AVVIATE DALL’ANIA
Un quadro normativo in evoluzione
Il d.l. n. 179 del 18 ottobre 2012, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la crescita del Paese” e convertito con modificazioni dalla legge 17/12/2012 n. 221, tra le disposizioni in materia assicurativa, all’art. 21, attribuisce direttamente all’IVASS le competenze per la prevenzione delle frodi nel settore dell’assicurazione r.c. auto. 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% - 1 2 3 4 5 6 7 8
% Incidenza delle frodi (sul totale del numero dei sinistri)
% C a u se c h iu se c o n l a v it to ri a d e lla co n p a g n ia v s ca u se c h iu se d e ci se d a l g iu d ic e
Correlazione fra incidenza delle cause civili pendenti davanti ai giudici di pace rispetto al totale dei sinistri accaduti e incidenza dei sinistri con frode nel ramo r.c. auto – Anno 2011
Anche se le nuove disposizioni non istituiscono un organismo antifrode dotato di competenze investigative, la normativa ritaglia per l’IVASS il ruolo di interlocutore e collaboratore delle imprese e delle Forze inquirenti ai fini dell’esercizio dell’azione penale.
Le funzioni che il legislatore ha attribuito all’Autorità di Vigilanza nell’ambito del-l’attività di prevenzione delle frodi assicurative riguardano le seguenti attività: a) analisi, elaborazione e valutazione delle informazioni desunte dall’archivio
informatico integrato di cui al comma 3, nonché delle informazioni e della documentazione ricevute dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari di assicurazione, al fine di individuare i casi di sospetta frode e di stabilire un meccanismo di allerta preventiva contro le frodi;
b) richiesta di informazioni e documentazione alle imprese di assicurazione e agli intermediari di assicurazione, anche con riferimento alle iniziative assunte ai fini di prevenzione e contrasto del fenomeno delle frodi assicurative, per indi-viduare fenomeni fraudolenti e acquisire informazioni sull’attività di contrasto attuate contro le frodi;
c) segnalazione alle imprese di assicurazione e all’Autorità giudiziaria competente di profili di anomalia riscontrati a seguito dell’attività di analisi ed elaborazione dei dati di cui alla precedente lettera b) e dell’esame dell’archivio informatico integrato di cui al comma 3), invitandole a fornire informazioni in ordine alle indagini avviate al riguardo, ai relativi risultati e alle querele eventualmente presentate;
d) collaborazione con le imprese di assicurazione, con le Forze di polizia e con l’Autorità giudiziaria ai fini dell’esercizio dell’azione penale per il contrasto delle frodi assicurative;
e) promozione di ogni altra iniziativa, nell’ambito delle proprie competenze, per la prevenzione e il contrasto delle frodi nel settore assicurativo;
f) elaborazione di una relazione annuale sull’attività svolta ai fini di prevenzione e contrasto delle frodi congiuntamente con le iniziative assunte a riguardo dalle imprese di assicurazione e formulazione di eventuali proposte di modifica della disciplina in materia di prevenzione delle frodi nel settore dell’assicura-zione r.c. auto.
Non è ancora chiaro se tali competenze riguardino solo la fase della liquidazione dei sinistri o si estendano anche alla fase assuntiva dei rischi. Peraltro, dal tenore della disposizione recata dal comma 1 dell’art. 24 (che si riferisce, oltre che alle richieste di risarcimento, all’attivazione di allerta preventiva contro i rischi di frode genericamente intesi) in combinato con l’inclusione, ai commi 3 e 4, nell’archivio informatico integrato di data base con tipica funzione antifrode in occasione della stipulazione dei contratti (banca dati degli attestati di rischio, archivio nazionale dei veicoli con l’implementazione delle informazioni sulle coperture assicurative attive) sembra potersi dedurre che la fase assuntiva sia ricompresa nelle nuove funzioni.
Come accennato, per lo svolgimento dell’attività antifrode, l’IVASS si avvarrà, oltre che della propria banca dati sinistri r.c. auto (art. 135 del Codice delle assicura-zioni), di un archivio informatico integrato, connesso con:
– la banca dati associativa degli attestati di rischio (art. 132 del Codice delle assicurazioni);
– l’archivio nazionale dei veicoli e delle patenti (art. 226 del Codice della Strada); – il Pubblico Registro Automobilistico;
– il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada (art. 283 del Codice delle assi-curazioni);
– l’Ufficio Centrale Italiano (art. 126 del Codice delle assicurazioni);
– ulteriori archivi e banche dati pubblici e privati individuati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro delle Infrastrutture e dei Tra-sporti, sentiti i Ministri competenti e l’IVASS.
Con il medesimo decreto, sentito il Garante della privacy verranno inoltre stabilite le modalità di connessione delle banche dati, i termini e le condizioni per la gestione e conservazione dell’archivio e le modalità per l’accesso al medesimo da parte delle pubbliche amministrazioni, dell’Autorità giudiziaria, delle Forze di poli-zia, delle imprese assicuratrici e di soggetti terzi.
La norma prevede inoltre l’obbligatorietà di consultazione dell’archivio informatico da parte delle imprese assicuratrici in fase di liquidazione del sinistro.
Le analisi svolte dall’ANIA
Al fine di fornire un valido contributo alla definizione della disciplina regolamen-tare riguardante la prevenzione delle frodi assicurative, l’Associazione, avvalendosi della collaborazione di due società di consulenza (Bain & Company e KPMG) ha condotto un’analisi di benckmark internazionale sulle strutture antifrode e un’analisi a livello nazionale sul sistema di prevenzione adottato in materia di antiriciclaggio.
È stato inoltre definito un possibile modello organizzativo da utilizzare per otti-mizzare i rapporti di collaborazione tra imprese assicuratrici, Autorità di Vigilanza e Forze di polizia e rendere quindi realmente efficace l’azione antifrode non solo in sede di prevenzione ma anche di repressione dei comportamenti criminosi per-petrati nei confronti del settore assicurativo.
In questo ambito, anche l’Associazione potrebbe svolgere un ruolo definito in pre-senza di fenomeni di particolare rilievo per il settore, attraverso il coordinamento delle imprese nell’istruzione della documentazione a supporto delle azioni giudi-ziarie e la cooperazione con le Forze dell’Ordine e con la Magistratura che potrebbe anche tradursi in un vero e proprio supporto operativo alle Autorità inquirenti nell’analisi dei fascicoli di sinistro e nella raccolta degli elementi probatori da produrre in giudizio.
L’analisi delle esperienze internazionali in materia di antifrode ha infatti eviden-ziato, in tutti i paesi oggetto della comparazione, le seguenti caratteristiche comuni:
– la compresenza di attori istituzionali e privati sull’attività antifrode, con ruoli definiti e chiare norme di coordinamento;
– un ruolo chiave delle organizzazioni private nell’attività antifrode (in partico-lare in ambito di identificazione e investigazione dei fenomeni fraudolenti), sia all’interno dell’Associazione di categoria sia come emanazione delle com-pagnie;
– nuclei investigativi dedicati all’attività antifrode presso le istituzioni private in collaborazione e coordinamento con Autorità e Polizia;
– database condivisi tra le imprese assicuratrici con informazioni su clienti e staff per attività di tipo preventivo (es. dati su sospette frodi da consultare in fase di sottoscrizione del contratto) e di tipo investigativo (es. dati su auto e beni rubati).
Linee guida per il corretto utilizzo della BDS
L’ANIA, sempre in collaborazione con le società di consulenza precedentemente menzionate, ha inoltre predisposto delle linee guida per la corretta consultazione della Banca dati sinistri IVASS (BDS).
Il documento, che è stato realizzato anche grazie al supporto di un Gruppo di imprese assicuratrici particolarmente attive nella consultazione della banca dati, ha messo in evidenza l’esigenza di riconsiderare alcuni parametri di significatività stante l’eccessiva evidenza di ricorrenze che rischiano di risultare controprodu-centi rispetto all’attività antifrode che invece deve concentrarsi su sinistri effet-tivamente fraudolenti.
Mediamente i ritorni positivi a seguito della consultazione della BDS si attestano attorno all’80% utilizzando un solo parametro di significatività e si riducono al 50% considerandone due. Solo a seguito di opportune lavorazioni di “filtraggio” da parte delle imprese tali ricorrenze riescono a scendere su valori accettabili per svolgere i necessari approfondimenti in chiave antifrode.