Pace circa 150 mila sono concentrate in Campania e, di queste, 108 mila nella sola città di Napoli. Di quelle rimanenti, altre 26 mila riguardano la Puglia, mentre 18 mila sono quelle presenti in Sicilia e quasi 10 mila in Calabria. Escludendo il Lazio (e in particolare la città di Roma), con circa 16 mila cause civili pendenti, le rimanenti regioni d’Italia si suddividono in modo uniforme appena 23 mila procedimenti.
Per avere un’idea più chiara di quanto il fenomeno sia concentrato territorial-mente si è deciso di rapportare il numero delle cause civili pendenti al numero di sinistri accaduti nell’anno (sarebbe stato più corretto effettuare il rapporto a tutti i sinistri a riserva, ma non essendo disponibile il dettaglio territoriale sono stati presi in considerazione tutti i sinistri accaduti – pagati e riservati – in un
anno). Si può rilevare che tale indicatore assume un valore pari a oltre il 50% in Campania, il 16% in Puglia e il 13% in Calabria, mentre nel resto d’Italia si osservano incidenze di gran lunga inferiori (con un valore mediano per l’Italia pari all’1,7%).
Di tutte le cause civili pendenti davanti ai giudici di pace, alla fine del 2011 circa il 47% si concludono con una transazione o per rinuncia agli atti del giudizio. In questo caso non si osservano particolari andamenti a livello territoriale: i valori più elevati (oltre il 50%) si osservano in Piemonte ma anche in Campania e Basilicata.
Il 21% della cause civili risultano invece chiuse con giudizio del Giudice di Pace e